Pur quando non sia stata pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento può essere iniziata l’azione penale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5106

Massima estrapolata:

Pur quando non sia stata pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento, se sussistono i requisiti dettati dall’art. 238 legge fall., la presentazione della relativa istanza ed i gravi motivi che la giustificano, può essere iniziata l’azione penale e possono, di conseguenza, essere applicate le misura cautelari e reali eventualmente richieste dalla pubblica accusa.

Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5106

Data udienza 14 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCARLINI E. V. S – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) SCARL;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/09/2019 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. LOY Maria Francesca, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso (OMISSIS) in proprio e per il rigetto del ricorso (OMISSIS);
udito il difensore:
L’AVV. (OMISSIS), per (OMISSIS), SI RIPORTA AI MOTIVI IN ATTI E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 settembre 2019, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), quale legale rappresentante della societa’ cooperativa a r.l. “(OMISSIS)”, del decreto di sequestro preventivo delle somme depositate presso il conto corrente bancario intestato alla medesima e, nel contempo, dichiarava inammissibile la medesima richiesta proposta dal (OMISSIS), indagato per alcune ipotesi di bancarotta patrimoniale, in proprio.
1.1. In risposta ai motivi di riesame, Il Tribunale osservava quanto segue.
1.2. La complessiva vicenda che aveva condotto alla misura di cautela si era cosi’ sviluppata:
– la cooperativa (OMISSIS), amministrata dal (OMISSIS), era stata sciolta (per essere venuto meno lo scopo mutualistico e quindi in applicazione dell’articolo 2545 septesdecies c.c.) dal MISE (il Ministero dello Sviluppo Economico) con decreto del 16 ottobre 2018;
– il commissario liquidatore, che era stato nominato, aveva richiesto che ne fosse dichiarata l’insolvenza, ai sensi della L. Fall., articolo 202, avendo verificato che a fronte di un attivo pari a circa Euro 800.000,00 il passivo era di ben Euro 4.000.000,00 circa;
– prima che il Tribunale civile decidesse su tale istanza, il MISE, in accoglimento dei rilievi mossi dal (OMISSIS), quale legale rappresentante della cooperativa, aveva revocato lo scioglimento della stessa, con il decreto del 23 luglio 2019, anche a fronte della promessa di un riassorbimento dei dipendenti;
– era cosi’ venuta meno la legittimazione del commissario a coltivare l’istanza di insolvenza;
– il commissario, che doveva relazionare sulla situazione della cooperativa, segnalava, alla locale Procura della Repubblica, che i presupposti sui quali si era fondata la revoca del decreto di scioglimento della cooperativa non rispondevano al vero in quanto la societa’ non disponeva piu’ di alcun dipendente;
– il commissario segnalava anche come lo stesso (OMISSIS), il 30 luglio 2019, si fosse recato presso l’istituto bancario ove egli stesso aveva aperto il conto intestato alla procedura (con una giacenza di Euro 775.935,21) chiedendo che fosse a lui intestato.
– sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni fatte dal commissario liquidatore e dal suo consulente tecnico, il pubblico ministero, in sede civile, formulava istanza di fallimento della cooperativa, ai sensi della L. Fall., articolo 7, e, in sede penale, iscriveva il (OMISSIS) nel registro degli indagati per alcune ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ai sensi della L. Fall., articolo 238 non essendo stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento), chiedendo anche il sequestro delle somme custodite nel ricordato conto corrente, sequestro che, come detto, veniva disposto (e che e’ l’oggetto del presente procedimento cautelare).
1.3. Tutto cio’ premesso, in considerazione delle censure proposte dalla difesa, il Tribunale rilevava come:
– lo stato di insolvenza della cooperativa, rilevato dal commissario e dal suo consulente tecnico, non avesse trovato adeguata smentita nell’elaborato del consulente della difesa che non aveva affatto prospettato alcuna alternativa ricostruzione dell’equilibrio economico della cooperativa, lamentando che non gli fosse stata trasmessa tutta la necessaria documentazione, e riconducendo le eventuali difficolta’ della stessa alla condotta negligente dello stesso commissario;
– il fumus commissi delicti, le condotte distrattive consumate dal (OMISSIS), non era stato neppure oggetto di specifica contestazione;
– il periculum in mora era stato correttamente dedotto sia dal fatto che le contestate condotte distrattive erano state consumate anche nel periodo di amministrazione del commissario liquidatore, sia dal tentativo del (OMISSIS) di recuperare la disponibilita’ dei fondi custoditi nel conto accesso dal commissario stesso.
