Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 settembre 2021| n. 24405.

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale dell’art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l’efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall’istituto di credito).

Sentenza|9 settembre 2021| n. 24405. Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Finanziamento bancario – Responsabilità del direttore della filiale – Esclusione – Insussistenza della violazione dell’obbligo di diligenza – Congruità della motivazione – Non configurabilità dell’omesso esame di fatti storici decisivi – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23873-2016 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 580/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2016 R.G.N. 694/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (OMISSIS) visto il Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 580 depositata il 31/8/2016 la Corte di appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda della (OMISSIS) di condanna del Dott. (OMISSIS), Direttore della filiale di (OMISSIS), per responsabilita’ contrattuale assunta nella complessa operazione di finanziamento della compravendita immobiliare stipulata tra (OMISSIS) s.r.l. e la societa’ (OMISSIS) s.r.l.
2. La Corte ha, dapprima, riassunto i fatti come esposti dalla Banca: il 26/4/2005 il Cda della Banca aveva deliberato a favore della (OMISSIS) un’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca di Euro 2.800.000,00 e un prefinanziamento di Euro 1.500.000.00, prefinanziamento concesso per chiudere una precedente esposizione esistente a carico dell’ (OMISSIS) presso la (OMISSIS) (di circa 400.000,00 Euro) e per anticipare le prime spese di costruzione di 14 appartamenti da parte dell’acquirente (OMISSIS) (mentre il mutuo di Euro 2.800.000,00 doveva servire per estinguere il prefinanziamento e consentire il saldo del prezzo di acquisto dell’immobile); il 23/5/2005 il Dott. (OMISSIS) presenziava, in nome e per conto della Banca, alla stipula dell’apertura di credito garantito da ipoteca, e presenziava inoltre alla vendita, nell’ambito della quale fu conferito dalle parti stipulanti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) un mandato irrevocabile ad eseguire i bonifici ricevuti dalla (OMISSIS) in parte alla (OMISSIS) (per l’estinzione del debito della (OMISSIS) al fine di consentire la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile oggetto di compravendita e consentire al Credito Cooperativo l’iscrizione di un’ipoteca di primo grado) e in parte all’ (OMISSIS) (per il saldo di acquisto dell’immobile); il Dott. (OMISSIS) non ha provveduto a informare la Banca del mandato ricevuto ne’ ha provveduto ad eseguire due bonifici, cosi’ consentendo alla (OMISSIS) l’utilizzo per altri fini delle somme confluite sul conto corrente; nel mese di agosto 2005 la Banca si e’ accorta della mancata estinzione dell’ipoteca a favore della (OMISSIS); il 6/9/2005 la Banca ha deliberato di concedere alla (OMISSIS) un fido temporaneo in conto corrente di Euro 1.500.000,00 finalizzato al pagamento (eseguito l’8/9/2005) del debito dell’ (OMISSIS) verso la (OMISSIS) per consentire la cancellazione dell’ipoteca; solamente il 28/9/2005 la Banca e’ venuta a conoscenza del mandato irrevocabile rilasciato al Dott. (OMISSIS) e del mancato pagamento del prezzo a saldo dell’acquisto dell’immobile; il Dott. (OMISSIS), messo di fronte alle sue responsabilita’, rassegno’ le dimissioni il 29/9/2005; per evitare la risoluzione della compravendita, la Banca fu costretta a rilasciare all’Immobile Delta una fideiussione pari all’importo del prezzo non versato (Euro 1.214.405,61) a garanzia del pagamento della compravendita.

 

