Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30784.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo.
Ordinanza|| n. 30784. Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato
Data udienza 28 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Diritti reali – Proprietà – Servitù prediali – – Fondo – Parti comuni – Appello – Divieto di ius novorum – Giudicato esterno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6274/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), e (OMISSIS), ( (OMISSIS)), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1808/2018 depositata il 26/11/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28.9.2023 dal Consigliere Dott. VINCENZO PICARO.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato
FATTI DI CAUSA
Con atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) (OMISSIS) ed (OMISSIS) acquistavano dalla societa’ (OMISSIS) un terreno in (OMISSIS) destinato a verde e denominato “(OMISSIS)” ed un altro terreno sul quale edificavano due grandi ville semindipendenti con annesso giardino ed entrostante campo da bocce.
Con atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), denominato atto di identificazione catastale, il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) procedevano alla divisione ed al frazionamento delle rispettive proprieta’, alla costituzione di diverse servitu’ a vantaggio ed a carico dei fondi ed alla regolamentazione dell’uso di alcune parti comuni.
Con atto del medesimo notaio del (OMISSIS) (OMISSIS) vendeva la sua casa di abitazione di (OMISSIS), con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della “(OMISSIS)” a (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) (OMISSIS) vendeva invece la sua casa di abitazione di (OMISSIS), con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della “(OMISSIS)” a (OMISSIS).
Gli atti di acquisto delle parti, per quanto qui rileva, richiamavano le statuizioni dei punti 8) (servitu’ reciproca, attiva e passiva, di transito su complesso scala-passo pedonale per il collegamento delle singole proprieta’ con le porzioni di giardino a mezzogiorno-ponente e per l’accesso al campo da bocce compreso nella proprieta’ formato da porzioni di entrambe le proprieta’ e servitu’ reciproca attiva e passiva di uso sul campo da bocce) e 9) (servitu’ di passo pedonale per accesso secondo il percorso piu’ breve all’appezzamento di terreno denominato “(OMISSIS)”) dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS).
Nel (OMISSIS), avendo il (OMISSIS) intrapreso dei lavori per l’autorizzata realizzazione sul suo terreno di una cantina interrata, che erano andati ad intralciare il godimento delle servitu’ di cui ai punti 8) e 9) dell’atto (OMISSIS) del (OMISSIS) (un’area di cantiere recintata che com prendeva il campo da bocce ed un muro di contenimento sul confine che impediva l’accesso attraverso il percorso piu’ breve alla “(OMISSIS)”), (OMISSIS) e (OMISSIS) lo convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, per ottenerne la condanna all’eliminazione degli ostacoli frapposti al godimento di tali servitu’.
In quel giudizio il (OMISSIS) si costitui’, chiedendo il rigetto delle domande per essersi estinte le servitu’ per non uso ventennale, sostenendo che il muro di contenimento non intralciava il passaggio piu’ breve verso la “(OMISSIS)” e chiedendo comunque di verificare l’utilitas e la possibilita’ di utilizzo tenuto conto dell’obiettiva situazione dei luoghi.
Il Tribunale di Genova accolse le domande di (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando il (OMISSIS) a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitu’ di cui ai punti 8) e 9) dell’atto (OMISSIS) del (OMISSIS).
La sentenza di primo grado veniva appellata dal (OMISSIS), che pero’ in pendenza del giudizio di appello conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) davanti al Tribunale di Genova (procedimento n. 1570/2013 RG) chiedendo di accertare che le previsioni dei punti 8) e 9) dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) non avevano efficacia costitutiva dei diritti ivi contemplati sia perche’ l’eventuale costituzione sarebbe dovuta avvenire successivamente ma non c’era stata, sia in subordine perche’ non avevano caratteristiche idonee alla costituzione di diritti reali, e che quindi non esistevano servitu’ prediali costituite sulle aree di sua proprieta’ individuate in tali punti, ne’ altri diritti di qualsivoglia natura a lui opponibili.
