Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 aprile 2023| n. 10483.
Quando le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale in Cassazione
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Sentenza|19 aprile 2023| n. 10483. Quando le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale in Cassazione
Data udienza 9 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave Ricorso per cassazione – Intervenuta definizione della lite bonaria – Cessazione della materia del contendere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3431/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) LANCIANO- VASTO-CHIETI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1893/2019 depositata in data 19 novembre 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quando le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale in Cassazione
FATTI DI CAUSA
1. All’esito del procedimento penale instaurato nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 415, 323 e 640 c.p., il G.U.P. del Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 giugno 2011, condanno’ quest’ultimo per i reati ascrittigli, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano – Vasto e Chieti e Regione Abruzzo, da liquidarsi in separata sede.
2. La Corte di appello penale di L’Aquila investita del gravame interposto dal Pubblico Ministero e dall’imputato (OMISSIS), con sentenza n. 2424/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ne pronuncio’ l’assoluzione, per tutti i reati ascrittigli, con la formula “per non avere commesso il fatto”.
3. Avverso la sentenza di appello proposero ricorso per cassazione le parti civili e questa Corte, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 7073/2015, annullo’ la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., limitatamente agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4. A seguito di riassunzione del giudizio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano- Vasto – Chieti, la Corte di appello civile di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 19 novembre 2019, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano – Chieti- Vasto, ha condannato (OMISSIS) al pagamento in favore della controparte della somma complessiva di Euro 22.221.050,40, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 21.971.050,40 e agli interessi, nonche’ al pagamento delle spese processuali del giudizio penale di primo grado, di secondo grado, del giudizio di legittimita’ e delle spese del giudizio civile di rinvio.
5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), affidato a quattordici motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano – Vasto – Chieti.
6. Per la trattazione del ricorso e’ stata fissata udienza pubblica.
A seguito di fissazione dell’udienza pubblica le parti hanno depositato istanza di discussione orale ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2000 e prorogato dal Decreto Legge n. 228 del 2021, articolo 16, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 2022, ed ulteriormente prorogato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, dall’articolo 8, comma 8.
Le parti in data 30 gennaio 2023 hanno depositato memoria congiunta ex articolo 378 c.p.c. con la quale chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite.
Quando le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale in Cassazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la “Nullita’ della sentenza per vizio di costituzione del giudice rilevante ai sensi dell’articolo 158 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 in dipendenza della incostituzionalita’ del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 62, comma 1, articolo 65, commi 1 e 4, articolo 66, articolo 67, commi 1 e 2, articolo 68, comma 1, e articolo 72, comma 1, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con gli articolo 102 Cost., comma 1, e articolo 106 Cost., commi 1 e 2” e si censura la decisione impugnata perche’ assunta con la partecipazione di un giudice ausiliario.
2. Con il secondo motivo, rubricato: “Nullita’ della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sotto altro profilo, ai sensi dell’articolo 158 c.p.c. per violazione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 62, comma 2 (convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”, il ricorrente lamenta che la il Collegio della Corte d’appello che ha pronunciato la decisione impugnata era stato (illegittimamente) costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, sebbene dall’articolo 62 citato si desuma che le norme istitutive dei giudici ausiliari non si applicano ai “procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado”.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “Nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli articoli 392 – 394 c.p.c., articoli 530, 622 e 652 c.p.p. e in generale dei principi relativi alla individuazione dei limiti e dei vincoli promananti dalla sentenza di cassazione di una sentenza penale di assoluzione con rinvio al giudice civile competente per valore in appello ai sensi dell’articolo 622 c.p.p.” e si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto di essere vincolata da un precedente accertamento svolto nei pregressi gradi del giudizio penale ed abbia conseguentemente limitato la valutazione e l’accertamento al solo elemento soggettivo dell’illecito.
4. Con il quarto motivo si denuncia “Nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 111 Cost., comma 6, e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia”, per avere il giudice d’appello ritenuto di poter concentrare la propria valutazione soltanto su alcuni degli elementi rilevanti per la configurazione di una fattispecie idonea a giustificare l’insorgenza di un obbligo risarcitorio.
5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per “Nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 ancora per violazione, sotto altro profilo, degli articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 111 Cost., comma 6, articoli 392, 394 c.p.c. e articolo 622 c.p.p.”, rimarcando che i giudici di appello hanno fondato il proprio convincimento sulla sentenza penale di primo grado, ritenendo erroneamente che le conclusioni di questa potessero dirsi confermate dalla pronuncia con cui la Cassazione penale aveva annullato, ai soli effetti civili, la sentenza d’appello penale che aveva assolto lo stesso ricorrente.
6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o meramente apparente”, per avere la Corte d’appello svolto un esame molto superficiale del materiale istruttorio a sua disposizione, ed in particolare del parere pro veritate, tralasciando di verificare se la condotta imputabile al ricorrente potesse dirsi consapevolmente inserita nel complessivo disegno criminoso ipotizzato.