La richiesta di riesame della cooperativa, rappresentata dal (OMISSIS), andava pertanto rigettata.
1.4. Quanto al riesame proposto dal (OMISSIS), in proprio, il Tribunale ne dichiarava l’inammissibilita’ posto che lo stesso non aveva allegato un suo concreto interesse alla restituzione dei beni sequestrati alla societa’ che rappresentava, avendolo assunto solo in un “beneficio in termini di operativita’”.
2. Propone ricorso (OMISSIS), quale amministratore unico e legale rappresentante della scarl (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore Avv. (OMISSIS), articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza e dei gravi motivi che giustificherebbero la misura.
Ricorda la difesa che il decreto di sequestro era stato disposto, ai sensi della L. Fall., articolo 238, nell’ambito di un procedimento penale che vede il (OMISSIS) indagato, quale amministratore della (OMISSIS), per i delitti puniti dalla L. Fall., articolo 223, comma 1, articolo 216 comma 1, n. 1, articolo 223, comma 2, 219, comma 2, n. 1, in riferimento ad alcune condotte, di ipotizzata distrazione, consumate ancor prima che l’eventuale fallimento della societa’ fosse dichiarato, assumendosi, appunto, che ricorressero i requisiti previsti dal citato L. Fall., articolo 238, gli indizi dello stato di insolvenza, i gravi motivi che giustificavano la misura, la presentazione della domanda di fallimento.
2.1.1. Quanto allo stato di insolvenza, se ne doveva, invece, dedurre l’inconfigurabilita’ a fronte del rilievo operato dal consulente della difesa che aveva quantificato la massa attiva in Euro 7.242.277, una somma molto superiore sia a quanto indicato dal commissario liquidatore (nominato dal MISE il 16 ottobre 2018 e revocato il 23 luglio 2019), in Euro 800.000, sia alla massa passiva quantificabile, al piu’, in Euro 4.000.000.
Rilievo che, nell’ordinanza impugnata, non si era adeguatamente valutato, affermando che il consulente di parte aveva espresso sul punto delle mere perplessita’.
Peraltro, nell’ispezione ministeriale del 2016, lo stesso MISE aveva concluso affermando che la cooperativa era stata adeguatamente gestita.
2.1.2. Quanto ai gravi motivi che consentirebbero l’intervento preventivo (alla dichiarazione di insolvenza), gli stessi erano stati erroneamente identificati con il fumus delle contestate condotte distrattive, senza cosi’ evidenziare le ragioni di urgenza della misura di cautela, che dovevano, invece, essere necessariamente rinvenute nel pericolo che il trascorrere del tempo possa compromettere l’acquisizione della prova o possa consentire la predisposizione di artifici idonei a favorire o occultare le condotte costituenti reato (cosi’ Cass. n. 43871/2005).
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione in ordine all’ulteriore requisito essenziale della misura di cautelare reale, il periculum in mora.
Nell’ordinanza lo si era dedotto dal fatto che il ricorrente si fosse recato in banca a modificare l’intestazione nel conto e dall’assunta falsita’ di quanto dal medesimo affermato nell’istanza di revoca del decreto di scioglimento della cooperativa.
Ma, per un verso, la prima condotta era consistita nel legittimo tentativo di riottenere la disponibilita’ dei fondi che avrebbero consentito alla societa’ di proseguire la propria attivita’ e, per l’altro, non si era affatto dimostrato che nel ricorso per la revoca del decreto si fossero indicate circostanze inveritiere, in quanto lo scioglimento coatto della societa’ aveva provocato anche la cessazione dei rapporti di lavoro in essere e la revoca del provvedimento amministrativo avrebbe potuto consentire il loro ripristino.
Non si era, infine, tenuto conto del provvedimento del MISE del 9 agosto 2019 con il quale, diffidando l’amministratore a porre in essere atti dispositivi prima del deposito della relazione del commissario (deposito peraltro non ancora avvenuto), gli si era comunque inibita ogni operativita’, cosi’ da rendere ultronea la disposta misura di cautela.
