Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 gennaio 2020, n. 554
Massima estrapolata:
Qualora il reo abbia effettiva disponibilità dei beni oggetto di confisca non sussiste alcuna violazione dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000. E’ sufficiente da parte del reo l’esistenza di un potere di fatto sulla cosa, esercitabile anche mediante terzi, tale da consentire di ritenere che la stessa rientri nella sfera dei suoi interessi economici cosicchè tale potere può anche non avere l’estensione corrispondente al possesso, come definito dall’art. 1140, comma 1, cod. civ, purchè sussista un potere di fatto sulla cosa che consenta di ritenere che la stessa rientri nella sfera di interessi del reo e che questi abbia il potere, anche tramite terzi, di goderne e disporne.
Sentenza 10 gennaio 2020, n. 554
Data udienza 10 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. LIBERATI G. – rel. Consigliere
Dott. DI STASI A. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/12/2018 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Casella Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al sequestro dell’autovettura e il rigetto nel resto;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 dicembre 2018 il Tribunale di Bergamo ha respinto l’appello cautelare proposto da (OMISSIS) nei confronti dell’ordinanza del 5 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stata respinta la richiesta di restituzione dei beni alla stessa sequestrati (un appartamento, un box auto e una automobile), in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato di indebita compensazione, pari a Euro 1.536.122,00, contestato come commesso nei periodi di imposta (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) (coniuge separato della (OMISSIS)), quali amministratori della S.r.l. (OMISSIS).
Il Tribunale, nel disattendere l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) avverso il diniego di restituzione dei beni sequestrati, fondata sulla mancata ricerca di beni della S.r.l. (OMISSIS) da sottoporre a sequestro in via diretta, sulla mancanza di collegamento tra i beni sequestrati e il profitto del reato e sulla esclusiva disponibilita’ degli stessi da parte della appellante, ha sottolineato gli esiti delle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza sulla capienza patrimoniale della S.r.l. (OMISSIS) e del (OMISSIS), dalle quali era risultato che la societa’ non era titolare di diritti reali su beni immobili, ne’ era intestataria di beni mobili registrati e non intratteneva rapporti di conto corrente attivi, e ha rilevato l’inammissibilita’ dei rilievi relativi alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, trattandosi di questione rimessa alla fase esecutiva.
Sono, poi, stati evidenziati gli elementi indicativi della condivisione della attivita’ lavorativa da parte dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) fino al (OMISSIS) e della, conseguente, riconducibilita’ all’indagato (OMISSIS) della effettiva disponibilita’ dei beni formalmente intestati alla (OMISSIS) e sottoposti a sequestro per equivalente (tra cui la intestazione dei contratti delle utenze della abitazione familiare; lo stato di abbandono della casa materna nella quale il (OMISSIS) aveva dichiarato di risiedere; la delega ad operare sul conto corrente della (OMISSIS) fino alla fine del mese di aprile (OMISSIS); la voltura a favore della ricorrente di tali contratti e la revoca della delega solo dopo l’avvio delle indagini e l’audizione dei coniugi come persone informate sui fatti; la richiesta di (OMISSIS), formulata nel 2013, successivamente alla separazione personale, di accreditare i propri emolumenti sul conto corrente della (OMISSIS); la disponibilita’ della automobile della (OMISSIS) da parte di (OMISSIS)).
2. Avverso tale ordinanza la appellante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l’errata applicazione degli articoli 321 e 322 ter c.p.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).
2.1. Ha censurato, in particolare, l’affermazione del Tribunale secondo cui i beni sequestrati, costituiti da un immobile adibito ad abitazione in Comune di Villongo, da una automobile BMW e dalle somme depositate sul conto corrente bancario a essa sola intestato (su cui il coniuge era stato solamente delegato a operare fino all’anno (OMISSIS)), sarebbero stati nella disponibilita’ del coniuge separato della ricorrente, (OMISSIS) (sottoposto alle indagini in relazione al reato di indebita compensazione commesso quale amministratore della S.r.l. (OMISSIS)), non essendo emersi elementi indicativi dell’esercizio da parte sua di poteri di fatto corrispondenti a quelli attribuiti al titolare di diritti su tali beni, essendo, invece, stata fondata detta affermazione su una presunzione priva di riscontri, in ordine alla simulazione della separazione personale tra i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS), non essendo il mero utilizzo estemporaneo o episodico dei beni sequestrati da parte del (OMISSIS) idoneo a ritenere che su essi costui avesse un potere di fatto.
