Pubblico impiego e la riammissione in servizio

Consiglio di Stato, Sentenza|19 luglio 2021| n. 5436.

Pubblico impiego e la riammissione in servizio.

Nel pubblico impiego, la riammissione in servizio di cui all’art. 132 T.U. n. 3/1957 non costituisce un diritto dell’ex impiegato, ma è espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente, se non esclusiva, la considerazione dell’interesse proprio dell’amministrazione datrice di lavoro.

Sentenza|19 luglio 2021| n. 5436. Pubblico impiego e la riammissione in servizio

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Polizia penitenziaria – Destituzione dal servizio – Riammissione in servizio di cui all’art. 132 T.U. n. 3/1957 – Potere ampiamente discrezionale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2936 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi. Sp., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via (…), presso lo studio dell’avvocato Al. Pa.;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Pubblico impiego e la riammissione in servizio

FATTO

1. Espone l’appellante di aver prestato servizio, fino al 2 febbraio 2002, nel Corpo della Polizia penitenziaria, con la qualifica di Agente scelto.
Soggiunge di aver presentato, in data 18 agosto 2011, istanza di riammissione in servizio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
Con provvedimento del 16 dicembre 2011, tale richiesta veniva dall’Amministrazione respinta, in ragione del decorso di un arco temporale ultraquinquennale dalla data di cessazione dal servizio dell’interessato.
Avverso tale atto, il sig. -OMISSIS-proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. del -OMISSIS-, accolto con sentenza n. -OMISSIS-.
L’Amministrazione, odierna appellata, non riammetteva tuttavia in servizio il sig. -OMISSIS-, a seguito del parere negativo reso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2013.
2. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, parimenti proposto innanzi al T.A.R. del -OMISSIS-, l’interessato chiedeva l’annullamento anche di tale ultima determinazione.
Il giudizio, come sopra instaurato, si concludeva con sentenza di reiezione, oggetto del presente appello, avverso la quale vengono articolati i seguenti argomenti di doglianza:
2.1) Illogicità manifesta, contraddittorietà . Carenza di motivazione. Travisamento di norme. Abuso di potere.
Nell’osservare come la gravata pronunzia dia conto dell’esistenza, in capo all’Amministrazione, di un lato potere discrezionale, quanto alla disamina dell’istanza di riammissione in servizio, rileva parte appellante come le motivazioni addotte a fondamento del diniego avversato (giudizio di scarsa meritevolezza riportato nell’ultimo triennio di prestazione del servizio; presenza di sanzioni disciplinari irrogate nel corso della carriera) non abbiano tenuto alcun conto del carattere conformativo riveniente dalla precedente sentenza del T.A.R. del -OMISSIS-, segnatamente con riferimento alla necessaria emersione (e ponderazione) dell’interesse pubblico immanente nell’esercizio del potere di che trattasi.
Né l’interesse, del quale è portatrice l’Amministrazione, sarebbe in alcun modo compromesso dalla presenza dei suindicati precedenti (risalenti nel tempo; e, comunque, inidonei ad escludere la persistente conservazione della professionalità dall’interessato acquisita nel corso del servizio prestato).
2.2) Incoerenza ed illogicità manifesta. Provvedimento lesivo. Contraddittorietà . Carenza di motivazione
Rileva parte ricorrente come l’Amministrazione, odierna appellata, abbia omesso di valutare l’intero percorso di carriera (soffermando la propria attenzione, unicamente, su taluni episodi temporalmente circoscritti); né, sul punto, il giudice di prime cure si sarebbe pronunziato.
Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
3. In data 5 settembre 2014, l’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, ed ha, in vista della trattazione nel merito del ricorso (memoria depositata l’11 giugno 2021), analiticamente confutato le argomentazioni a sostegno del proposto mezzo di tutela.
4. L’istanza cautelare, dalla parte appellante incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione IV di questo Consiglio, n. -OMISSIS-.
5. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 13 luglio 2021.

 

Pubblico impiego e la riammissione in servizio

 

DIRITTO

1. Giova, preliminarmente alla disamina dei proposti motivi di appello, procedere ad una ricognizione degli essenziali tratti motivazionali della gravata sentenza del T.A.R. -OMISSIS-.
Premesso che, “in materia di riammissione, quale che sia la causa che dette luogo all’interruzione del rapporto di pubblico impiego,… l’Amministrazione dispone di un amplissimo potere discrezionale nel valutare la possibilità di accogliere o respingere la domanda presentata da un suo ex dipendente, con particolare riguardo all’effettiva sostanza dell’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente, con la conseguenza che non sussiste un diritto soggettivo del dipendente alla riassunzione, non essendo l’Amministrazione vincolata a provvedere favorevolmente”, il giudice di prime cure:
– ribadito che “l’Amministrazione, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 26/1/1994, ha… esclusivamente un obbligo di procedere ad un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, mantenendo peraltro un ampio potere discrezionale nella decisione circa l’accoglimento o meno dell’istanza di riammissione”;
– e rilevato come, nella fattispecie, “il diniego di riammissione è motivato in relazione al giudizio complessivo riportato dal dipendente nell’ultimo triennio di servizio (mediocre) e alle sanzioni disciplinari che gli sono state inflitte nel corso della carriera”;
ha ritenuto “che la motivazione posta a supporto del provvedimento di rigetto impugnato non si appalesa illogica ed è coerente con i limiti imposti dalle direttive costituzionali di razionalità e buon andamento posti dagli art. 3 e 97 della Costituzione”, in quanto “il giudizio di scarsa meritevolezza riportato all’ultimo triennio di effettivo servizio, unitamente alle sanzioni disciplinari riportate, non può essere considerato elemento non rilevante ai fini dell’apprezzamento discrezionale che l’amministrazione è chiamata ad effettuare nella scelta di copertura del posto disponibile mediante riammissione di dipendente piuttosto che con concorso pubblico”.
2. Quanto sopra premesso, si rammenta che l’art. 132 del T.U. impiegati civili dello Stato prevede che “l’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione”.
Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3335), “nel pubblico impiego, la riammissione in servizio di cui all’art. 132 T.U. n. 3/1957 non costituisce un diritto dell’ex impiegato, ma è espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente, se non esclusiva, la considerazione dell’interesse proprio dell’amministrazione datrice di lavoro” (cfr. anche Sez. III, 20 maggio 2013, n. 2701; Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5900 e 3 giugno 2010, n. 3543).
Può, conseguentemente, ritenersi che il richiamato art. 132, nello stabilire che l’impiegato cessato dal servizio per dimissioni “può ” essere riammesso in servizio, non configura, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, la presenza di un diritto soggettivo a riprendere il servizio, non essendo in capo al dipendente riconoscibile alcuna pretesa, direttamente tutelata, alla riassunzione.
L’istanza a tal fine avanzata dall’interessato viene a trovarsi rimessa, dunque, ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione in relazione alla situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente, “alla quale non si contrappone alcun diritto soggettivo del dimissionario” (Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2012, n. 4626).
Proprio perché il provvedimento di riammissione è disposto non solo nell’interesse dell’ex dipendente, ma soprattutto nell’interesse dell’Amministrazione, la domanda dell’interessato ben può essere respinta sulla base di una valutazione di non utilità della riammissione stessa; dimostrandosi, a tal fine, sufficiente che l’Amministrazione evidenzi circostanze ostative, purché non siano illogiche o discriminatrici o palesemente abnormi.
L’unico obbligo in capo a quest’ultima riconoscibile è quello di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale viene a trovarsi ristretto entro i confini della verifica di eventuali emersioni inficianti, rilevanti, quali indici di eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento di fatti, ovvero della illogicità manifesta (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 25 maggio 2020, n. 308).
Gli illustrati principi hanno incontrato reiterata condivisione nella giurisprudenza di questo Consiglio, laddove si afferma che “la riammissione in servizio del personale… può essere subordinata alla verifica di specifiche condizioni sempre che queste ultime non siano illogiche o discriminatrici o palesemente abnormi, costituendo la riammissione una facoltà ampiamente discrezionale dell’amministrazione la quale ha solo l’obbligo di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con la conseguenza che la relativa valutazione non appare suscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità ” (Cons. Stato, Sez. I, 27 novembre 2009 n. 1108).
3. Rilevato come le ragioni ostative dall’Amministrazione evidenziate a sostegno dell’avversato diniego di assunzione, per come valutate dal giudice di prime cure (giudizio complessivo di “mediocre”, riportato dal dipendente nell’ultimo triennio di servizio; sanzioni disciplinari che sono state irrogate nei confronti dell’interessato nel corso della carriera) adeguatamente assistano il fondamento motivazionale dell’adottata determinazione (di talché le censure ex adverso dedotte non si prestano ad accoglimento), va, poi, escluso che l’esercizio del potere, sostanziatosi nell’adozione del provvedimento gravato dinanzi al T.A.R. del -OMISSIS-, fosse (come dall’appellante sostenuto) almeno parzialmente “vincolato” dalla valenza conformativa della pronunzia, precedentemente inter partes resa dallo stesso Tribunale.
3.1 Si tratta, in particolare, della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale era stato accolto un primo ricorso, dall’odierno appellante proposto avverso il diniego di riammissione in servizio.
Le motivazioni della decisione in rassegna:
– dato atto che, “contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la riammissione in servizio non è un diritto dell’interessato subordinato alla mera vacanza del posto in organico ma è oggetto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso”, con conseguente valutazione avente “ad oggetto l’esistenza dell’interesse dell’amministrazione ad avvalersi ancora della prestazione del dipendente cessato”,
– e rilevato che “nella fattispecie il venir meno di tale interesse è stato desunto automaticamente dal decorso del limite dei cinque anni che, secondo l’amministrazione, comproverebbe ex se la perdita di professionalità del ricorrente”;
hanno ritenuto illogico l'”iter motivazionale… in quanto il limite temporale richiamato dall’amministrazione non è previsto dalla normativa vigente né comprova in maniera idonea l’esistenza della circostanza (perdita di professionalità ) posta dal Ministero a fondamento del gravato diniego”.
In ragione della rilevata pretermissione della “necessaria valutazione dell’interesse pubblico e delle condizioni… alla cui esistenza è subordinata la riammissione del dipendente cessato dal servizio”, il giudice di prime cure ha dato atto dell’esigenza che, “ai fini della riammissione, l’amministrazione effettui un’approfondita e pertinente valutazione della fattispecie ed eviti illogiche generalizzazioni sulla base di criteri stabiliti ex ante che possono presentarsi non conferenti con il caso concreto”.
Quanto, da ultimo, all’attitudine conformativa promanante dalla illustrata pronunzia, lo stesso Tribunale ha riservato all’Amministrazione, in sede di rinnovato esercizio del potere, l’adozione delle conseguenti determinazioni, “sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza”.
3.2 Escluso che le indicazioni dalla decisione di che trattasi promananti rivelino carattere “vincolante”, fuori dall’indicato obbligo di esternare adeguato apparato motivazionale, diverso dalla mera evocazione della consumazione del quinquennio dalla data di cessazione dal servizio del dipendente che abbia chiesto la riammissione, non può omettere il Collegio dal dare atto come tale onere sia stato pienamente soddisfatto:
– non solo attraverso l’esplicitazione di una motivazione diversa, rispetto a quella a correda della prima determinazione;
– ma anche, e soprattutto, a mezzo dell’esplicitazione di oggettive e comprovate circostanze aventi obiettivo rilievo ostativo alla riammissione in servizio; e, comunque, oggetto di una valutazione indenne da mende sotto i profili della logicità, del travisamento e/o non corretto apprezzamento dei fatti.
4. La constatata infondatezza delle doglianze articolate con il presente appello, ne impone la reiezione, con riveniente conferma della gravata sentenza di primo grado.
Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 13 luglio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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