7. Con il settimo motivo, rubricato: “Nullita’ della sentenza ancora per violazione, sotto altro profilo, degli articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 111 Cost., comma 6, e per motivazione inesistente o meramente apparente su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe ricostruito il fatto facendo riferimento a dichiarazioni rese da alcuni soggetti nel corso del pregresso procedimento penale senza indicare, neppure sommariamente, ne’ il contenuto di tali dichiarazioni, ne’ quando esse erano state rese.
8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 40 c.p., 41 c.p., articoli 1223, 2043 c.c., articolo 185 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, per avere i giudici di appello ritenuto esistente un nesso causale tra il parere reso ed il danno consistente nel pagamento di crediti inesistenti, benche’ tale collegamento dovesse escludersi poiche’ il parere aveva dichiaratamente omesso di esaminare la questione della inesistenza di quei crediti.
Quando le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale in Cassazione
9. Con il nono motivo si denuncia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero difetto assoluto di motivazione o motivazione inesistente e meramente apparente”. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel rendere il proprio giudizio sull’esistenza del nesso causale tra condotta e danno lamentato dall’Azienda sanitaria, ha trascurato di considerare che il parere reso si limitava ad una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica della esistenza e fondatezza dei crediti di cui era stato dedotto l’indebito pagamento.
10. Con il decimo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 2043 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, addebitando alla Corte d’appello di avere accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dall’Azienda sanitaria in difetto di prova sia del pagamento di debiti inesistenti, sia del fatto che il preteso esborso non fosse dovuto.
11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente deduce la “Nullita’ della sentenza ancora per violazione, sotto ulteriore profilo, degli articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 111 Cost., comma 6, e per motivazione inesistente su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”, per avere i giudici di appello ritenuto apoditticamente e, dunque, in modo assertivo, che i crediti di cui e’ stato lamentato l’indebito pagamento fossero inesistenti.
12. Con il dodicesimo motivo si censura la decisione impugnata per “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero nullita’ della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente” e si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo fatto discendere il danno patrimoniale dal pagamento di una determinata somma, ha ritenuto che a subire il danno fosse l’Azienda sanitaria, anziche’ il soggetto che aveva eseguito il pagamento ( (OMISSIS) s.p.a.).
13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione o falsa applicazione ancora degli articoli 1223, 2043 e 2697 c.c. e articolo 185 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte territoriale ritenuto che il danno subito dall’Azienda sanitaria fosse da ricollegare ad un bonifico eseguito da un terzo (la (OMISSIS) s.p.a.).
14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente deduce la “Nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 574, comma 4, 539, 568, comma 4, 622, 576, 595, 597 c.p.c. e articoli 99, 100, 392, 329, 343, 346, 324, 9 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e contesta alla Corte territoriale di avere proceduto alla liquidazione del quantum e non ad una pronuncia generica sull’an, sebbene l’Azienda sanitaria, che nel primo grado del giudizio penale aveva avanzato domanda di condanna piena, non avesse proposto appello avverso la decisione penale di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la domanda limitandosi ad una pronuncia di condanna generica ai danni.
15. Lo scrutinio dei motivi di ricorso e’ precluso dalla definizione bonaria della controversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 11/04/2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimita’ le parti dichiarino che e’ intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere e’ stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
Si e’ spiegato che la situazione non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui all’articolo 382 c.p.c., comma 3 “in quanto, se e’ vero che la cessazione della materia del contendere ha l’effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione”, quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione; neppure la situazione e’ riconducibile alla formula decisoria dell’articolo 384 c.p.c., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, rilevato che la definizione della lite in esito all’accordo negoziale e, quindi, la conseguente cessazione della materia del contendere, non puo’ neppure considerarsi “come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilita’ sopravvenuta del ricorso”, posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte e’ intervenuto un accordo negoziale. Conseguentemente la pronuncia che la Corte e’ sollecitata ad adottare non puo’ essere una pronuncia di inammissibilita’ sopravvenuta del ricorso, perche’ essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale. Tale dichiarazione implica “la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, cosi’ rinunciando a valersi di detta efficacia” e “il fenomeno che si verifica non e’ una “cassazione” della sentenza impugnata, bensi’ l’accertamento che la sua efficacia e’ venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perche’ con esso le parti ne hanno disposto” (Cass., n. 8980/18 cit., in motivazione).
Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che e’ intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere e’ stata da essa regolata e su di essa e’ cessata la lite e non vi e’, pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa.
16. Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformita’ a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice dell’impugnazione deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, quando la pronuncia adottata e’ inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione), mentre non e’ tenuto a dare atto dell’insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Quando le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale in Cassazione
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