Ha sottolineato, in particolare, che l’abitazione familiare era stata acquistata dalla sola (OMISSIS), che a tale scopo aveva stipulato un contratto di mutuo di cui aveva provveduto a restituire le relative rate, e che non vi erano elementi a sostegno della affermazione della stabile occupazione di tale immobile da parte del (OMISSIS) successivamente alla separazione personale dalla (OMISSIS), che sin dal 2016, dunque anteriormente alla sua audizione quale persona informata sui fatti, aveva provveduto a intestare solo a se’ stessa i contratti relativi alle utenze domestiche.
Ha contestato anche la affermazione dello stato di abbandono della abitazione nella quale il (OMISSIS) aveva trasferito la propria residenza, dopo la separazione personale, e della disponibilita’ da parte sua del conto corrente intestato alla (OMISSIS), non avendo mai utilizzato la delega conferitagli prima della separazione per compiervi operazioni, giacche’ il versamento dei suoi emolumenti su tale conto era dovuto alla necessita’ di versare l’assegno di mantenimento stabilito a suo carico a favore della moglie e del figlio minore alla stessa affidato in sede di separazione personale.
Analoghi rilievi ha svolto a proposito della affermazione della disponibilita’ della propria automobile da parte del (OMISSIS), fondata in modo illogico sul solo utilizzo saltuario della stessa, tra l’altro compiuto solamente per accompagnare il figlio a praticare attivita’ sportive.
Ha pertanto affermato il carattere congetturale delle affermazioni mediante le quali era stato giustificato il rigetto dell’appello cautelare, essendo stata ricavata la prova della effettiva disponibilita’ dei beni sequestrati da un loro uso saltuario da parte dell’indagato, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con memoria del 30 maggio 2019 la ricorrente ha ribadito tali doglianze, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4 e articolo 611 c.p.p. e articolo 167 disp. att. c.p.p..
Ha sottolineato, in particolare, la carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata e la erronea sovrapposizione da parte del Tribunale delle nozioni di detenzione e possesso, posto che solo da quest’ultimo, nella specie non configurabile, avrebbe potuto ricavarsi l’effettiva disponibilita’ dei beni intestati alla (OMISSIS) da parte dell’indagato (OMISSIS), cosicche’ l’affermazione della disponibilita’ dell’immobile e del veicolo intestati alla (OMISSIS) da parte del coniuge separato, che ne aveva consentito il sequestro per equivalente, risultava fondata su una errata interpretazione della nozione di effettiva disponibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile, essendo volto a censurare l’adeguatezza e la logicita’ della motivazione, nella parte relativa all’accertamento della disponibilita’ dei beni sequestrati da parte dell’indagato (OMISSIS), coniuge della ricorrente, formalmente titolare di tali beni.
2. Va preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali puo’ essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’articolo 325 c.p.p., comma 1. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’articolo 125 c.p.p. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Sempre in premessa e’ necessario rammentare che alla Corte di cassazione e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/(OMISSIS), D’Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, c.c. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
2.1. Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo ha sottolineato analiticamente i plurimi elementi indicativi della disponibilita’ anche da parte dell’indagato (OMISSIS) dei beni formalmente intestati alla ricorrente, sottoposti a sequestro per equivalente, evidenziando che:
– con atto pubblico del 11 marzo 2009 i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, cui era stato conferito l’immobile adibito ad abitazione familiare, acquistato dalla sola (OMISSIS) nel 2006;
– il (OMISSIS) era stata omologata la separazione personale tra i coniugi, in concomitanza con le difficolta’ finanziarie di altra societa’ amministrata da (OMISSIS) ((OMISSIS) S.r.l.), dichiarata fallita nel (OMISSIS), in relazione alla quale il (OMISSIS) deve rispondere di reati fiscali e fallimentari;
– i redditi della (OMISSIS), che fino al 2008 aveva lavorato part time, con retribuzioni comprese tra 10.000,00 e 13.000,00 Euro all’anno, risultavano insufficienti a consentire l’acquisto della proprieta’ dell’immobile destinato ad abitazione familiare;
– dopo la separazione personale la ricorrente aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della S.r.l. (OMISSIS) amministrata dal (OMISSIS), percependo retribuzioni piu’ elevate, e, successivamente, fino al dicembre 2015, presso la (OMISSIS), anch’essa controllata dal (OMISSIS);
– quest’ultimo risultava anche titolare dei contratti relativi alle utenze della abitazione familiare, mentre quella ricevuta dalla madre e nella quale aveva dichiarato di essersi trasferito dopo la separazione risultava in stato di abbandono;
– il (OMISSIS) era stato anche delegato a operare sul conto corrente della (OMISSIS), fino al mese di aprile (OMISSIS), successivamente alla audizione di entrambi i coniugi da parte della polizia giudiziaria come persone informate sui fatti, e sul medesimo conto corrente bancario venivano accreditati gli emolumenti del (OMISSIS), anche successivamente alla separazione personale dalla consorte;
– lo stesso (OMISSIS) era stato visto piu’ volte uscire dalla abitazione familiare alla guida della automobile intestata alla (OMISSIS), sulla quale si trovava anche al momento dell’esecuzione del sequestro.
