Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29430.
Quando la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Ordinanza|| n. 29430. Quando la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Data udienza 12 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Mutuo – Poteri del giudice del rinvio – Fattispecie – Potere di liquidazione delle spese legali – Applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi corrispettivi – Esclusione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25460/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS) s.d.f.), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) e dal (OMISSIS) Avv. (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) del foro di Cagliari, giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’ultimo difensore nonche’ agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS) e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), ( (OMISSIS)) del foro di Cagliari, giusta procura speciale in calce controricorso ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 531/2018, pubblicata il 6 giugno 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
Quando la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
– (OMISSIS) s.n.c., con (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3 luglio 2001 dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su richiesta della (OMISSIS) s.p.a., per il pagamento di Lire 1.165.996.401, oltre interessi maturati successivamente al 26 aprile 2001, a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui alle lettere contratto in data (OMISSIS) e (OMISSIS) e all’atto di consolidamento del debito del (OMISSIS), che veniva respinta, salvo dichiarare la prescrizione degli interessi maturati nel periodo antecedente l’ultimo quinquennio anteriore alla domanda giudiziale. Dichiaro’, per il resto, tardiva – in quanto formulata dagli opponenti soltanto in comparsa conclusionale – l’eccezione di difetto di titolarita’ del credito da parte della banca intimante, creditrice essendo invece la Regione Autonoma della Sardegna; confermo’ l’avvenuta stipula di due contratti di mutuo, per Lire 287.610.000 e Lire 61.140.000, con la (OMISSIS), in favore della quale erano stati anche eseguiti rimborsi parziali; confermo’ altresi’ la legittimita’ del tasso degli interessi applicato;
– in virtu’ di gravame interposto dalla banca (e per essa dalla procuratrice (OMISSIS) s.p.a.), la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche appello incidentale, ha respinto l’appello principale con il quale veniva contestata la statuita prescrizione, ed ha accolto l’appello incidentale degli originari opponenti, che avevano rinnovato innanzitutto la contestazione della titolarita’ del credito da parte della banca intimante, ritenendo che gli opponenti, nel contestare che la banca potesse agire in via monitoria, non essendo titolare del credito, avessero sollevato una questione di difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Nel merito ha poi ritenuto che effettivamente il credito in questione spettasse alla Regione, alla luce del disposto della Legge Regionale sarda 18 marzo 1964, n. 8 sulla concessione di contributi regionali per le imprese alberghiere – in base alla quale erano stati erogati i finanziamenti – e in particolare dell’articolo 1, in base al quale “E’ costituito, presso uno o piu’ istituti di credito abilitati od incaricati dell’esercizio del credito alberghiero e turistico, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l’industria alberghiera e turistica in Sardegna”; dell’articolo 6, secondo cui “A favore di coloro che beneficiano delle provvidenze previste dalle leggi nazionali in materia di credito alberghiero e turistico, l’Amministrazione regionale puo’ concedere un’anticipazione integrativa fino alla concorrenza massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile”; dell’articolo 8, che prevedeva la presentazione delle relative domande all’assessorato regionale al turismo; dell’articolo 10, che prevedeva la concessione del contributo con decreto dell’assessore regionale al turismo di concerto con l’assessore alle finanze; e soprattutto dell’articolo 14, che attribuiva agli istituti di credito appositamente convenzionati con la Regione il solo controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e la destinazione delle somme anticipate, mentre riservava agli assessori regionali predetti la decisione sulle azioni, anche giudiziarie, di recupero da intraprendere a carico dei beneficiari morosi. Per la Corte d’appello, i versamenti dei debitori ricevuti dalla banca si giustificavano con la qualita’ di quest’ultima di mandataria della Regione, in nome e per conto della quale aveva erogato i finanziamenti;
– la (OMISSIS) s.p.a. proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui gli intimati resistevano con controricorso;
– con sentenza n. 17385 del 2015 la Prima Sezione di questa Corte ha accolto il solo secondo mezzo affermando il principio di diritto secondo il quale “la Legge Regionale Sardegna 18 marzo 1964, n. 8 non prevede che gli istituti di credito convenzionati con la Regione, per la gestione del fondo di cui all’articolo 1, agiscano in rappresentanza della Regione stessa e che, pertanto, il credito di restituzione dei finanziamenti erogati spetti a quest’ultima e non ai primi” con conseguente rinvio al giudice del merito per la pronuncia;
– riassunto il giudizio da entrambe le parti, in sede di rinvio, la Corte di appello di Cagliari ha in primo luogo ritenuto che, sulla base del principio affermato dalla Corte di legittimita’, la banca andava riconosciuta legittimata a richiedere la restituzione delle somme erogate a mutuo e di cui gli originari opponenti si erano resi inadempienti, per cui andava riconosciuto l’importo ingiunto ai debitori di Euro 180.114,34, indicando la documentazione allegata al giudizio monitorio la prova del credito, indicando il solo capitale scaduto, cui dovevano essere aggiunti gli interessi contrattuali, per avere i debitori effettuato versamenti a solo titolo di interessi e di preammortamento. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato la prescrizione degli interessi maturati nel periodo antecedente al 17.07.1999, per avere la Banca nel fascicolo allegato al giudizio in Tribunale, sotto la numerazione doc. 6 e 8, le lettere interruttive della prescrizione, in particolare le raccomandate del 05.02.2001 e del 08.07.1999, tutte con unita cartolina di ricevimento della comunicazione;
– anche quest’ultima decisione e’ stata impugnata dai (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la banca (OMISSIS) s.p.a., contenente anche un sostanziale unico motivo di ricorso incidentale;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c.
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Atteso che:
– preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale formulata da Intesa San Paolo ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 2 per non essere stata indicata la sentenza impugnata o parti della medesima.
Essa e’ infondata essendo la sentenza stessa chiaramente indicata sia nell’epigrafe del ricorso sia nello svolgimento dello stesso sia nell’elenco degli allegati che segue le conclusioni. Come questa Corte ha piu’ volte affermato, “l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non e’ causa di inammissibilita’ del ricorso per cassazione” (v. Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2001 n. 15603), essendo questa “configurabile soltanto se la parte cui il ricorso e’ diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata” (v. Cass. 8 gennaio 2016 n. 138; Cass. 24 marzo 2009 n. 7053; Cass. 2 dicembre 2004 n. 22661; Cass. 2 aprile 2002 n. 4661);
– venendo al merito, con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c. per avere il giudice del rinvio disatteso quanto statuito da codesta Corte di cassazione con la sentenza di parziale annullamento con rinvio della decisione di appello, omettendo totalmente di procedere all’esame della lex specialis contenuta nella Convenzione tra il (OMISSIS) e la Regione Autonoma della Sardegna, limitandosi a riferire quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine all’interpretazione della Legge Regionale n. 8 del 1964.
La censura non puo’ trova ingresso.
Come si ricava dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di rinvio, la Corte di appello, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17385/2015, verificato che non vi era alcuna contestazione circa la esistenza del rapporto obbligatorio fra le parti in relazione ai due contratti di mutuo del (OMISSIS) e del (OMISSIS), ha riconosciuto la legittimazione attiva della Banca ed e’ passata all’esame nel merito delle questioni poste dalla difesa degli opponenti, essendo questo l’accertamento specificamente devoluto al giudice di rinvio, ed essenziale ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda monitoria, che si fondava sul presupposto che gli opponenti avessero concluso contratti di finanziamento facendo ricorso al credito agevolato destinato dalla Regione Sardegna alle aziende alberghiere ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 1964.
Al riguardo va ricordato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come gia’ accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il “thema decidendum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresi’ quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (Cass. n. 15952 del 2006; Cass. n. 211564 del 2005, secondo cui i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non puo’ essere ne’ sindacata ne’ elusa dal giudice di rinvio, di guisa che non e’ possibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si e’ fondata la sentenza di annullamento). Inoltre, e’ stato ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilita’ di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo puo’ valutare liberamente i fatti gia’ accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze gia’ verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, puo’ comportare la valutazione “ex novo” dei fatti gia’ acquisiti, nonche’ la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimita’ (Cass. n. 448 del 2020; Cass. n. 17790 del 2014; Cass. n. 27737 del 2019).
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Poste tali premesse, si rileva che la critica dei ricorrenti di cui al motivo in esame non attinge quindi specificamente la conclusione cui e’ pervenuto il giudice del rinvio.
Nella specie la sentenza di appello e’ stata evidentemente cassata per violazione di legge, e cio’ in quanto, pur avendo riconosciuto che l’erogazione dei finanziamenti era avvenuta sulla base delle agevolazioni previste da legge regionale, il giudice dell’appello – andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure – aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva della banca a chiedere il pagamento dei ratei e degli interessi, con cio’ facendo venire meno anche le statuizioni di merito.
Orbene, rileva il Collegio che sulla base delle premesse del proprio iter argomentativo il giudice di rinvio ha correttamente individuato quale fosse l’oggetto dell’accertamento demandatogli (l’esistenza del finanziamento e l’obbligazione della sua restituzione).
I ricorrenti, infatti, impugnando tale capo, reiterano le medesime deduzioni difensive gia’ svolte dinanzi alla Corte d’appello in sede di rinvio, e prima ancora con l’opposizione dinanzi al giudice di prime cure, e prospettano una diversa valutazione delle risultanze interpretative della disciplina normativa invocata, piu’ confacente alle proprie esigenze, ma contrastante con quella fatta propria dai giudici di merito, cosi’ riproponendo questioni fattuali che sono gia’ state sottoposte al vaglio dei giudici di legittimita’. Infatti, la Corte di cassazione ha esaminato la normativa ed ha disatteso le conclusioni interpretative formulate dai ricorrenti con riguardo alla legittimazione attiva della Banca, concludendo, in esito all’esame delle norme sulla base delle quali era stato erogato il finanziamento in questione, giungendo a concludere che il credito azionato fosse esistente e ricompreso tra quelli erogati dalla Banca;
– con il secondo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater per avere il giudice del rinvio condannato alle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato la parte vittoriosa del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato in materia il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicche’ non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, puo’ legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., Sez. Un., n. 32096 del 2022).
