Rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2023| n. 10430.

Rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali

Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C., avuto riguardo al diritto del Comune di Roma a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).

Ordinanza|19 aprile 2023| n. 10430. Rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali

Data udienza 24 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave TRIBUTI LOCALI – TOSAP/COSAP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27029-2018 R.G. proposto da:
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), unitamente ai quali e’ elettivamente domiciliata negli uffici dell’ (OMISSIS) siti in (OMISSIS), come da procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1353-2018 depositata il 28/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali

RITENUTO CHE:

1.- Con sentenza n. 6638-2017, il Tribunale di Roma, nel giudizio promosso dal Condominio di Via (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), dichiaro’ non dovute le somme richieste dalla convenuta a titolo di COSAP, relativamente all’anno 2012, riferito ad intercapedini condominiali.
L’appello proposto da (OMISSIS) e’ stato accolto dalla Corte capitolina, che ha respinto l’opposizione proposta dal Condominio avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), con condanna del Condominio alle spese del doppio grado.
Segnatamente, per quanto interessa, la Corte di appello ha respinto l’eccezione di giudicato esterno sulla considerazione che era pacifico che la debenza dei rispettivi canoni riguardava periodi diversi e che l’insussistenza del titolo concessorio era da ritenersi irrilevante. Ha, quindi, affermato che presupposto per l’applicazione del COSAP era il mero fatto dell’occupazione del suolo pubblico, a prescindere dalle ragioni della stessa o dal rilascio della concessione, per cui le griglie e le intercapedini poste sul marciapiede destinato al pubblico passaggio erano da ritenersi soggette al pagamento del canone in questione.
Ha, ulteriormente dedotto che le griglie e le intercapedini, insistendo sul marciapiede, dovevano quanto meno essere considerate aree private sottoposte a servitu’ di pubblico passaggio. Ha precisato che l’esistenza della servitu’ risultava ex actis, considerando che uno dei modi di costituzione della servitu’ e’ la c.d. dicatio ad patriam e che lo stesso Condominio aveva sostenuto che le opere in questione non limitavano l’uso pubblico da parte della collettivita’ del marciapiede.
Ha, infine, affermato che la circostanza che le griglie e le intercapedini fossero state eseguite contestualmente alla costruzione dell’edificio condominiale, in conformita’ alla relativa licenza edilizia rilasciata dal Comune, era inconferente perche’ non faceva venire meno il fatto che esse comportavano un utilizzo particolare, a beneficio del condominio, dell’area soggetta ad uso pubblico.
Il Condominio di Via (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi, seguito da memoria. (OMISSIS) ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

2.1.- Con il primo motivo il Condominio ha dedotto la violazione dell’articolo 2909 c.c. in combinato disposto con l’articolo 324 c.p.c. e l’articolo 118 delle disp. att. c.p.c., per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di giudicato esterno ed averne escluso l’applicabilita’ per essere il giudizio relativo alla debenza di canoni in periodi differenti e perche’ l’insussistenza del titolo concessorio doveva ritenersi irrilevante.
2.2.- Il motivo e’ fondato e va accolto.
2.3.- Premesso che il COSAP non e’ un’imposta, ma un’entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223/2020). Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di (OMISSIS) a percepire il COSAP e’ il medesimo per tutte le annualita’, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio odierno resistente. Ne’ e’ condivisibile l’assunto della Corte di merito, secondo la quale la questione giuridica affrontata nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi giudizi, non essendo coperta dal giudicato.
2.4.- In proposito, va rimarcato che, nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non puo’ – di certo – intendersi, come vorrebbe il ricorrente una rivalutazione della questione gia’ risolta in diritto nel precedente giudizio, bensi’ una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022).
2.5.- Il motivo va, quindi, accolto e la Corte d’appello in sede di rinvio dovra’ pertanto, pronunciarsi nuovamente sull’eccezione di giudicato, proposta dal Condominio, alla luce di tali principi.
3.- Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi – con cui si denuncia: l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonche’ violazione del Decreto Legislativo n. 46-90, articolo 21 e delle norme a queste connesse (secondo); la violazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 63 in combinato disposto con gli articoli 1 e 16 del Reg. del Comune di (OMISSIS) istitutivo del COSAP e delle norme correlate, nonche’ illogicita’, erroneita’ e contraddittorieta’ della decisione impugnata laddove, prima e’ stato riconosciuto che il COSAP e’ il corrispettivo di una concessione per poi affermare che e’ irrilevante la insussistenza di un titolo concessorio (terzo): la violazione dell’articolo 2697 c.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 63 in combinato disposto con l’articolo 1 del Regolamento del Comune di (OMISSIS) istitutivo del COSAP e delle norme connesse, nonche’ illogicita’, erroneita’ e contraddittorieta’ della decisione impugnata (quarto); l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in merito alle caratteristiche dell’opera edile (quinto); la violazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 63 in combinato disposto con l’articolo 1 del Regolamento del Comune di (OMISSIS) istitutivo del COSAP e delle norme connesse (sesto).
4. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

 

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