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3. La Corte, con riguardo al quadro probatorio acquisito, ha rilevato che: a) la Banca non ha fornito alcuna prova del vincolo di destinazione del prefinanziamento (di Euro 1.500.000,00) all’estinzione del debito dell’ (OMISSIS) verso la (OMISSIS) ai fini della cancellazione della relativa ipoteca (le delibere del Cda del 26/4/2005 e del Direttore generale, Dott. (OMISSIS), del 29/4/2005 non prevedono alcun vincolo espresso di destinazione fissato al Dott. (OMISSIS), e in tal senso sono i rilievi del CTU nominato in primo grado, CTU che ha rilevato, inoltre, diverse anomalie nell’operazione quali l’inusuale velocita’ in cui la (OMISSIS), societa’ neocostituita, ottenne l’affidamento e la deviazione da una prassi consolidata di erogare le somme solo ad avanzamento dei lavori); b) l’esistenza di un ” (OMISSIS)” emerge dalla e-mail inviata da Dott. (OMISSIS) al Direttore generale il 28/4/2005; c) da una serie di elementi probatori e’ emersa l’esclusione di ogni responsabilita’ del Dott. (OMISSIS) con riguardo alle operazioni di controllo dell’emissione del prefinanziamento e dell’uso delle relative somme (Euro 1.500.000,00 (Ndr: testo originale non comprensibile)), operazione che fu gestita – il 29/4/2005 (giorno in cui il prefinanziamento fu reso disponibile sul conto corrente della societa’) direttamente dal Dott. (OMISSIS) attraverso specifiche e puntuali disposizioni date e in concreto eseguite dal vice direttore della filiale; in ordine alla conoscenza da parte della Banca del mandato irrevocabile ricevuto dal Dott. (OMISSIS), la Corte territoriale ha ritenuto di non ammettere il capitolo di prova testimoniale all’uopo articolato dalla Banca in quanto inammissibile (contenente una valutazione del teste, generico quanto ai soggetti che dovevano essere messi a conoscenza della circostanza e quanto alle modalita’ da osservare per consentire la conoscenza) e, per converso, ha ritenuto provato per presunzione la suddetta circostanza in quanto ricavabile logicamente da alcuni dati pacifici acquisiti agli atti ossia la quietanza rilasciata dalla venditrice ( (OMISSIS)) in sede di compravendita proprio in ragione e a fronte del predetto mandato di pagamento, nonche’ in considerazione della predisposizione da parte della Banca del modulo per il mandato (non essendo emerso alcun elemento indiziario di compilazione abusiva del modulo da parte del Dott. (OMISSIS)); d) la Banca ricevette, in data 28/5/2005, comunicazione dell’avvenuta iscrizione di ipoteca di secondo grado (in ragione dell’ipoteca gia’ iscritta a favore della (OMISSIS)), in conformita’ al contenuto della Delib. Direttore generale 29 aprile 2005 ove non era previsto alcun vincolo di destinazione del prefinanziamento; e) la Banca, quando ha fatto affluire – in data 3/6/2005 – l’importo di 2.800.000,00 Euro sul conto corrente della (OMISSIS) non ha adottato alcuna precauzione perche’ fosse realizzata la finalita’ a cui quel finanziamento era destinato (nessun intervento fu adottato dalla Centrale Rischi nonostante la segnalazione di sconfinamento).

 

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4. La Corte territoriale ha sottolineato che, nonostante fosse risultato che il Dott. (OMISSIS) non esegui’ il mandato irrevocabile di pagamento” e’ emersa una evidente discrasia tra il contenuto delle delibere formalmente assunte dalla Banca attraverso il Cda e il Direttore generale e la condotta concretamente tenuta dalla stessa Banca nella gestione di tale complessa operazione di finanziamento, discrasia confermata dalla successiva condotta della Banca (alla quale fu completamente estraneo il Dott. (OMISSIS)) che autorizzo’, nel settembre 2005, un ulteriore finanziamento di Euro 1.500.000,00 di cui solamente 400.000,00 utilizzati per chiudere la pendenza con la (OMISSIS) (e cancellare l’ipoteca di primo grado), mentre l’ingente (e sovrabbondante) somma residua fu utilizzata con emissione di assegni circolari cointestati a tutti i soci della (OMISSIS), somma – come accertato dal CTU – non riconducibile all’iniziativa immobiliare finanziata (e tale operazione fu seguita direttamente dalla Direzione centrale della Banca). La Corte territoriale ha pertanto concluso che la Banca non aveva provato l’inadempimento del Dott. (OMISSIS) cosi’ come contestato allo stesso (ossia comprensivo della compilazione del mandato irrevocabile in maniera diversa da come disposto dei superiori gerarchici e all’oscuro degli stessi) ne’ l’efficienza causale di tale condotta rispetto al danno e soprattutto la sussistenza stessa di un danno patrimoniale, richiesto nell’importo limitato all’ultima trance concessa alla (OMISSIS) nonostante contestazione di inadempimento risalente alla prima operazione di prefinanziamento. Pur non essendo stato configurato il concorso di una condotta illegittima da parte dei vertici della Banca, la Corte territoriale ha rilevato la carenza di allegazioni e prove specifiche sulla concreta efficacia causale del segmento di condotta eventualmente imputabile al Dott. (OMISSIS) rispetto al preteso danno subito dalla Banca.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Banca affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste il Dott. (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.
6. Il procedimento e’ regolato dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui “Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’articolo 374 c.p.c., articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 379 c.p.c., la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”. Ne’ i difensori delle parti, ne’ il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.
7. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2104, 1218, 1453 c.c. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la mancata esecuzione del mandato irrevocabile conferito dalle parti stipulanti al Dott. (OMISSIS) ha costretto la Banca, per prudenza, a deliberare un ulteriore affidamento alla (OMISSIS) s.r.l. di Euro 1.500.000,00 (tramite il quale si e’ provveduto ad estinguere il debito dell’ (OMISSIS) esistente nei confronti della (OMISSIS) al fine di cancellare l’ipoteca di primo grado iscritta dalla suddetta Banca) ed ha, altresi’, costretto la Banca a concedere una fideiussione all’ (OMISSIS), rimanendo poi escussa dalla stessa (per l’importo di Euro 1.146.938,63) con definitivo accollo del residuo costo dell’operazione immobiliare; che l’ulteriore finanziamento temporaneo, deliberato dalla Banca in data 6/9/2005, e’ stato utilizzato solo per il pagamento del debito dell’ (OMISSIS), e nulla si sa in merito all’utilizzo della residua somma di Euro 1.092.306,67 utilizzata per l’emissione di assegni circolari, operazione eseguita materialmente dalla filiale dove il Dott. (OMISSIS) era stato trasferito nell’agosto 2005. La Corte territoriale ha spezzato il nesso di causalita’ tra gli inadempimenti del Dott. (OMISSIS) e i danni conseguenti sofferti dalla Banca e, inoltre, nell’escludere il concorso del Dott. (OMISSIS) con i vertici della Banca, ha inspiegabilmente escluso anche la responsabilita’ per inadempimento contrattuale del Dott. (OMISSIS), utilizzando l’assenza di responsabilita’ solidale dei soggetti inadempienti quale esimente della responsabilita’ di uno dei soggetti che ha concorso nella produzione dell’illecito e dei danni conseguenti. Diversamente, il Dott. (OMISSIS), senza darsi cura di eseguire il mandato irrevocabile ricevuto (il cui contenuto non era corrispondente alle delibere del CdA e del Direttore generale), non ha provveduto ad eseguire due bonifici, utilizzando gli affidamenti concessi, cosi’ consentendo, all’insaputa della Banca, l’utilizzo di quelle somme da parte della (OMISSIS) s.r.l. per altri fini, senza disporre il blocco delle somme necessarie all’esecuzione del mandato, blocco che avrebbe dovuto disporre a garanzia del pagamento dei due bonifici, anche di fronte ad una direttiva contraria impartita dai vertici aziendali, poiche’ agli ordini illegittimi non e’ dovuta alcuna obbedienza.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 c.c. nonche’ asserita mancanza della prova dell’esistenza di un danno da risarcire alla Banca (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, negato aprioristicamente il diritto risarcimento del danno conseguente alla responsabilita’ per inadempimento addebitata al Dott. (OMISSIS) e ammessa dallo stesso giudice di merito. Non v’e’ dubbio, invero, che se il Dott. (OMISSIS) avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato irrevocabile, il prefinanziamento e il successivo finanziamento (Euro 2.800.000,00) della (OMISSIS) s.r.l. avrebbero consentito di far fronte alle obbligazioni assunte dalla Banca tramite il mandato irrevocabile formalmente conferito al Dott. (OMISSIS), e la Corte territoriale si e’ dimenticata di apprezzare il fatto che la Banca e’ stata costretta a intervenire con ulteriori esborsi finanziari per ottenere, da un lato, la cancellazione dell’ipoteca di primo grado iscritta sul bene oggetto di compravendita a favore della (OMISSIS), dall’altro, per evitare che il contratto di compravendita fosse oggetto di un’azione risolutoria promossa dall’ (OMISSIS) in conseguenza del mancato saldo del bene da parte della (OMISSIS) s.r.l., oltre alla successiva concessione di una fideiussione e all’esborso dell’ulteriore somma residua per l’acquisto dell’immobile.

 

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3. Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’articolo 24 Cost. e articolo 2697 c.c. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, negato l’ammissione della prova testimoniale articolata dalla Banca in primo e in secondo grado. In particolare, la mancata ammissione del capitolo 6 articolato dalla Banca e lesiva del diritto di difesa in quanto il capitolo non conteneva alcuna valutazione, il riferimento alla “Banca” doveva essere inteso ai “vertici” della stessa, le modalita’ della comunicazione da effettuarsi a carico del Dott. (OMISSIS) in relazione al mandato irrevocabile ricevuto non erano rilevanti. Inoltre, la ritenuta superfluita’ dell’assunzione delle ulteriori prove richieste dalla Banca ha privato la stessa di fornire la prova, da un lato, della mala gestio del Dott. (OMISSIS) e, dall’altro, degli interventi della Banca che si sono resi necessari e indispensabili sul piano finanziario per adempiere agli obblighi assunti unilateralmente dal Dott. (OMISSIS) con l’accettazione del famoso mandato irrevocabile (il cui contenuto era, inoltre, difforme rispetto alle delibere assunte dal CdiA e dal Direttore generale).
4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010).