Nel giudizio cosi’ introdotto (OMISSIS) e (OMISSIS) sollevavano l’eccezione di litispendenza in relazione al procedimento n. 1079/2011 RG pendente davanti alla Corte d’Appello di Genova, che veniva pero’ respinta, e nel merito ribadivano che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) avevano costituito diritti reali di servitu’.
Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1286/2014 accertava che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) non avevano efficacia costitutiva di diritti di servitu’ prediale sulle aree di proprieta’ del (OMISSIS), ne’ avevano dato luogo a diritti che fossero allo stesso opponibili e condannava i convenuti alle spese processuali.
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Contro tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), che chiedevano di riformare la sentenza impugnata e di accertare e dichiarare che le pattuizioni dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) avevano efficacia costitutiva delle servitu’ ivi indicate con vittoria delle spese del doppio grado, mentre il (OMISSIS) eccepiva l’inammissibilita’ perche’ nuova dell’avversa domanda di accertamento della costituzione delle servitu’ indicate nelle pattuizioni dei punti da 1) a 7) dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), non proposta in primo grado, e comunque il rigetto dell’appello con vittoria delle spese di lite.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti producevano la sentenza n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 della Corte d’Appello di Genova, che nel definire il procedimento n. 1079/2011 RG a suo tempo introdotto nei loro confronti dal (OMISSIS), che in primo grado era stato condannato a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitu’ prediali di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), aveva confermato l’ordine di rimozione relativo alla servitu’ del punto 8) (campo di bocce), mentre in ordine alla pattuizione del punto 9), giudicando troppo gravoso per il fondo servente del (OMISSIS) il passaggio piu’ breve per l’accesso dalla proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS) alla “(OMISSIS)”, ne aveva disposto lo spostamento ex articolo 1068 c.c., comma 2, su un diverso percorso imponendo allo scopo al (OMISSIS) la realizzazione di una scala in metallo ed escludendo la demolizione del muro di contenimento posto sul confine, compensando per meta’ le spese dei due gradi di giudizio (prima integralmente poste a carico del (OMISSIS)), condannando il (OMISSIS) al pagamento della residua meta’ con distrazione a favore del legale antistatario della controparte e ponendo le spese delle CTU di primo e di secondo grado per 2/3 a carico del (OMISSIS) e per 1/3 a carico della controparte.
La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento totale dell’appello ed in totale riforma della sentenza n. 1286/2014 del Tribunale di Genova, dichiarava che le pattuizioni ed in particolare quelle di cui ai punti 8) e 9) del rogito del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), avevano efficacia costitutiva delle servitu’ nel medesimo atto indicate e condannava il (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Avverso tale sentenza, notificatagli il 14.12.2018, (OMISSIS) ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a (OMISSIS) e (OMISSIS) l’11.2.2019, affidandosi a sette motivi, e la controparte resiste con controricorso notificato il 4.3.2019.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
La causa e’ stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.9.2023.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto attinenti alla medesima statuizione, riguardante la riconosciuta efficacia costitutiva di servitu’ delle pattuizioni da 1) a 7) del rogito del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), il (OMISSIS) lamenta che la Corte d’Appello di Genova, abbia violato il divieto di proposizione di domande nuove in appello, in quanto in primo grado l’actio negatoria servitutis esercitata dal (OMISSIS) era limitata alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito citato (si invoca in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), la violazione dell’articolo 345 c.p.c.), e lamenta che la Corte abbia emesso quella statuizione omettendo di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilita’ delle relative domande concernenti le pattuizioni dal punto 1) al punto 7), asseritamente avanzate da (OMISSIS) e (OMISSIS) per la prima volta nell’atto di appello (si invoca in proposito la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e la violazione dell’articolo 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
I suddetti motivi sono inammissibili perche’ non si confrontano con la domanda che la Corte d’Appello ha ritenuto proposta in secondo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS) e non colgono la ratio decidendi della impugnata sentenza.
(OMISSIS) e (OMISSIS) in primo grado non avevano avanzato domande riconvenzionali, per cui l’oggetto del giudizio era costituito solo dalla domanda del (OMISSIS) di accertamento che le pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), non erano costitutive di servitu’ prediali, ne’ attributive di diritti a lui opponibili da (OMISSIS) e (OMISSIS) sui terreni di sua proprieta’.
(OMISSIS) e (OMISSIS), nell’atto di appello, per quanto riportato nella sentenza impugnata, hanno chiesto semplicemente di riformare la sentenza di primo grado e di “accertare e dichiarare che le pattuizioni di cui all’atto a rogito Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) in data 26 dicembre 1977 Rep. n. (OMISSIS) Racc. (OMISSIS) hanno efficacia costitutiva delle servitu’ ivi indicate”.
Ora, dal momento che in primo grado l’avversa actio negatoria servitutis era stata accolta limitatamente alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), si deve ritenere che pur parlando genericamente di “pattuizioni di cui all’atto a rogito Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) in data 26 dicembre 1977 Rep. n. (OMISSIS) Racc. 36” abbiano inteso riferirsi solo alle pattuizioni dei punti 8) e 9) di quell’atto, per le quali in primo grado era stata negata l’efficacia costitutiva di servitu’, senza includere nella richiesta di accertamento dell’efficacia costitutiva di servitu’ con intento ampliativo non consentito le pattuizioni dei punti da 1) a 7) di quell’atto.
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E’ vero che nella motivazione della sentenza impugnata, alla fine di pagina 3, e’ testualmente riportato il seguente stralcio dell’atto (OMISSIS) del (OMISSIS) “Le parti ulteriormente precisano, convengono ed approvano a proposito delle comunioni e delle servitu’ da costituirsi che i n. dall’1 al 9 indicati nel tipo planimetrico come sopra allegato “B” vanno intesi interpretati come segue”.
Tuttavia, si tratta della trascrizione di un atto di parte. La volonta’ della Corte territoriale di pronunciarsi solo sulle pattuizioni 8) e 9) appare evidente per il fatto che solo il testo di tali pattuizioni (e non quello non quello delle altre) e’ riportato per esteso e preso in esame nella sentenza.
Inequivocabile conferma di cio’ si ricava poi dal dispositivo della sentenza, col quale la Corte territoriale dichiara che le pattuizioni “di cui ai punti 8 e 9 del rogito notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 26/12/1977 Rep. n. (OMISSIS) Racc. (OMISSIS) hanno efficacia costitutiva delle servitu’ nel medesimo atto indicate”. Nel dispositivo, nessun cenno vi e’ alle altre pattuizioni, che non facevano parte del thema decidendum.
Conseguentemente, e’ da escludere la configurabilita’ della dedotta violazione del divieto di ius novorum dell’articolo 345 c.p.c..
Col secondo, quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione e di valutazione delle prove inerenti all’accertamento dell’efficacia costitutiva di servitu’ prediali delle pattuizioni dei punti 8) e 9) dell’atto (OMISSIS) del (OMISSIS), per le quali il (OMISSIS) aveva esercitato in primo grado l’actio negatoria servitutis.
Il (OMISSIS) lamenta la violazione dei criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 c.c., in quanto l’impugnata sentenza, pur volendosi basare sul criterio dell’interpretazione letterale, non ha esaminato il testo di quelle pattuizioni e vi ha riportato stralci dell’atto notarile che erano relativi alle diverse servitu’ pattuite per gli impianti per desumerne la natura di servitu’, ponendo sullo stesso piano, con un errato ricorso all’interpretazione complessiva, pattuizioni di contenuto eterogeneo (servitu’, diritti di uso personali, diritti di uso comune). Il ricorrente lamenta altresi’ la violazione dell’articolo 1027 c.c., per la mancanza degli elementi costitutivi essenziali delle servitu’ (mancanza dell’utilitas per la pattuizione del n. 8) relativa al campo di bocce avente una finalita’ ludica meramente personale; mancata individuazione del percorso piu’ breve per il raggiungimento della “(OMISSIS)” per la pattuizione del n. 9), peraltro prevista per maggiore comodita’ del dante causa dei controricorrenti e non a favore del fondo di sua proprieta’), e nel contempo lamenta la mancanza di motivazione giustificativa dell’attribuita efficacia costitutiva di diritti reali delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito (OMISSIS) del (OMISSIS).
I motivi 2), 4) e 5) del ricorso devono ritenersi assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, implicitamente formatosi sull’efficacia costitutiva di diritti reali di servitu’ delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito (OMISSIS) del (OMISSIS) per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 (prodotta dagli appellanti come allegato A con la comparsa conclusionale nel procedimento n. 1079/2011 RG della Corte d’Appello di Genova, alla quale ha fatto seguito l’ammissione dello stesso (OMISSIS) dell’intervento di tale sentenza nella memoria conclusiva di replica, e riprodotta dallo stesso (OMISSIS) come documento 10 nel presente giudizio).
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Premesso che e’ pacifico che tale sentenza non sia stata impugnata dalle parti, e che quindi sia passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede (vedi sul fatto che non sia indispensabile l’attestazione di cancelleria sulla irrevocabilita’ quando non sia contestata la mancata impugnazione e sia decorso il termine lungo d’impugnazione Cass. 11.6.2021 n. 14589; Cass. ord. 23.8.2018 n. 20974; Cass. ord. n. 20974 del 23.8.2018; Cass. ord. n. 4803 dell’1.3.2018; Cass. n. 9746 del 18.4.2017) per decorrenza del termine lungo di un anno previsto dall’articolo 327 c.p.c., vecchia formulazione, applicabile nel caso di specie in quanto il giudizio di primo grado era iniziato nel 2004, e quindi prima del 4.7.2009, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudicato esterno e’ rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di Cassazione quando si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 29.1.2007 n. 1829; Cass. sez. un. 13916/2006).
Il giudicato esterno, infatti, che rientra tra i fatti normativi e non storici sopravvenuti, al pari di quello interno, risponde alla finalita’ d’interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita’ della decisione (Cass. sez. un. 13916 del 16.6.2006; Cass. 28.6.2017 n. 16187), sicche’ il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non e’ subordinato ai limiti fissati dall’articolo 345 c.p.c., dovendo il giudice procedere al suo rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (vedi Cass. 3.11.2020 n. 24455; Cass. 25.10.2018, n. 27161).
Le Sezioni Unite della Corte (vedi Cass. sez. un. 24664 del 28.11.2007), infatti, hanno precisato che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicche’ la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non gia’ degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; ne consegue che il giudice di legittimita’ puo’ direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto.
L’esistenza del giudicato esterno quindi e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti tempestivamente prodotti nel giudizio di merito (nella specie la sentenza e’ stata prodotta dai controricorrenti con la comparsa conclusionale di appello quale documento sopravvenuto alla loro costituzione in secondo grado e su tale produzione la Corte d’Appello non si e’ pronunciata, ed e’ stata poi depositata come documento 10 insieme al ricorso in Cassazione notificato dal (OMISSIS), potendosi considerare tale produzione consentita dall’articolo 372 c.p.c., trattandosi di documento riguardante l’ammissibilita’ del ricorso), ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato – come nel caso di specie – successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, qualora emerga da una sentenza della stessa Suprema Corte, o da un documento comunque acquisito agli atti senza contestazioni delle parti.
E’ opportuno poi ricordare che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalita’ diverse da quelle costituenti lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. 20.9.2023 n. 26904; Cass. n. 20629 del 2016).
Occorre a questo punto accertare previo accesso agli atti l’ampiezza del giudicato formatosi per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018.