2. Propone ricorso il (OMISSIS), anche in proprio, a mezzo dell’Avv. (OMISSIS), articolando tre motivi.
Il secondo ed il terzo sostanzialmente riproducono i due motivi di censura formulati quale legale rappresentante della scarl (OMISSIS).
Con il primo motivo, invece, si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta inammissibilita’ del riesame essendo evidente l’interesse del (OMISSIS) ad ottenere il dissequestro del bene, non solo quale legale rappresentante della societa’, ma anche quale indagato e quale socio della stessa, e, quindi, in proprio (si cita la pronuncia Cass. n. 6779 del 2019, nella cui motivazione si era affermato, contrariamente a quanto la Corte distrettuale aveva dedotto nell’ordinanza, la legittimazione del quotista a richiedere il riesame della misura di cautela reale imposta alla societa’).
3. Perveniva poi, a firma del (OMISSIS) in proprio, dichiarazione di rinuncia al relativo ricorso, sottoscritta per il suo deposito anche dall’Avv. (OMISSIS).
4. L’Avv. (OMISSIS), subentrato, con l’Avv. (OMISSIS), nella difesa della soc. coop. a r.l. (OMISSIS), sempre rappresentata dal (OMISSIS), depositava memoria con la quale insisteva nell’accoglimento del ricorso, formulando il seguente nuovo motivo.
Denunciava cosi’ l’illogicita’ della motivazione, considerata apparente, del Tribunale in particolare in ordine alla verificata, dal consulente della difesa, massa attiva di circa Euro 7.000.000 e quindi ben superiore all’ipotizzata massa passiva, ed alla ritenuta sussistenza dei gravi motivi previsti dalla L. Fall., articolo 239.
Non si era inoltre tenuto conto;
– dell’intervenuta revoca del decreto di scioglimento; – delle plurime inottemperanze del commissario liquidatore;
– della apoditticita’ delle ragioni poste a fondamento della istanza avanzata dal pubblico ministero di fallimento della cooperativa;
– della insussistenza dello stato di insolvenza della medesima (non potendosi dar credito alla relazione del commissario, nel frattempo depositata, in cui si era quantificato l’attivo in Euro 529.146,01 a fronte di un passivo apri ad Euro 5.946.231,18).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso promosso dal (OMISSIS) in proprio e’ divenuto inammissibile per l’intervenuta rinuncia del ricorrente.
Lo stesso (OMISSIS) va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e, versando in colpa, al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
2. Anche il ricorso promosso dal medesimo, quale legale rappresentante della societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata (OMISSIS), non merita accoglimento ma lo stesso risulta solo infondato e non manifestamente tale o altrimenti inammissibile.
2.1. Il sequestro preventivo delle somme depositate nel conto corrente intestato alla societa’ (aperto dal commissario nominato con il decreto di scioglimento della cooperativa, poi revocato) era stato disposto ai sensi degli articoli 238 e 7 della vigente legge fallimentare.
Che cosi’ recitano:
– l’articolo 238, sotto la rubrica “Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento””.
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l’azione penale e’ esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’articolo 17.
E’ iniziata anche prima nel caso previsto dall’articolo 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia’ esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
– il richiamato articolo 7, che disciplina l'”Iniziativa del pubblico ministero”.
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita’ o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Se ne deduce pertanto che, pur quando non sia stata pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento, se sussistano i requisiti dettati dalla L. Fall., articolo 238, la presentazione della relativa istanza ed i gravi motivi che la giustificano, possa essere iniziata l’azione penale e possano, di conseguenza, essere applicate le misura cautelari e reali eventualmente richieste dalla pubblica accusa (Sez. 5, n. 20000 del 15/03/2019, Fondazione Roncalli, Rv. 275307; Sez. 5 n. 16000 del 10/02/2012, Dacco’, Rv. 252309; Sez. 5 n. 8363 del 19/12/2005, dep. 09/03/2006, Uboldi, Rv. 233236).
Condizioni la cui sussistenza la difesa lamenta essere stata solo apparentemente motivata dal Tribunale.
La complessiva censura, pero’, per come proposta nei tre dedotti motivi di ricorso (e nell’ulteriore motivo nuovo dedotto con la memoria), deduce l’incompletezza e l’illogicita’ della motivazione, dell’ordinanza impugnata, piuttosto che la sua assenza o la mera apparenza.
