Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 settembre 2024| n. 24329.

Quando è la notificazione inesistente

La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Nel caso di specie, richiamato anche l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del Condominio, fosse inesistente in quanto priva dell’indicazione della loro qualità e non già meramente irregolare, e quindi, sanabile con la costituzione in giudizio dell’ente di gestione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).

Ordinanza|10 settembre 2024| n. 24329. Quando è la notificazione inesistente

Data udienza 18 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazioni – Vizi della notifica – Notificazione inesistente – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali. (Cpc, articoli 137, 156, 160, 291, 641 e 645)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Relatore

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7036/2019 R.G. proposto da:

Pu.Ir., elettivamente domiciliata in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato CA.RO. (Omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato To.An. (Omissis);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) V;

– intimato –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1667/2018 depositata il 11/07/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Quando è la notificazione inesistente

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1667 dell’11.7.2018, ha confermato la sentenza n. 278/2012 del Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Pu.Ir. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Condominio via (Omissis) per il pagamento di oneri condominiali.

La Corte di merito ha ritenuto che la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo fosse inesistente perché effettuata agli Avv.ti Pi. e Fr., senza alcun riferimento alla loro qualità di procuratori costituiti del Condominio; ha aggiunto che, in tale ipotesi, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull’improcedibilità dell’opposizione senza concedere ulteriore termine per la rinotifica in quanto alla data fissata per l’udienza di prima comparizione, il 16.12.2008, era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.

Pu.Ir. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze sulla base di quattro motivi.

Il Condominio via (Omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.

Quando è la notificazione inesistente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 137, 156, 164, 291 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inesistente la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso i procuratori costituiti, senza l’indicazione della loro qualità, nonostante la notifica fosse stata tempestiva e regolarmente effettuata presso il domicilio eletto dal Condominio di Via (Omissis). Inoltre, anche in ipotesi di nullità della notifica, la costituzione del Condominio avrebbe sanato la nullità della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente avrebbe adempiuto a tale ordine.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha errato nel ritenere che la notifica dell’atto di opposizione decreto ingiuntivo, regolarmente avvenuta presso i procuratori costituiti fosse inesistente perché priva dell’indicazione della loro qualità, trattandosi, invece, di mera irregolarità, sanata con la costituzione in giudizio del Condominio.

Questa Corte ha affermato che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).

Nell’ipotesi in cui la notifica dell’atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).

La categoria dell’inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna a soggetto estraneo al processo.

Gli altri vizi della notifica ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Quando è la notificazione inesistente

Nel caso di specie, la notifica dell’opposizione era stata regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del Condominio, sicchè, anche in assenza dell’indicazione della loro qualità, il collegamento poteva facilmente evincersi dal contenuto dell’atto notificato.

In ogni caso, il Condominio si era costituito, così sanando i vizi della notifica.

A ciò si aggiunga che il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente vi aveva provveduto nei termini assegnati dal giudice, indipendentemente dalla decorrenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

La giurisprudenza citata in sentenza, riguardante l’onere di riattivazione del procedimento notificatorio, non è pertinente al caso di specie perché riguarda le ipotesi in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, e, affinché questi possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell’esito negativo della notifica, riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c (Cass., Sez. Un., n. 14594/2016).

Nel caso in esame, nessuna anomalia ha interessato il procedimento notificatorio in corso, sicchè il notificante non era tenuto a nessun onere di riattivazione.

Il motivo va, dunque, accolto.

I restanti tre motivi, formulati tutti in via alternativa (che attengono ai vizi della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo, secondo motivo, alla mancata disposizione del decreto di pagamento in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, terzo motivo, e all’erronea statuizione dell’obbligo di versamento del doppio contributo), rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà al riesame della vicenda alla luce dei principi sopra esposti; il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Quando è la notificazione inesistente

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 18 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *