Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 31 ottobre 2019, n. 28095.
La massima estrapolata:
Qualora il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia senza sollevare d’ufficio il conflitto in corso, le parti in ogni tempo possono denunciare il conflitto reale negativo di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 362 comma 2, n. 1 c.p.c. Risulta irrilevante in tale caso il fatto che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. Il conflitto virtuale di giurisdizione è invece risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c.
Sentenza 31 ottobre 2019, n. 28095
Data udienza 24 settembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez.
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6402-2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la signora (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 667/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/7/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2019 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la s.r.l. (OMISSIS), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonche’ l’Agenzia del Demanio, affinche’ venisse accertato e dichiarato che tutte le aree comprese nell’atto di delimitazione del Demanio avente il numero di repertorio 115 dell’8 maggio 2001, adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 32 del c.d. Codice della Navigazione, erano di proprieta’ privata e, in via subordinata, che fosse accertato quali aree, tra quelle in esso indicate, appartenevano al Demanio marittimo, con la condanna, inoltre, dei convenuti al risarcimento dei danni per illegittima occupazione delle stesse.
Nella costituzione di tutte le parti convenute, l’adito Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 31/2013, rigettava la domanda principale ma accoglieva quella formulata in via subordinata e l’altra domanda risarcitoria e, per l’effetto, cosi’ provvedeva:
– accertava e dichiarava che lungo la foce del (OMISSIS) la linea di confine tra le proprieta’ private degli attori e della s.r.l. (OMISSIS), da un lato, e il demanio fluviale/marittimo, dall’altro, era data dalla isoipsa di 5 metri sul livello del mare (come rappresentato negli allegati alla c.t.u.);
– dichiarava che l’atto di delimitazione contenuto nel verbale del 2001 aveva illegittimamente qualificato come demaniale tutta l’area eccedente i mq 5980 inclusi nella predetta isoipsa, ossia tutta l’area posta tra la curva di livello e la linea della delimitazione ufficiale, con la conseguenza che detta area eccedente doveva essere considerata di proprieta’ privata;
– accertava che una superficie di mq. 369 della rete viaria interna alla (OMISSIS) era stata illegittimamente inclusa nella delimitazione demaniale pur essendo esterna alla isoipsa di 5 metri sul livello del mare ed era stata illegittimamente occupata per il periodo dal 1995 al 2004;
– condannava il Ministero e l’Agenzia del Demanio convenuti a risarcire all’attrice il danno da mancato godimento della porzione illegittimamente occupata, quantificandolo in Euro 6.582,00 con riferimento al periodo dal 1986 al 2 gennaio 2004, oltre Euro 2.082,93 a titolo di interessi legali per il ritardato pagamento;
– accertava che nessuna porzione della proprieta’ (OMISSIS) era stata mai sottratta alla sua disponibilita’ con l’indicato atto di delimitazione demaniale.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.r.l. (OMISSIS) (deducendo anche il difetto di legittimazione dell’originaria attrice), a cui resistevano il predetto Ministero e l’Agenzia del Demanio, che a loro volta avanzavano appello incidentale, nonche’ l’altra appellata (OMISSIS), che formulava anch’essa appello incidentale in ordine alla pronuncia adottata dal giudice di prime cure nel senso del rigetto parziale delle sue domande.
Con sentenza n. 667/2017 (depositata il 13 luglio 2017), la Corte di appello di Cagliari accoglieva l’appello principale nonche’, per quanto di ragione, quello incidentale proposto nell’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio, mentre rigettava quello incidentale formulato dalla (OMISSIS).
A sostegno dell’emanata sentenza, la Corte sarda rilevava, in primo luogo, la fondatezza della doglianza dell’appellante principale e del suddetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio con riguardo al dedotto difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS), fatta eccezione per la domanda di rivendicazione dell’area di viabilita’ della rotonda (qualificata come demaniale nell’atto di delimitazione del Demanio n. 115 del 2011).
In particolare, la Corte territoriale osservava che, in effetti, la (OMISSIS), con la proposta domanda (fatta salva – come gia’ ricordato – che per quella di rivendicazione relativa all’area appena richiamata), non aveva agito in giudizio per l’accertamento della sussistenza di un suo diritto soggettivo circa il riconoscimento della sua proprieta’ su aree erroneamente dichiarate demaniali nell’atto di delimitazione n. 115 del 2001, ma al fine di far accertare che esse appartenevano ad un terzo soggetto – ovvero la (OMISSIS) s.r.l. – onde sentirla tenuta, in proporzione ad esse, alla contribuzione alle spese della Comunione.
Il giudice di appello rilevava, invece, l’ammissibilita’ della domanda di rivendicazione della proprieta’ dell’area di viabilita’ della rotonda, qualificata come demaniale nel suddetto atto di delimitazione, e la riteneva anche fondata sulla base del titolo rappresentato dal regolamento della Comunione allegato ai rogiti di vendita delle unita’ immobiliari del complesso e accettato in via negoziale da tutti gli acquirenti.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la (OMISSIS), resistito con autonomi controricorsi dalla (OMISSIS) s.r.l. e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti congiuntamente all’Agenzia del Demanio.