Cosi’, come si e’ detto, da non meritare accoglimento, tanto piu’ quando il cardine fattuale e valutativo sul quale si fonda – l’elaborato del proprio consulente che smentirebbe l’insolvenza della cooperativa e quindi il presupposto stesso del vincolo, in assenza della sentenza dichiarativa del dissesto – non viene neppure adeguatamente riportato.
A fronte infatti dei rilievi mossi, sulla situazione economica della stessa, dal commissario liquidatore che aveva riferito di un cospicuo squilibrio finanziario rappresentato da un passivo di circa Euro 4.000.000 e di un attivo di soli Euro 800.000 circa (squilibrio peraltro minore di quanto da ultimo riferito dal commissario stesso, nella sua relazione conclusiva, i cui dati sono stati riportati dal ricorrente in memoria) – la difesa ha inteso valorizzare alcuni dati economici che emergevano dalla relazione del proprio consulente, dimenticando pero’ che, come aveva gia’ riassuntivamente rilevato il Tribunale, questi aveva, pero’, cosi’ concluso:
“per quanto sopra esposto si evidenzia che la carente documentazione resa disponibile allo scrivente non permette allo stesso di assolvere al mandato professionale ricevuto e, pertanto, di accertare l’esistenza o meno dello stato di insolvenza ritenendo, infine, indispensabile procedere ad una revisione completa della documentazione contabile, nonche’ della sua corretta rappresentazione contabile al fine di determinare la consistenza patrimoniale reale ed effettiva della societa’. Tuttavia, sulla base della istanza presentata dall’ex Commissario e della documentazione ivi allegata, si esprimono forti perplessita’ circa la corretta rappresentazione della reale situazione della (OMISSIS) (e) seri dubbi sulla sussistenza dei presupposti economico contabili dell’insolvenza. Apparendo, prima facie, maggiormente evidente una inerzia gestoria dell’ex commissario che ha generato una sofferenza finanziaria della (OMISSIS) piuttosto che una stabile incapacita’ dell’azienda in se’ di far fronte agli impegni economici e finanziari assunti”.
Una conclusione che, non illogicamente, lo si ripete, aveva fatto affermare al Tribunale che “a fronte dei chiari rilievi del commissario liquidatore e del suo consulente, la difesa non e’ stata in grado di proporre una diversa ricostruzione della situazione patrimoniale della societa’”, denunciando inoltre “l’inerzia gestoria del commissario, senza precisare quali specifiche condotte omissive avrebbero creato tale situazione”.
Cosi’ che, allo stato, il dissesto economico della cooperativa non era logicamente revocabile in dubbio.
3. Non essendo state, poi, formulate specifiche doglianze sul fumus commissi delicti – le ipotizzate condotte distrattive – resta da considerare la motivazione offerta dal Tribunale in ordine ai gravi motivi previsti dalla L. Fall., articolo 238 per l’inizio dell’azione penale in assenza della sentenza dichiarativa del fallimento ed al periculum in mora rispetto al vincolo disposto sui beni oggetto del medesimo.
Anche su questi due aspetti la motivazione del Tribunale, certamente non apparente, si sottrae alle dedotte doglianze posto che si era osservato come:
– le condotte distrattive contestate al (OMISSIS) fossero state da costui consumate anche in epoca successiva al decreto di scioglimento della cooperativa e, quindi, in tempi assai prossimi e nonostante il controllo esercitato dal commissario;
– revocato il decreto, il medesimo avesse cercato di rientrare in possesso proprio di quelle disponibilita’ finanziarie che sono l’oggetto dell’attuale vincolo.
Il cui pericolo di dispersione era anche confermato dal provvedimento del MISE, citato dal ricorrente, in cui gli veniva inibita la operativita’. Non costituendo, nel contempo, tale provvedimento, ad efficacia condizionata ad un evento che peraltro si e’ gia’ verificato (il deposito della relazione del commissario), garanzia sufficiente, rispetto all’odierno processo per bancarotta patrimoniale, della conservazione delle somme di denaro sottoposte al vincolo penale.
Ne deriva pertanto la complessiva infondatezza dei motivi di ricorso spesi sui ricordati punti (i gravi motivi previsti dalla L. Fall., articolo 238 ed i requisiti di applicabilita’ del vincolo reale), nell’originario atto di impugnazione e nella successiva memoria.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della societa’ rappresentata dal (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato in proprio dal (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso della soc. coop. a r.l. (OMISSIS) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *