Quando rapporto giuridico può definirsi esaurito

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 284.

La massima estrapolata:

Nell’ordinamento, un rapporto giuridico può definirsi esaurito se: a) discende da un giudicato formatosi nell’applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità e che, pertanto, sopravvive alla sentenza ad efficacia retroattiva poiché ormai fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, secondo il paradigma dell’art. 2909 Cod. civ.; b) si connota per inoppugnabilità derivante dall’intervenuta prescrizione o decadenza della relativa situazione giuridica soggettiva.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 284

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7732 del 2012, proposto da:
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ti. Te. Co., con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via (…);
contro
Gr. Ca. II Fa. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Er. St. Da., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
nei confronti
Comune di Castellaneta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA, SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. I n. 01296/2012, resa tra le parti, concernente il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianto eolico;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gr. Ca. II Fa. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Ti. Te. Co. ed Ug. De Lu., in dichiarata delega dell’avvocato Er. St. Da.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La Regione Puglia ha interposto appello nei confronti della sentenza 16 luglio 2012, n. 1296 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, che ha accolto il ricorso della Gr. Ca. II Fa. s.r.l. avverso il provvedimento regionale dirigenziale in data 26 settembre 2011, con il quale è stato deciso di sottoporre alla procedura telematica di cui alla delibera di G.R. n. 3029 del 2010 l’istanza in data 29 marzo 2011 di ampliamento/completamento del parco eolico, implicante l’acquisizione del parere favorevole dell’autorità ambientale.
La vicenda origina con la domanda della odierna appellante, risalente al dicembre 2006, di rilascio dell’autorizzazione unica (di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003) per la costruzione e l’esercizio in agro del Comune di Castellaneta di un parco eolico di settantatre generatori. Con provvedimento 5 maggio 2010 la Regione Puglia, premesso che il comitato regionale aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per l’installazione di 40 aerogeneratori, ne ha autorizzati ventotto, nel rispetto del parametro fissato dal regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, prescrivente una riduzione del 31 per cento. Con istanza del 29 marzo 2011 la società Gr. Ca., in considerazione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 della l.r. n. 40 del 2007, richiamante il regolamento regionale n. 16 del 2006, di cui è stata dunque accertata l’illegittimità, ha chiesto l’indizione della conferenza di servizi per nove aerogeneratori, a “completamento” dell’autorizzazione unica n. 92 del 5 maggio 2010.
La Regione Puglia, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha qualificato l’istanza di indizione della conferenza di servizi come nuova istanza di “ampliamento” del parco eolico, da conformare alla disciplina transitoria di cui alla delibera di G.R. n. 3029 del 2010, con nuova pronuncia dell’autorità ambientale.
Con il ricorso in primo grado la società Gr. Ca. ha impugnato il predetto provvedimento regionale del 26 settembre 2011 deducendo che il comitato VIA aveva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per quaranta aerogeneratori, e che dunque la istanza non può essere qualificata di ampliamento, ma solo di completamento, nonché la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2. – La sentenza appellata ha accolto il ricorso nella considerazione che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2010, n. 344, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama il regolamento regionale n. 10 del 2006, è venuta meno la distinzione ante P.R.I.E. e post P.R.I.E.; logico corollario è la fondatezza della domanda della ricorrente, con la quale è stato chiesto il completamento del progetto presentato originariamente, la cui compatibilità ambientale era stata già accertata.
3.- Con il ricorso in appello la Regione Puglia ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’assunto dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per non avere fatto oggetto di gravame né la determina dirigenziale n. 525 del 2008, né la determina dirigenziale n. 92 del 6 maggio 2010 che ha autorizzato solamente 28 aerogeneratori, nonché una pluralità di errores in iudicando, tra cui quello dell’incidenza sui rapporti giuridici definiti della declaratoria di incostituzionalità, come pure l’erronea interpretazione della delibera di G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010.
4. – Si è costituita in resistenza la Gr. Ca. II Fa. s.r.l., puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione dell’appello.