Da questo complesso di elementi il Tribunale, in accordo con il primo giudice, ha ricavato, in modo logico, la disponibilita’ da parte del (OMISSIS) dei beni sequestrati, benche’ formalmente intestati alla ricorrente, in considerazione dei plurimi e convergenti elementi deponenti nel senso della fittizieta’ della intestazione alla sola (OMISSIS) della abitazione familiare e della automobile e della provenienza del denaro depositato sul conto corrente bancario alla stessa intestato anche, se non in prevalenza dal (OMISSIS), con la conseguente sussistenza del presupposto della effettiva disponibilita’ per poterne disporre il sequestro ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis.
2.2. Di tale ricostruzione, coerente con gli elementi a disposizione e immune da vizi logici, la ricorrente censura la giustificazione, che e’ stata fornita dal Tribunale in modo del tutto adeguato, con motivazione congrua e che non puo’ certamente dirsi mancante o apparente, cosicche’ i rilievi della ricorrente risultano non consentiti in questa sede, sia perche’ sono volti a censurare l’adeguatezza e la logicita’ della motivazione, che non e’ mancante ne’ apparente; sia perche’ attengono alla valutazione sul piano del merito degli elementi indiziari relativi alla effettiva disponibilita’ da parte dell’indagato dei beni sequestrati, di cui e’ stata proposta una lettura alternativa allo scopo di pervenire alla esclusione di detta disponibilita’, anch’essa non consentita nel giudizio di legittimita’.
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilita’ delle doglianze della ricorrente.
2.3. L’inammissibilita’ dell’unico motivo cui e’ stato affidato il ricorso determina l’inammissibilita’ dei motivi nuovi formulati con la memoria del 30 maggio 2019, che quindi non possono essere esaminati, posto che la facolta’ di presentare motivi nuovi presuppone la proposizione di un ricorso idoneo a consentire la costituzione di valido rapporto processuale di impugnazione, nell’ambito del quale i motivi di ricorso gia’ proposti possono essere sviluppati o ulteriormente illustrati, cosicche’ se i primi sono inammissibili non vi e’ luogo a un loro sviluppo e quindi non e’ consentita la proposizione di motivi nuovi.
Puo’, in ogni caso, osservarsi che non e’ dato di ravvisare alcuna violazione o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis da parte del Tribunale, posto che tale disposizione prevede la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilita’ e che nel caso in esame sono stati ampiamente evidenziati i plurimi elementi indicativi in modo univoco del potere di fatto esercitato dall’indagato sulle cose sequestrate.
Il Tribunale ha, infatti, evidenziato gli elementi indiziari indicativi della esistenza di tale potere di fatto, senza operare alcuna indebita sovrapposizione delle nozioni di detenzione e possesso, che non sono richiamate dalla disposizione di cui e’ stata denunciata la violazione, che, nel fare riferimento al concetto di disponibilita’, ritiene sufficiente l’esistenza di un potere di fatto sulla cosa, esercitabile anche mediante terzi, tale da consentire di ritenere che la stessa rientri nella sfera di interessi economici del reo (cfr. Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 31/01/2019, De Nisi, Rv. 274852; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378; Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Orsi, Rv. 249838), cosicche’ tale potere puo’ anche non avere l’estensione corrispondente al possesso, come definito dall’articolo 1140 c.c., comma 1, essendo sufficiente l’esistenza di un potere di fatto nel senso anzidetto, anche piu’ limitato di quello spettante al possessore, giacche’ puo’ anche non ricomprendere tutti i poteri e le facolta’ a questi riservate, purche’ sussista un potere di fatto sulla cosa che consenta di ritenere che la stessa rientri nella sfera di interessi del reo e che questi abbia il potere, anche tramite terzi, di goderne e disporne.
3. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimita’ e, comunque, manifestamente infondate.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente, l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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