Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18951.

Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione

La norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l’interesse dell’appellante ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.

Ordinanza|| n. 18951. Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione 

Data udienza 28 febbraio 2023

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Tag/parola chiave: Aiuti comunitari – Agricoltura – Olio di oliva – AGEA – Recupero somme erogate campagne olearie

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