I difensori della ricorrente e della controricorrente (OMISSIS) s.r.l. hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo alla circostanza che la Corte di appello non aveva tenuto conto che il giudice ordinario era stato adito per proseguire un ricorso presentato dinanzi al TAR Sardegna volto ad ottenere l’annullamento dell’atto di delimitazione n. 115/2002 del Demanio marittimo, in relazione al quale era stata pronunciata una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione (senza, percio’, l’adozione di alcuna pronuncia sul merito delle domande), provvedendo la stessa Corte a dichiarare, invece, il difetto di legittimazione di essa Comunione, cosi’ violando il principio di conservazione della domanda originaria proposta avanti al giudice amministrativo, che aveva escluso la sussistenza della sua giurisdizione.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 24 e 111 Cost. nonche’ della L. n. 69 del 2009, articolo 59, posto che dichiarando l’inammissibilita’ della sua domanda per carenza di legittimazione attiva e non tenendo conto degli effetti della domanda stessa precedentemente formulata dinanzi al TAR che si dovevano ritenere conservati – l’impugnata sentenza aveva compromesso il diritto all’effettivita’ della tutela giurisdizionale e, quindi, la possibilita’ del riconoscimento dei suoi diritti.
3. Con la terza doglianza – prospettata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, e articolo 362 c.p.c., comma 2, n. 1, – la ricorrente ha denunciato che la pronuncia di inammissibilita’ emanata con l’impugnata sentenza aveva determinato, di fatto, un conflitto negativo di giurisdizione perche’, dopo il giudice amministrativo, anche il giudice ordinario aveva omesso di adottare una pronuncia di merito sulla pretesa dedotta in giudizio, sul presupposto che essa Comunione non aveva la legittimazione ad agire dinanzi al giudice ordinario.
4. Il primo motivo e’ infondato e va rigettato.
Rileva il collegio che – ancorche’ con la sentenza impugnata la Corte di appello non abbia espressamente tenuto conto del precedente giudizio introdotto dinanzi al TAR con riguardo all’impugnazione dell’atto di delimitazione e conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione amministrativa – non puo’ dirsi propriamente ricorrente l’omesso esame di tale fatto (da ricondurre al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Infatti, il giudice di appello ha implicitamente preso in esame presupponendolo – il pregresso giudizio svoltosi dinanzi al T.A.R. definito con dichiarazione del suo difetto di giurisdizione, considerando che dal suo esito – una volta ravvisata la giurisdizione ordinaria – non poteva rimanere preclusa la valutazione sulla sussistenza o meno della legittimazione ad agire della (OMISSIS) (ragion per cui l’omesso esplicito richiamo al precedente giudizio amministrativo non riveste, comunque, alcuna decisivita’).
La Corte territoriale, infatti, ha – con la sentenza qui impugnata confermato (come gia’ ritenuto dal giudice di primo grado) la giurisdizione del giudice ordinario sulla proposta domanda (gia’ riconosciuta con riguardo a fattispecie simili da Cass. SU n. 4127/2012 e n. 20596/2013), ma ha rigettato, per quanto di ragione (avuto riguardo alla rivendicazione dei beni dal Demanio, ad eccezione dell’area di viabilita’ della “rotonda”), la domanda stessa sul presupposto che la (OMISSIS) difettasse di legittimazione (quale condizione dell’azione rilevabile d’ufficio: v., sul punto, Cass. SU n. 2951/2016 e, da ultimo, Cass. n. 11744/2018, ord.), perche’ aveva agito per il riconoscimento della proprieta’ delle aree in capo ad un terzo (la (OMISSIS) s.r.l.) al fine di far ritenere che era tenuta, in proporzione alle stesse, alla contribuzione delle spese della Comunione.
Da cio’ deriva che non solo perche’ il TAR aveva escluso la sua giurisdizione (con sentenza del 2004 passata in giudicato e senza la produzione di una translatio iudicii in senso proprio, all’epoca, peraltro, nemmeno regolata in via normativa – essendo stata prevista solo con la successiva L. n. 69 del 2009, all’articolo 59 – ne’ ammessa esplicitamente, allora, ancora dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla “transizione” da una giurisdizione all’altra) la (OMISSIS) si dovesse ritenere necessariamente legittimata ad agire nel giudizio poi introdotto dinanzi al giudice ordinario.
Quest’ultimo avrebbe, quindi, potuto (come, poi, ha fatto) previamente ritenuta la sua giurisdizione – valutarla autonomamente allo scopo di ravvisare la fondatezza nel merito o meno della relativa domanda, la quale – e’ importante notare – non era di natura impugnatoria dell’atto di delimitazione bensi’ di accertamento della titolarita’ delle aree ricomprese in tale atto e di rivendicazione di quelle dedotte come appartenenti alla (OMISSIS) e al (OMISSIS) (dovendo, invece, questi ultimi eventualmente proporre appello avverso la precedente sentenza del TAR per far dichiarare – ove ne fossero sussistiti i presupposti – l’illegittimita’ del suddetto provvedimento amministrativo, questione, questa, che non ha, pero’, costituito oggetto dell’azione intrapresa dinanzi al giudice ordinario, il quale ha, percio’, correttamente ritenuto sussistente la sua giurisdizione sulla base della natura di azione di accertamento della domanda di rivendicazione successivamente proposta).
5. Osserva il collegio che, sulla scorta delle complessive argomentazioni operate con riferimento alla prima censura, si deve pervenire al rigetto anche del secondo motivo.
Con esso la ricorrente insiste ancora sulla rilevanza della mancata valutazione – nell’impugnata sentenza – dell’introduzione e conseguente definizione del precedente giudizio dinanzi al T.A.R. e della manifestazione di essa ricorrente di voler proseguire, con l’esperimento dell’azione avanti al giudice ordinario, lo stesso processo per il quale il giudice amministrativo aveva declinato la sua giurisdizione, ragion per cui la sentenza della Corte di appello di Cagliari aveva – a suo avviso – determinato la violazione degli articoli 24 e 111 Cost., oltre che dell’articolo 59 della sopravvenuta L. n. 69 del 2009.
Senonche’, per quanto gia’ evidenziato, a fronte di una domanda proposta dinanzi al TAR involgente (in via principale) anche la valutazione della legittimita’ dell’atto amministrativo presupposto (ovvero del citato decreto di delimitazione dei confini del demanio marittimo, per come attestato dalla stessa ricorrente anche nella sua memoria ex articolo 378 c.p.c.: v. pagg. 2-3) e decisa con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione passata in giudicato (formale), la (OMISSIS) non ha, in effetti, “riassunto” la stessa domanda dinanzi al Tribunale di Cagliari, ma ne ha riproposto un’altra diretta – soltanto – all’accertamento e alla dichiarazione (e, quindi, di carattere propriamente cognitivo e non impugnatorio del citato atto amministrativo) che tutte le aree comprese nel decreto di delimitazione del Demanio avente il numero di repertorio 115 dell’8 maggio 2001, adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 32 del c.d. Codice della Navigazione, erano di proprieta’ privata e, in via subordinata, che fosse accertato quali aree, tra quelle in esso indicate, appartenevano al demanio marittimo, con la condanna, inoltre, dei convenuti al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di esse, senza la produzione di una situazione propriamente riconducibile a quella di una translatio iudicii.
Ad ogni modo, per quanto gia’ esplicitato in sede di esame del primo motivo, al giudice ordinario investito con la seconda domanda (e ritenutosi munito di giurisdizione) non poteva ritenersi preclusa la pronuncia sulla sussistenza o meno della legittimazione ad agire della (OMISSIS), siccome rilevabile (come gia’ posto in risalto) d’ufficio anche nel giudizio instaurato dinanzi allo stesso, a fronte della mancata formazione di un pregresso giudicato (sostanziale) sul punto, poiche’ – come gia’ evidenziato – il T.A.R. Sardegna si era limitato, con la precedente sentenza, esclusivamente a dichiarare il suo difetto di giurisdizione e, quindi, ad adottare una pronuncia meramente processuale.
La Corte di appello di Cagliari poteva (come ha correttamente fatto), percio’, legittimamente rilevare la carenza di legitimatio ad causam in capo alla (OMISSIS) sul ritenuto presupposto che la stessa non aveva agito per la tutela di un suo diritto dominicale su aree ritenute erroneamente incluse nell’atto di delimitazione demaniale, quanto piuttosto a far accertare sulle medesime aree la proprieta’ di soggetti terzi (ovvero della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS)).
6. Il terzo motivo formulato dalla ricorrente e’ manifestamente infondato perche’ – nel caso di specie – non si e’ venuto affatto a configurare un conflitto negativo di giurisdizione dal momento la Corte di appello di Cagliari (quale giudice ordinario) non ha adottato diversamente dal TAR – una pronuncia declinatoria della sua giurisdizione ma ha deciso nel merito sulle domande, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) in ordine all’azione di rivendicazione delle aree individuate nell’atto di delimitazione demaniale, ad eccezione di quella relativa alla “rotonda”, che, invece, e’ stata accolta. E’, invero, pacifico che la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene, percio’, al merito della decisione (v. sempre Cass. SU n. 2951/2016).
Quanto all’inconfigurabilita’ del prospettato conflitto di giurisdizione e’ sufficiente osservare che la giurisprudenza di queste Sezioni unite e’ consolidata nel ritenere che il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione e’ ammissibile solo nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex articolo 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 9841/2011 e Cass. SU n. 8246/2017).
7. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni svolte, il proposto ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Essi si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l. nella misura di Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nonche’ al pagamento di Euro 3.500,00 per compensi, oltre eventuali s.p.a.d., in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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