Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 marzo 2024| n. 8041.
Quando nel ricorso per cassazione si deduce la nullità della consulenza tecnica d’ufficio
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di pagamento del saldo del corrispettivo di un contratto di appalto, rilevato che parte ricorrente aveva ritualmente assolto all’onere di specificazione mediante dettagliata l’elencazione dei diversi atti difensivi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione impugnata per avere la corte del merito pretermesso l’esame della dedotta e reiterata questione di nullità della CTU censurata per aver utilizzato documenti irritualmente prodotti durante le operazioni peritali senza il rispetto del contraddittorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 maggio 2018, n. 11752; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 aprile 2016, n. 7737).
Sentenza|25 marzo 2024| n. 8041. Quando nel ricorso per cassazione si deduce la nullità della consulenza tecnica d’ufficio
Data udienza 28 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Deduzione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti – Onere di specificazione del ricorrente – Necessità a pena di inammissibilità – Sussistenza. (Cpc, articoli 159, 194, 195 e 366; Disp, att. cpc, articolo 90)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35276/2018 R.G. proposto da:
Di.Lu., elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato LU.ST. (…) rappresentato e difeso dall’avvocato CO.DO. (…)
-ricorrente-
contro
Be.Ca., elettivamente domiciliata in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato SE.LU. (…). rappresentata e difesa dall’avvocato SO.MI. (…)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA n. 1841/2018 depositata il 03/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI;
lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero Dott. Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso
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FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 15.1.2008 il Tribunale di Vasto, su istanza di Di.Lu., titolare della ditta individuale Di.Lu. Costruzioni, ingiungeva a Be.Ca. di pagare la somma di Euro 45.240,00, oltre agli interessi dal 13.8.2007 e alle spese del procedimento, quale saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori edilizi attuati presso un fabbricato di sua proprietà.
2. Avverso il decreto proponeva opposizione Be.Ca., sostenendo che la somma oggetto di ingiunzione fosse maggiore di quella effettivamente dovuta, sia in relazione alla quantità dei lavori sia perché parte di questi ultimi non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, specificando che la fattura emessa dal Di.Lu. risultava priva di indicazione dei lavori eseguiti, dei materiali forniti nonché dei prezzi praticati in ragione delle quantità effettivamente realizzate e che la medesima risultava di importo superiore rispetto al prospetto riepilogativo ad essa opponente preventivamente consegnato. Proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di Euro 8.872,32, di cui Euro 4.320,00 per rimborso canoni di locazione, avendo dovuto reperire altro alloggio nel periodo di esecuzione dei lavori, e della somma di Euro 4.552,32, asseritamente pagata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
3. Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 101/2013 accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo concesso quanto alle somme superiori ad Euro 12.493,01 e rigettava ogni altra domanda.
4. Avverso la sentenza interponeva appello la ditta Di.Lu. Costruzioni avanzando, per quanto in questa sede rileva, una serie di contestazioni alla CTU espletata in corso di causa.
5. Costituitasi in giudizio l’appellata, con sentenza n. 1841/2018 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame.
6. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Di.Lu., affidandosi a tre motivi.
7. Ha resistito con controricorso Be.Ca.
8. Con ordinanza interlocutoria n. 14176/2020, la Sesta Sezione Civile-2 di questa Corte, ritenendo che non sussistesse evidenza decisoria sul primo motivo di ricorso, rimetteva la causa alla pubblica udienza.
9. In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della consulenza tecnica espletata in giudizio per violazione dell’art. 198 c.p.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c..
La doglianza oggetto del primo motivo attiene ad un vizio di omessa pronuncia, lamentandosi il ricorrente del fatto che la corte del merito avrebbe pretermesso l’esame della questione di nullità della CTU per avere quest’ultima utilizzato documenti irritualmente prodotti durante le operazioni peritali (precisamente tre tavole di progetto redatte dall’Ing. Donato Conti, direttore dei lavori e altre tavole di carpenteria fornite dal CTP di parte avversa) senza il rispetto del contraddittorio.
