Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30730.

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30730. Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata

Data udienza 24 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità professionale – Studio associato – Individuazione del soggetto all’interno dello studio a cui è stato affidato il relativo incari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 37080/2019 proposto da:
(OMISSIS), in persona dei componenti titolari, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) che, unitamente agli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore unico e rappresentante legale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che, unitamente all’avv.to (OMISSIS), la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 1184/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO IN FATTO

Che:
con sentenza resa in data 9/8/2019, la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato lo (OMISSIS), in persona dei suoi componenti titolari, (OMISSIS) e (OMISSIS), al risarcimento dei danni subiti dalla (OMISSIS) s.r.l. in conseguenza dell’inadempimento, da parte dello (OMISSIS), degli obblighi professionali dallo stesso assunti in relazione alla contabilita’ degli stati di avanzamento di taluni lavori concessi in appalto dalla (OMISSIS) s.r.l. a una societa’ terza;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, fosse emersa l’effettiva assunzione, da parte dello (OMISSIS) degli obblighi di tenuta della contabilita’ relativa allo stato di avanzamento dei lavori relativi all’appalto per la costruzione di un fabbricato industriale in (OMISSIS), nonche’ la dimostrazione della produzione dei danni denunciati dalla societa’ appaltante come conseguenza dell’inadempimento dello studio tecnico;
avverso la sentenza d’appello, lo (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo;
lo (OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
con il primo motivo, lo studio tecnico ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale accolto la domanda risarcitoria della (OMISSIS) s.r.l. sul presupposto di un’errata interpretazione degli accordi contrattuali conclusi tra le parti, segnatamente in violazione del principio di gradualita’ tra i criteri dettati dagli articoli 1362 e 1363 c.c., valorizzando la considerazione del comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto piuttosto che il significato letterale e logico delle clausole su cui si era formato l’accordo dei contraenti, con la conseguente manifesta erroneita’ del procedimento interpretativo contestato;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel procedere all’interpretazione contrattuale, il giudice e’ in primo luogo tenuto a ricorrere allo strumento costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, mentre soltanto in caso di persistente ambiguita’ puo’ farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’articolo 1362, all’articolo 1365 c.c. e, in caso di ulteriore insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’articolo 1366 c.c., all’articolo 1371 c.c. (v. Sez. 2, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021, Rv. 662753 – 01);
nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come l’espressione contenuta nella lettera di incarico oggetto di causa, espressamente riferita all’attivita’ di coordinamento imprese, fornitori, professionisti” destinata ad essere svolta dallo studio odierno ricorrente, fosse di per se’ insufficiente ad esplicitare in modo univoco e definitivo il contenuto degli impegni effettivamente e concretamente assunti dallo studio tecnico incaricato, e valesse dunque ad essere interpretata, sulla base degli ulteriori criteri di ermeneutica negoziale d’indole integrativa, come comprensiva dei compiti di verifica e di controllo dei materiali impiegati in cantiere, nonche’ della rispondenza degli stati di avanzamento dei lavori a quanto effettivamente operato ed impiegato in cantiere (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
il procedimento interpretativo cosi’ seguito dal giudice a quo deve ritenersi espressivo di un impiego giuridicamente e logicamente corretto dei criteri di ermeneutica negoziale nella specie applicabili, avendo la corte territoriale ragionevolmente ritenuto di non poter esaurire, attraverso la mera applicazione letterale dell’espressione negoziale ricordata, la complessiva ed esauriente ricostruzione degli impegni contrattuali assunti dalle parti, trattandosi di una clausola contrattuale caratterizzata da una persistente ambiguita’ di significato;
a tale riguardo, varra’ ribadire come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile dev’essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe imposto un’interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimita’, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilita’ ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021, Rv. 660378 – 01);
nel caso in esame, non avendo lo studio ricorrente adeguatamente argomentato il carattere assolutamente autosufficiente ed inequivoco della clausola contrattuale relativa alle “attivita’ di coordinamento imprese, fornitori e professionisti”, ed avendo, al contrario, il giudice d’appello espressamente ritenuto di dover intendere tale (oggettivamente ambigua) formulazione contrattuale nel senso reso palese dall’applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici integrativi, l’odierna censura deve ritenersi del tutto priva di fondatezza;
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi, o di motivare adeguatamente, sulle eccezioni sollevate dalla difesa dello studio tecnico ricorrente in relazione al punto concernente l’appartenenza dei compiti di verifica della contabilita’ relativa all’appalto in esame al direttore dei lavori strutturali, ingegner (OMISSIS), la’ dove la sottoscrizione dello (OMISSIS) sugli stati di avanzamento dei lavori redatti dall’impresa appaltatrice era stata posta esclusivamente per presa visione senza interferire con i compiti di controllo del direttore dei lavori strutturali;
sotto altro profilo, il ricorrente sottolinea come il giudice d’appello non avesse neppure rilevato alcunche’ in relazione all’eccezione dallo stesso sollevata con riguardo alla mancata contestazione, da parte della (OMISSIS) s.r.l., delle richieste di pagamento avanzate dall’impresa appaltatrice a fronte degli stati di avanzamento dei lavori;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come, diversamente da quanto erroneamente prospettato dall’odierno studio ricorrente, la corte territoriale non abbia affatto trascurato di pronunciarsi, o di motivare, sulle questioni concernenti il riparto delle competenze tra lo (OMISSIS) e il direttore dei lavori strutturali (ing. (OMISSIS)) nel quadro delle attivita’ connesse all’appalto in esame, avendo, al contrario, espressamente accertato, sulla scorta delle attivita’ di valutazione tecnica svolte nel corso del giudizio, come gli incarichi affidati agli ingegneri indicati per la direzione dei lavori strutturali non si estendessero anche alla verifica dei costi sostenuti in eccesso per l’errata contabilita’ degli stati di avanzamento dei lavori, a tale conclusione pervenendo proprio attraverso l’esame delle stesse dichiarazioni rese dall’ingegner (OMISSIS) e delle altre fonti di prova specificamente indicate in sentenza;
quanto alla questione concernente la mancata contestazione, da parte della (OMISSIS) s.r.l., delle pretese azionate in giudizio dall’impresa appaltatrice, e’ appena il caso di rilevare come su tale questione non vi sia alcuna traccia in sentenza, e come, dunque, la stessa debba ritenersi del tutto nuova, non avendo lo studio tecnico ricorrente adeguatamente assolto agli oneri di allegazione del motivo di ricorso al fine di comprovare l’avvenuta contestazione tempestiva e continua di tale questione nel corso dell’intero giudizio di merito, dovendo ritenersi del tutto insufficienti le generiche e frammentarie deduzioni riportate nella pag. 14 del ricorso, peraltro riferite alla sola comparsa conclusionale svolta in appello (e dunque successiva alla chiusura del contraddittorio tra le parti in sede di merito);
a tale riguardo, e’ appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);
con il terzo motivo, lo studio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del Regio Decreto n. 274 del 1929, articolo 16, in relazione all’articolo 1418 c.c. (con riguardo all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullita’ del contratto d’opera professionale sulla base del quale la (OMISSIS) s.r.l. ha agito in sede risarcitoria, attesa l’esorbitanza, dei compiti per legge assumibili da un geometra, degli incarichi dedotti in questa sede, potendo il geometra unicamente progettare e dirigere lavori di costruzioni agricole o di modeste costruzioni civili, escluse quelle che, come quella di specie, comportano l’adozione di strutture in cemento armato;
il motivo e’ infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come la corte d’appello abbia avuto cura di distinguere, tra gli incarichi assunti dallo studio degli ingegneri indicati per la direzione dei lavori strutturali e quelli viceversa assunti dai geometri dello studio ricorrente, l’incarico relativo alla progettazione delle opere in cemento armato e quello, assolutamente diverso, relativo alla verifica e al controllo della sola corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori ai materiali impiegati e alla conformita’ al progetto delle opere realizzate;
si tratta, con riguardo agli incarichi attribuiti ai geometri, di compiti che appaiono tali da rivestire un carattere meramente complementare e accessorio, di per se’ estraneo alla violazione della norma imperativa dedotta in questa sede dallo studio ricorrente nella misura in cui intenda riferirsi a compiti statutariamente non attribuibili all’impegno professionale di un geometra;
varra’ in ogni caso sottolineare, peraltro, come, al fine di rilevare, anche d’ufficio in questa sede, la nullita’ contrattuale denunciata dallo studio ricorrente occorrerebbe procedere a un riesame nel merito dei fatti di causa, attraverso una ricognizione piena e completa dei contenuti e dei caratteri propri delle operazioni demandate ai compiti dello studio ricorrente e da quest’ultimo effettivamente assunti e svolti;
si tratta, conseguentemente, di una contestazione di nullita’ che, non risultando in modo certo e manifesto dagli atti del giudizio, non puo’ essere fatta propria d’ufficio in sede di legittimita’, e che, non risultando mai precedentemente sollevata dalle parti nel corso del giudizio di merito, deve ritenersi infondatamente avanzata in questa sede (cfr. Sentenza n. 5249 del 16/03/2016, Rv. 639022 – 01);
a tale ultimo riguardo, e’ appena il caso di richiamare l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale la nullita’ del contratto posto a fondamento di un’azione su di esso fondata e’ rilevabile d’ufficio, ma non puo’ essere accertata sulla base di una âEuroËœnuda’ eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il vu/nus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21243 del 09/08/2019, Rv. 655204 – 01);
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 1815 del 1939, articolo 1, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell’associazione professionale (OMISSIS) (soggetto giuridico di per se’ del tutto privo di autonomia) e del geom. (OMISSIS), atteso che l’incarico di direzione dei lavori architettonica venne conferito dalla (OMISSIS) s.r.l. unicamente al geom. (OMISSIS), con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata dalla controparte avrebbe dovuto essere rivolta unicamente nei confronti di quello e non gia’ dello studio tecnico associato e, in ogni caso, mai nei confronti di (OMISSIS) cui venne unicamente attribuito il compito di coordinare la sicurezza in cantiere;
il motivo e’ infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, lo studio professionale associato, ancorche’ privo di personalita’ giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n. d.e.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l’attribuibilita’ degli incarichi professionali anche all’associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, e’ tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l’incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell’attivita’ comune, l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l’incarico sia stato direttamente conferito (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01),
in particolare, l’articolo 36 c.c., stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicche’, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione processuale dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti puo’ non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947 – 01);
nel caso di specie, varra’ considerare come nella sentenza impugnata non si faccia mai parola dell’assunzione di impegni contrattuali in proprio da parte del solo (OMISSIS), essendosi il giudice d’appello sempre costantemente riferito allo studio tecnico associato quale comprovato titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla (OMISSIS) s.r.l.;
cio’ posto, mentre e’ ben vero che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarita’ del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, e’ altrettanto vero che devono mantenersi comunque ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarita’ del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372 – 01);
nel caso in esame, la sollevazione della censura de qua da parte dello studio ricorrente, nella misura in cui vale a porsi alla stregua di una vera e propria contestazione della titolarita’ del rapporto controverso (viceversa attribuita in modo espresso dal giudice a quo a detto studio sulla base delle evidenze istruttorie dallo stesso valorizzate), avrebbe necessariamente imposto a quest’ultimo studio la preliminare dimostrazione dell’avvenuta contestazione, o comunque della rilevabile insussistenza di tale sua qualita’ di parte contrattuale (e, viceversa, l’attribuzione di tale qualita’ al singolo professionista associato), la’ dove, viceversa, lo studio ricorrente si e’ in questa sede unicamente limitato a richiamare il contenuto del contratto di appalto concluso tra la (OMISSIS) s.r.l. e l’impresa appaltatrice (pag. 17 del ricorso che richiama pagg. 7-9), indicando, come incaricato della direzione dei lavori architettonica, il solo (OMISSIS);
tale ultima documentazione negoziale, tuttavia, appare ictu oculi del tutto estranea ai rapporti contrattuali autonomamente intercorsi tra lo studio associato e la (OMISSIS) s.r.l., trattandosi di un accordo intervenuto con un soggetto terzo, di per se’ inidoneo ad escludere la prospettiva interpretativa, espressamente fatta propria dal giudice d’appello, relativa all’avvenuta attribuzione, da parte della (OMISSIS) s.r.l., di un incarico contrattuale complessivo allo (OMISSIS), con la possibilita’ per quest’ultimo di indicare un singolo professionista per l’assolvimento dei singoli compiti individuabili nel quadro dell’appalto concluso con il rigetto soggetto terzo;
con l’unico motivo del proposto ricorso incidentale condizionato, la (OMISSIS) s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la domanda di condanna originariamente avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l. fosse stata rivolta anche nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio, con la conseguente omissione, da parte della corte territoriale, della pronuncia di condanna anche nei confronti dei singoli componenti dello studio associato;
l’avvenuto accertamento dell’integrale complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione avanzati con il ricorso principale vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del ricorso incidentale proposto in questa sede dalla (OMISSIS) s.r.l. in via meramente condizionata;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e, con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, pronunciata la conseguente condanna dello Studio Tecnico ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello studio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai’ sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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