5.- All’udienza pubblica del 26 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado avverso il provvedimento dell’Ufficio energia e reti energetiche-Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, in quanto la ricorrente non ha impugnato anche la (presupposta) determina dirigenziale n. 525 del 4 settembre 2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale per 40 aerogeneratori, ma subordinante il prosieguo dell’iter di autorizzazione unica all’applicazione dell’indice del parametro di controllo di cui al regolamento regionale n. 16 del 2006 (che ha ridotto gli aerogeneratori a 28), e la (presupposta) determina dirigenziale n. 92 del 6 maggio 2010 che ha autorizzato 28 aerogeneratori, recependo quanto statuito dal parere di compatibilità ambientale; deduce l’appellante Amministrazione che la contestazione della qualificazione del procedimento come nuova istanza di ampliamento del parco eolico autorizzato, implicante una nuova pronuncia dell’Autorità ambientale, è preclusa dal contenuto oggettivo dei provvedimenti suindicati, rimasti inoppugnati.
Il motivo è infondato.
Anche a prescindere dagli eccepiti profili di inammissibilità della censura, priva di specificità e limitata alla reiterazione dell’eccezione svolta in primo grado, il motivo è infondato nel merito, in quanto, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, il parere di compatibilità ambientale e l’autorizzazione paesaggistica erano legittimi e conformi al parametro di controllo stabilito dal regolamento regionale n. 16 del 2006 per il periodo ante P.R.I.E.; del resto, il comitato regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole per tutti e 40 aerogeneratori richiesti con la domanda, salvo poi esserne consentita la realizzazione di un numero ridotto del 31 per cento. Non si poneva dunque un profilo di lesività, imponente l’impugnativa del parere di compatibilità ambientale, come pure dell’autorizzazione unica.
2. – Con il secondo mezzo si deduce poi l’erroneità della sentenza che ha fatto derivare dalla declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza n. 344 del 2010, comportante il superamento della distinzione ante e post P.R.I.E., la fondatezza della domanda del ricorrente di completamento del progetto originario, la cui compatibilità ambientale era già stata accertata. La naturale retroattività della declaratoria di incostituzionalità trova infatti il limite dei rapporti già esauriti; ad avviso della Regione Puglia, dunque, per la parte di progetto non oggetto di autorizzazione unica la società deve procedere con una nuova valutazione di impatto ambientale, trattandosi di situazione consolidata; solo all’esito potrà essere convocata la conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica.
Il motivo, pur con qualche incongruenza argomentativa, è sostanzialmente fondato.
Per regola generale, nell’ordinamento, un rapporto giuridico può definirsi esaurito se: a) discende da un giudicato formatosi nell’applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità e che, pertanto, sopravvive alla sentenza ad efficacia retroattiva poiché ormai fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, secondo il paradigma dell’art. 2909 Cod. civ.; b) si connota per inoppugnabilità derivante dall’intervenuta prescrizione o decadenza della relativa situazione giuridica soggettiva (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 1 agosto 2016, n. 3474; VI, 9 giugno 2006, n. 3458).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l’autorizzazione unica n. 92 del 6 maggio 2010 (rispetto alla quale il parere ambientale favorevole ai 40 aerogeneratori si colloca come fase subprocedimentale) si era consolidata al momento della pubblicazione della sentenza 26 novembre 2010, n. 344 della Corte costituzionale, precludente alle Regioni di predisporre linee guida finalizzate a garantire un’adeguata tutela paesaggistica; per tale motivo, rimanendo l’autorizzazione unica insensibile alla declaratoria di incostituzionalità, l’istanza in data 29 marzo 2011 è stata correttamente intesa dall’Amministrazione quale domanda di ampliamento del parco eolico autorizzato con la predetta determina dirigenziale n. 92 del 2010, in quanto tale da sottoporre a (nuovo) parere di compatibilità ambientale.
3. – L’accoglimento del secondo motivo ha portata assorbente e consente di prescindere dalla disamina del terzo motivo di appello, con il quale si allega l’applicabilità della disciplina di cui alla delibera di G.R. della Puglia n. 3029 del 2010, concernente il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, come inferibile anche dall’art. 7, che assoggetta a tale regime i procedimenti in corso alla data dell’1 gennaio 2011che non abbiano ancora ottenuto la soluzione della connessione alla rete di trasmissione nazionale ed i prescritti pareri ambientali, comprensivi anche dei pareri paesaggistici (ricadendo l’impianto in zona ATE “D” di valore) e di quello idrogeologico.
4. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono i motivi prescritti dalla legge, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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