Parte ricorrente evidenzia di avere tempestivamente e ripetutamente formulato tale eccezione in vari scritti difensivi, che vengono specificamente elencati e che la stessa questione era stata oggetto di appello.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contesta la motivazione solo apparente della sentenza per avere utilizzato espressioni apodittiche e tautologiche. In particolare i giudici del merito hanno ritenuto che il CTU avesse svolto le indagini su planimetrie che sarebbero state ridisegnate dalle parti in contraddittorio, quando in realtà il CTU aveva agito sulla base di tre tavole di progetto redatte unilateralmente dell’ing. Donato Conti e senza verificare nel dettaglio se lo stato dei luoghi corrispondesse alla attestazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 10.5.2007, espressamente menzionata nel quesito demandato all’ausiliario del giudice.
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3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per avere i giudici del merito erroneamente valutato le risultanze della CTU.
Quest’ultima era stata disposta per accertare la congruità del corrispettivo in base ai lavori indicati nella dichiarazione del direttore dei lavori del 10 maggio 2007. In realtà il CTU, a detta del ricorrente, ha introdotto una modifica unilaterale al quesito ed anziché valutare i lavori in base alla dichiarazione del direttore dei
lavori, li ha valutati utilizzando i documenti irritualmente acquisiti nel processo, ossia le tre tavole di progetto. Il CTU ha dunque oltrepassato, in maniera lampante, il limite che a lui era stato imposto dal quesito ed è quanto basta per affermare che le conclusioni in tali casi non possono essere utilizzate dal giudice. A pagina 2 della relazione integrativa il CTU ha univocamente riferito di aver fatto riferimento all’elaborato di progetto e non a quanto realizzato effettivamente dalla ditta.
4. – Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
La parte che in sede di ricorso per cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti non ritualmente prodotti deve specificare, a pena di inammissibilità del ricorso, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 11752/2018; Cass. n. 7737/2016).
Sul punto, il motivo di ricorso in esame è certamente dotato del requisito della specificità, dal momento che mediante l’elencazione dei diversi atti difensivi in cui aveva eccepito la nullità della perizia (precisamente, come si legge in memoria: la relazione del 28.11.2011 del tecnico di parte; le deduzioni svolte nel verbale d’udienza del 23.11.2011, prima data utile dopo il deposito della CTU; la comparsa conclusionale del 28.12.2012; l’atto di appello alle pagine 4 e 5; la comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di appello), il ricorrente ha assolto l’onere di individuazione e quindi di autosufficienza del mezzo di gravame.
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Come rilevato dal Pubblico Ministero, il passo riportato alle pagine 4 e 6 del ricorso di Di.Lu. a sostegno della tempestività della censura esclude la declaratoria di inammissibilità per tardività della censura di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, che venne aggredita dalla parte ricorrente, allora appellante.
Entrambe le parti, nelle memorie illustrative, hanno richiamato la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite (decisione n. 3086 del 1.2.2022) che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, attribuisce al consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, di acquisire – anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico di queste ultime) – tutti i documenti che si rende necessario utilizzare al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Ciò, tuttavia, a condizione che i documenti acquisiti dal CTU non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (conforme a Cass. S.U. 3086/2022, sul punto, Cass. n. 5370/2023).
Nel caso di specie, con la produzione delle tre tavole di progetto e delle tavole di carpenteria la difesa dell’attuale controricorrente ha inteso affermare quale fosse il quantitativo dei lavori asseritamente eseguiti: i documenti in questione sono diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, che la parte avrebbe dovuto allegare e provare all’atto della costituzione in giudizio e non già esibire al CTU.
A fronte della reiterata insistenza sulla eccezione di nullità la Corte di Appello si è limitata impropriamente a dichiarare inammissibili, in quanto tardive, “Ve ulteriori contestazioni dell’appellante che ripropongono censure già avanzate in primo grado all’elaborato del CTU, contenute solo nella comparsa conclusionale di appello”, con ciò riferendosi – secondo le deduzioni del ricorrente, che possono essere condivise dal Collegio – alle censure inerenti al merito delle conclusioni rassegnate dal CTU, ma non all’eccezione di nullità della perizia, la quale – comunque, come si rileva dallo snodo argomentativo della motivazione – era già stata avanzata nel giudizio di prime cure.
5. – In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, della cassazione in parte qua della sentenza impugnata e del rinvio per un nuovo esame a nuovo giudice, che si indica nella Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, i restanti motivi devono essere dichiarati assorbiti, perdendo di immediata rilevanza decisoria.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2024.
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