Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9542.

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale (nella specie: giusta mandato a margine dell’atto di appello), che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione, l’unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio, quale unica controparte del controparte del giudizio di legittimità che, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9542. Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale

Data udienza 21 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Condominio – Impugnazione delibere assemblea approvazione rendiconti – Appello – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Procura alle liti – Non prodotta procura speciale ex art. 365, c.p.c. – Rilascio con atto d’appello – Validità – Esclusione – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28575/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) ((OMISSIS) (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del prof. (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1015/2018 depositata il 28/02/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere Dott. VALERIA PIRARI.

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS), con due distinti ricorsi del 16/11/2006 e del 13/7/2007, impugno’, in qualita’ di condomino, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione distaccata di Caserta, le Delib. assunte dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), in data 24 ottobre 2006 e in data 19 giugno 2007, con le quali erano stati approvati rispettivamente i rendiconti relativi agli anni (OMISSIS) e i rispettivi piani di riparto e il rendiconto consuntivo riguardante gli anni (OMISSIS), deducendone, per entrambe, l’invalidita’ per mancato invio dell’avviso di convocazione a tutti i condomini, la loro approvazione in assenza di tabelle millesimali e nel rispetto dei valori proporzionali delle proprieta’ di ciascun condomino e la mancanza di documentazione giustificativa a sostegno dei rendiconti presentati, oltreche’ per incongruenze nella redazione con specifico riguardo alla seconda Delib..
Il Condominio si costitui’ in ciascuno dei procedimenti cosi’ avviati, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Riuniti i due giudizi in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale adito, con sentenza n. 57/2013 depositata il 31/1/2013, accolse la domanda relativa alla Delib. 24 ottobre 2006, afferente ai rendiconti relativi agli anni (OMISSIS), annullandola, e rigetto’, invece, quella relativa alla deliberazione riguardante gli anni (OMISSIS), compensando le spese.
Il giudizio d’appello, incardinato da (OMISSIS), nel quale si costitui’ il Condominio, eccependone l’inammissibilita’, contestandone la fondatezza e proponendo a sua volta appello incidentale, si concluse con la sentenza n. 1015/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, con la quale fu rigettato l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, fu rigettata anche la domanda di annullamento della Delib. condominiale 24 ottobre 2006, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
2. Contro la predetta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimita’ della sentenza impugnata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui aveva deciso sulla validita’ della Delib. assembleare 24 ottobre 2006, non oggetto di impugnazione principale, e la violazione e falsa applicazione degli articoli 273 e 274 c.p.c., in tema di riunione dei procedimenti, e dell’articolo 327 c.p.c., in tema di decadenza dall’impugnazione, per avere i giudici d’appello accolto l’appello incidentale del Condominio, senza avvedersi che i procedimenti instaurati in primo grado, ancorche’ riuniti, attenevano a due oggetti distinti (le due Delib. del 2006 e del 2007) che avevano dato luogo a differenti pronunce e che la mancata impugnazione, da parte del condominio, di quella riguardante la prima delibera ne aveva determinato l’inappellabilita’, dovendo la stessa essere impugnata con appello principale ed essendo l’appellata decaduta al momento della proposizione dell’appello incidentale.
2. Col secondo motivo, si lamenta l’illegittimita’ della sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla parte in cui aveva accolto il motivo di appello incidentale del condominio relativamente alla validita’ della Delib. assembleare sotto il profilo della mancata messa a disposizione dei documenti giustificativi di spesa, e la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1713 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c., per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali, nonche’ l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullita’ dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione, per avere i giudici d’appello, innanzitutto, motivato esclusivamente sulla Delib. 24 ottobre 2006 e non avere, invece, dedicato alcun passaggio argomentativo sulla Delib. 19 giugno 2007, e per avere applicato in modo scorretto il principio secondo cui l’amministratore e’ tenuto a dimostrare di avere posto a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa della spesa e al condomino di avere inutilmente esercitato il relativo diritto, sostenendo che la prova contraria potesse consistere soltanto nella dimostrazione della richiesta vana dell’accesso ai documenti. Ad avviso del ricorrente, la prova contraria del condomino poteva, invece, essere costituita anche dalla dimostrazione che il condominio non era nel possesso dei documenti giustificativi della spesa e che tale circostanza era stata dimostrata, nella specie, dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si dava conto del fatto che non erano stati presentati i modelli 770 per gli anni di imposta (OMISSIS), evidentemente a causa del mancato possesso dei documenti giustificativi relativi agli anni (OMISSIS), dalla Delib. 22 gennaio 2005, nella quale si dava conto del fatto che il nuovo amministratore avrebbe dovuto chiedere a quello uscente i documenti giustificativi della spesa, dalla consulenza tecnica redatta in altro procedimento nel quale si dava conto dell’assenza dei documenti di spesa per l’anno (OMISSIS) e dal fatto che lo stesso avviso di convocazione richiamasse la sola documentazione in possesso del condominio, circostanze queste ingiustificatamente trascurate dai giudici di merito.
3. Col terzo motivo, si lamenta l’illegittimita’ della sentenza impugnata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla parte della sentenza che aveva accolto l’appello incidentale del condominio sulla validita’ della Delib. assembleare 19 giugno 2007 sotto il profilo della mancata ripartizione proporzionale delle spese, e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1123 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova, nonche’ il travisamento delle risultanze e dei documenti processuali e, infine, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullita’ dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte d’appello affermato che, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvati dall’assemblea, il condomino non puo’ sottrarsi al pagamento delle spese spettantigli, deducendo la mancanza formale delle tabelle millesimali, ma ha l’onere di opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti, e che, nella specie, tali deduzioni erano generiche. Il ricorrente ha sul punto obiettato che il criterio utilizzato dal condominio era consistito nell’applicare una quota fissa, la quale contrastava in nuce col rispetto della proporzionalita’ del contributo, stante l’applicazione del medesimo valore anche per ville o appartamenti di superficie superiore, e che, comunque, il predetto criterio del riparto avrebbe dovuto essere provvisorio, mentre la situazione si era, nella specie, cronicizzata per anni.
4. Il ricorso e’ inammissibile.
Va, preliminarmente, evidenziato come non sia stata prodotta in giudizio la procura speciale alle liti, sottoscritta da un difensore iscritto all’apposito albo, prescritta dall’articolo 365 c.p.c., la quale risulta soltanto descritta nell’intestazione del ricorso, allorche’ e’ detto che il ricorrente e’ rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) “giusto mandato a margine dell’atto di appello”.
In disparte il fatto che tale descrizione non soddisfa in se’ i requisiti richiesti dalla norma, avendo questa Corte affermato l’inammissibilita’ della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, in quanto inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimita’ (Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938), e’ nella specie assorbente non soltanto la mancata specificazione della reperibilita’ della procura tra gli atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilita’ dagli articolo 369 c.p.c., n. 3, e articolo 366 c.p.c., n. 6, ma l’effettivo mancato suo reperimento in atti, in contrasto con la previsione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 5), a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita’, “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilita’, la procura speciale, se conferita con atto separato, e dell’articolo 125 c.p.c., secondo cui, mentre di regola la procura al difensore “puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata” (comma 2), tale possibilita’ non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia munito, per il compimento dell’atto, della procura speciale.
Peraltro, come sostenuto da questa Corte, pur potendo la procura speciale essere depositata in allegato ad atti diversi dal ricorso per cassazione, cio’ deve avvenire nel rispetto della tempistica prescritta dall’articolo 366 c.p.c., ossia entro venti giorni dalla notificazione del ricorso all’ultimo destinatario, atteso che l’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilita’ del ricorso stesso, l’inattivita’ della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto, quanto la tardivita’ del richiesto adempimento (vedi Cass., Sez. 3, 18/1/2019, n. 1271).
Nella specie, non essendo stata la procura apposta a margine del ricorso o in calce ad esso, ne’ risultando allegata o trascritta nello stesso o notificata unitamente ad esso entro i termini di legge, il ricorso e’ senz’altro inammissibile, non essendo possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., non soltanto perche’ il principio, secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale (vedi Cass., Sez. 3, 15/11/2022, n. 33518), ma anche perche’ l’applicazione di detta norma non e’ compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’articolo 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilita’ del ricorso per cassazione e, per il disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 5, che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo (in questi termini, Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938).
Peraltro, una volta accertato che manca la procura speciale – che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, l’unico soccombente e’ lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimita’ (Cass., Sez. 6-1, 10 ottobre 2019, n. 25435), e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla puo’ avere affermato in proposito (cosi’ Cass., Sez. L, 4 giugno 2015, n. 11551; Cass., Sez. 6-3, 7/1/2016, n. 58).
Ne consegue che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’avv. (OMISSIS), nella misura indicata in dispositivo.

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in mancanza di procura speciale

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’avvocato (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre a Euro 200,00 per spese, accessori e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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