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Una volta chiarito che la vittoria nel giudizio di cassazione non solo non garantisce alla parte la ripetizione delle relative spese, il medesimo principio vale anche per la fase di rinvio, giacche’ neanche la sottrae al rischio della condanna in favore della controparte. Invero, la cassazione con rinvio, qualora, come nel caso in esame, sia avvenuta per ragioni che non pregiudicano il potere del giudice di rinvio di decidere il merito della causa, non vale ad escludere l’iniziale manifesta infondatezza della pretesa e quindi del correlativo potere del giudice di rinvio di disporre la condanna alle spese secondo soccombenza. Il giudice di rinvio aveva il potere di decidere delle spese, sia di quel giudizio, che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto.
E’ principio di diritto affermato da questa Corte che “in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimita’, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo” (Cass. n. 1407 del 2020).
Nel caso presente la parte soccombente nel precedente grado di appello, ossia la banca (OMISSIS) s.p.a., e’ risultata vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio;
– passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, con lo stesso la Banca deduce la contraddittorieta’ della decisione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere ritenuto prescritti gli interessi maturati in epoca antecedente al 17.07.1999 pur riconoscendo l’invio di lettere interruttive del termine e considerato che i mutui erano stati stipulati nel (OMISSIS) e nell'(OMISSIS), il contratto di consolidamento solo nel (OMISSIS), per cui le raccomandate del 08.07.1999 e del 05.02.2001 valevano ad interrompere tempestivamente una qualsiasi prescrizione.
La modalita’ di esposizione del motivo ed il suo contenuto determinano la necessita’ di fare alcune precisazioni. E’ vero che questa Corte di cassazione ha fissato il principio secondo cui nel ricorso per cassazione il motivo di impugnazione che prospetti una pluralita’ di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione e’ inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (v. Cass. n. 9470 del 2008; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 18021 del 2016). Tuttavia, e’ anche stato precisato (v. Cass. n. 976 del 2008; Cass., Sez. Un., n. 7770 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 9100 del 2015) ma e’ stato altresi’ affermato che va riconosciuta l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione che denunzi con l’unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, pero’, sia palesato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. E’ quanto e’ avvenuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha denunciato, innanzi tutto, la violazione di una regola di diritto dal medesimo ravvisata nell’interpretazione che la sentenza impugnata ha adottato delle norme applicabili quanto alla prescrizione degli interessi nel contratto di mutuo, tale da far ritenere che il precetto normativo invocato non sia compatibile con la fattispecie concreta. Concettualmente separata e’, poi, la questione di fatto, sulla quale si incentra l’altra parte del motivo lamentando la motivazione apparente in ordine al tempo di stipula dei contratti di mutuo e quello di consolidamento con le raccomandate inviate per interrompere la prescrizione.
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Deve, quindi, preliminarmente essere ravvisata nel motivo anche una denuncia di violazione di legge come sopra individuata.
Tanto chiarito, va affrontata in primo luogo la questione dell’applicabilita’ alla specie del termine breve, quinquennale, di prescrizione, stabilito nell’articolo 2948 c.c., n. 4. Al riguardo, deve osservarsi, in generale, che secondo il costante orientamento di questa Corte, “la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, e’ applicabile soltanto a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione “e, in generale, tutto cio’ che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu’ brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione e’ suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (Cass. n. 4232 del 2023; Cass. n. 18951 del 2013; Cass. n. 12140 del 2006; Cass. n. 17197 del 2012). Peraltro, con riferimento al contratto di mutuo, deve rilevarsi che la rateizzazione dell’unico debito contratto con la banca non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa (v. in termini, Cass. n. 1110 del 1994).
Passando, quindi, alla ulteriore questione sollevata nel motivo di ricorso, relativa alla carenza di motivazione, i giudici del merito, dopo avere ritenuto sussistente (e non prescritto) il diritto del creditore a conseguire gli interessi, stante l’allegazione al fascicolo di Tribunale da parte della Banca, sotto la numerazione doc.ti 6 e 8, di lettere interruttive della prescrizione “e segnatamente raccomandate del 5 febbraio 2001 e 8 luglio 1999, tutte con unita cartolina di ricevimento della comunicazione”, hanno affermato che la prescrizione si doveva fare risalire ad epoca anteriore al 17.07.1999, data di prima notifica della banca.
Certamente la quantificazione degli interessi spettanti al creditore, anche in caso di mora debendi del debitore, contiene un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimita’, ma cio’ non significa che sul punto il giudice del merito non incontri limiti di sorta e che la sua pronunzia non sia soggetta ad alcun vaglio di questa Corte regolatrice laddove, come nel caso di specie, la motivazione risulti apparente perche’ non consente di cogliere il riscontro del computo effettuato con riguardo all’enunciazione dei principi di diritto affermati.
La deduzione in esame, peraltro, non solo – come sopra dimostrato – e’ ammissibile, ma e’ anche fondata.
All’esito, il ricorso principale deve essere rigettato, accolto quello incidentale.
La sentenza va cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il riesame della questione degli interessi alla luce dei principi sopra esposti.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Poiche’ il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Quando la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato quello principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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