 

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Nella specie e’ evidente che la ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realta’, non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) bensi’ un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che – nella versione ratione temporis applicabile – lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimita’ sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
La Corte ha ampiamente motivato la ricostruzione dei fatti, rilevando che – rispetto al comportamento inadempiente addebitato al proprio dipendente (mancato controllo sulla destinazione delle somme concesse in prefinanziarnento al fine di evitare l’utilizzo per scopi diversi dall’estinzione dell’ipoteca presso la (OMISSIS) e mancata comunicazione del mandato irrevocabile) – non sono stati raccolti elementi probatori sufficienti a delineare un inadempimento del dipendente. Il giudice d’appello ha, invero, verificato in concreto la insussistenza della violazione dell’obbligo di diligenza da parte del Dott. (OMISSIS), dirigente con mansioni di direttore della filiale di (OMISSIS) e, con tipica valutazione di merito non censurabile in cassazione perche’ assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, e’ pervenuto al convincimento che dalla documentazione prodotta in causa poteva escludersi la responsabilita’ del Dott. (OMISSIS) nell’utilizzo delle somme concesse con prefinanziamento per scopi diversi dall’estinzione dell’ipoteca accesa da (OMISSIS) presso la (OMISSIS), in quanto nessun vincolo di destinazione risultava imposto dai vertici aziendali al Dott. (OMISSIS) (con riguardo al prefinanziamento) e l’operazione di conferimento delle somme sul conto corrente della (OMISSIS) (con contestuale emissione di assegni circolari) era stata gestita, il 29/4/2005, direttamente dal Direttore generale.
La motivazione dunque e’ completa ed esauriente ed il motivo, al di la’ della rubrica formulata, chiede un vaglio di legittimita’ sulla ricostruzione fattuale che esorbita dai limiti delineati da Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054.
4.2. Quanto al profilo della responsabilita’ solidale dei soggetti inadempienti, come denunciato nel primo motivo del ricorso, deve ritenersene la sua infondatezza.
E’ vero che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando un medesimo danno e’ provocato da piu’ soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perche’ i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Infatti, in tema di responsabilita’ contrattuale (ma anche in caso di responsabilita’ extracontrattuale), se l’unico evento dannoso e’ imputabile a piu’ persone, e’ sufficiente, al fine di ritenere la responsabilita’ di tutte nell’obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna parte abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento (Cass. n. 7618 del 2010; Cass. n. 23918 del 2006; Cass. n. 5946 del 1999; Cass. n. 10987 del 1996; Cass. n. 13039 del 1991). Cio’ discende, non tanto dal fatto che l’articolo 2055 c.c. costituisca un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilita’ contrattuale (Cass. n. 27713 del 2005; v. anche Cass. n. 3187 del 2008), quanto dai principi stessi che regolano il nesso di causalita’ ed il concorso di cause, tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l’articolo 2055 c.c. e’ un’esplicitazione in tema di responsabilita’ extracontrattuale.

 

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La Corte territoriale non ha effettuato un percorso logico-giuridico in contrasto con l’orientamento citato, ma ha ritenuto – alla luce di tutto il quadro probatorio acquisito – che il (OMISSIS) non abbia posto in essere alcun segmento causale efficiente rispetto al danno lamentato dalla Banca. Ditalche’, il motivo di ricorso non appare cogliere nel segno.
4.3. Infine, la violazione dell’articolo 2697 c.c. e’ censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la mancata assunzione e valutazione di mezzi istruttori.
Inoltre, questa Corte ha affermato che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415 del 2018).
La Corte territoriale ha ampiamente esaminato tutti gli snodi della complessa operazione finanziaria che ha visto coinvolti, oltre che il Dott. (OMISSIS), anche i vertici della Banca, giungendo – alla luce dell’ampio e articolato quadro probatorio acquisito nonche’ delle valutazione del CTU nominato in primo grado – all’accertamento dei fatti delineati dalle parti, compresa la ricostruzione della vicenda concernente l’assunzione del mandato irrevocabile da parte del Dott. (OMISSIS) e la conoscenza di tale obbligazione da parte dei vertici della Banca, senza operare alcuna inversione dell’onere della prova che ricade sul datore di lavoro (cfr. Cass. n. 18375 del 2006, Cass. n. 138 del 2000, Cass. n. 6645 del 1997).
Per il resto, l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

 

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Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U., n. 5745 del 2015; Cass. n. 5133 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017: Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015). E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullita’ della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o della “non contestazione dell’avvenuta usucapione” (un fatto che non sia stato “oggetto di discussione tra le parti” e’, d’altro canto, fuori dall’ambito dell’art.. 360 c.p.c., n. 5 per sua stessa definizione), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”.

 

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5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’articolo 91 c.p.c.
6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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