Tale sentenza ha confermato la condanna disposta in primo grado nei confronti del (OMISSIS) ed in favore degli attuali controricorrenti alla rimozione della recinzione che impediva l’accesso al campo di bocce e l’uso dello stesso, che era stata richiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’illecita lesione del loro diritto di servitu’ basato sulle pattuizioni del punto 8) del rogito notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 26/12/1977, rep. n. (OMISSIS), racc. (OMISSIS), implicitamente riconoscendo il diritto reale del quale gli attuali controricorrenti avevano lamentato la lesione, dal momento che se non fosse stata riconosciuta la natura reale di tale diritto, costituito dai danti causa delle attuali parti, la domanda di risarcimento danni in forma specifica di (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe stata respinta, e del resto a conferma di cio’ l’impugnata sentenza ha anche escluso la prescrizione per non uso ventennale di tale diritto reale su cosa altrui.
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La medesima sentenza, inoltre, pur avendo revocato l’ordine al (OMISSIS) di demolire il muro di confine disposto in primo grado, che gli attuali controricorrenti avevano ritenuto lesivo del loro diritto di servitu’ di passaggio pedonale per raggiungere la “(OMISSIS)” costituito con la pattuizione di cui al punto 9) del rogito notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 26/12/1977, rep. n. (OMISSIS), racc. (OMISSIS), ha implicitamente confermato la sussistenza di tale servitu’, spostandola pero’ ex articolo 1068 c.c., comma 2, su richiesta del (OMISSIS), dal percorso piu’ breve previsto nella pattuizione del punto 9) ad altro percorso meno gravoso per il fondo servente ed imponendo al (OMISSIS) la realizzazione di una scala metallica per rendere fruibile alla controparte tale diverso percorso, in questo modo quindi anche la sussistenza della servitu’ di cui alla pattuizione del punto 9) del citato rogito e’ gia’ stata implicitamente riconosciuta con decisione passata in giudicato, che al pari di quella relativa alla pattuizione del punto 8) non poteva essere rimessa in discussione dall’actio negatoria servitutis esercitata in primo grado dal (OMISSIS).
La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., perche’ il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato.
Il sesto ed il settimo motivo del ricorso lamentano la violazione del principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., sia per il giudizio di primo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano risultati soccombenti in ordine all’eccezione di litispendenza, che di secondo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che i predetti avevano visto respinto in secondo grado il loro primo motivo di appello, inerente all’asserito difetto di interesse del (OMISSIS) ad agire ex articolo 949 c.c., comma 1.
Anche tali motivi vanno ritenuti assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, con conseguente inammissibilita’ dell’actio negatoria servitutis esercitata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado.
Quanto alle spese processuali, l’inammissibilita’ del primo e del terzo motivo di ricorso e la considerazione che il (OMISSIS) ha proposto l’actio negatoria servitutis del rogito del notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 26/12/1977, rep. n. (OMISSIS), racc. (OMISSIS), quando gia’ la natura di servitu’ di tali pattuizioni tra le stesse parti era stata accertata con sentenza di primo grado, in separato giudizio, che poi nell’intervallo temporale tra la sentenza impugnata in questa sede e la presente ordinanza e’ passata in giudicato, in tal modo duplicando inutilmente i giudizi, in applicazione del principio della soccombenza prevalente, e tenendo conto dell’esito finale della lite, si ritiene di dover condannare il (OMISSIS) al pagamento, oltre che delle spese di CTU come gia’ liquidate in primo ed in secondo grado, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida per il primo grado di giudizio in Euro 3.300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio in Euro 804,00 per esborsi ed Euro 6.615,00 per compensi oltre accessori di legge e per il giudizio di legittimita’ in Euro 200,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo e, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato. Condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese delle CTU espletate in primo ed in secondo grado, come gia’ liquidate, ed al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida per il primo grado di giudizio in Euro 3.300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio in Euro 804,00 per esborsi ed Euro 6.615,00 per compensi oltre accessori di legge, e per il giudizio di legittimita’ in Euro 200,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
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