Provvedimento di chiusura dell’amministrazione di sostegno

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7241.

La massima estrapolata:

In tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell’amministrazione di sostegno, ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice “a quo”, avendo l’impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all’esito di un procedimento unilaterale in cui l’unica parte necessaria è il beneficiario dell’amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del P.M. non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario, costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilità dell’impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedimenti con pluralità di parti, e non è estensibile al procedimento in esame, nel quale non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il P.M.

Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7241

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Amministrazione di sostegno – Detenuto – Cessazione della misura – Stato di interdizione legale – Incompatibilità – Reclamo – Competenza territoriale – Radicamento – Riferimento alla dimora abituale del beneficiario prima dell’inizio dello stato detentivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13982/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), da se’ medesimo rappresentato e difeso, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
per regolamento di competenza avverso il provvedimento comunicato 111 aprile 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 dal Consigliere Mercolino Guido;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CAPASSO Lucio, che ha chiesto disporsi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del Tribunale di Parma, ed in subordine la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con decreto del 29 novembre 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Parma ha disposto la cessazione dell’amministrazione di sostegno aperta in via provvisoria nei confronti di (OMISSIS), gia’ detenuto presso la Casa di reclusione di Parma e successivamente trasferito presso la Casa di reclusione di (OMISSIS) (MI), osservando che la misura doveva ritenersi inutiliter data, in quanto il beneficiario si trovava in stato d’interdizione legale, la quale risulta incompatibile con l’amministrazione di sostegno, coprendo ogni area di autonomia dell’interessato ed attribuendo al tutore la piena rappresentanza dell’interdetto, fatta eccezione per gli atti c.d. personalissimi;
che, con atto depositato presso la Direzione della Casa di reclusione dio (OMISSIS) il 18 aprile 2019 e trasmesso in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, l’ (OMISSIS) ha proposto istanza di regolamento di competenza, assumendo di aver interposto reclamo avverso il predetto decreto dinanzi al Tribunale di Parma, senza che si procedesse all’instaurazione di una regolare procedura ed alla notifica del relativo provvedimento, ma precisando di aver ricevuto in data 11 aprile 2019 comunicazione dell’avvenuta trasmissione del fascicolo al Tribunale di Milano “per presunta competenza”, e chiedendo quindi la determinazione del giudice competente a pronunciare sul reclamo o, in subordine, il riconoscimento del carattere vincolante del domicilio eletto;
che gl’intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Considerato, in ordine all’ammissibilita’ del regolamento, che la relativa istanza puo’ essere validamente sottoscritta non solo dal difensore al quale sia stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, o da un procuratore legale non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ma anche, come nella specie, dalla parte personalmente, nelle ipotesi in cui la stessa sia autorizzata a difendersi in proprio, ai sensi dell’articolo 82 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 11/09/1990, n. 9347);
che tra le predette ipotesi devono esseri inclusi anche i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, i quali si distinguono, per natura, struttura e funzione, da quelli d’interdizione o inabilitazione, e non richiedono pertanto il ministero del difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l’individuazione dei singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali e’ richiesto l’intervento dell’amministratore, e non incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2013, n. 6861; 29/11/2006, n. 25366);
che ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al Procuratore della Repubblica presso il Giudice a quo, avendo l’impugnazione ad oggetto un provvedimento di chiusura dell’amministrazione di sostegno, emesso all’esito di un procedimento unilaterale, in cui l’unica parte necessaria e’ rappresentata dal beneficiario dell’amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del Pubblico Ministero non comporta la pretermissione di un litis-consorte necessario (cfr. Cass., Sez. VI, 25/07/2014, n. 17032; Cass., Sez. I, 5/06/2013, n. 14190);
che la notificazione del ricorso costituisce un requisito di ammissibilita’ dell’impugnazione riferibile esclusivamente ai giudizi contenziosi o comunque ai procedimenti con pluralita’ di parti, e non suscettibile di estensione ai procedimenti come quello in esame, nei quali non sia individuabile un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il Pubblico Ministero (cfr. Cass., Sez. I, 20/04/2005, n. 8291; 27/04/2002, n. 6167);
che parimenti irrilevante deve considerarsi il mancato deposito del provvedimento impugnato, trattandosi di un’omissione che non comporta l’improcedibilita’ dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, qualora, come nella specie, il provvedimento risulti comunque nella disponibilita’ del giudice ad quem, in quanto acquisito attraverso l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 2/05/2017, n. 10648);
che nella specie, d’altronde, non vi e’ alcuna certezza che il predetto provvedimento sia stato formalmente emesso, avendo il ricorrente prodotto copia della comunicazione effettuata dall’Ufficio volontaria giurisdizione del Tribunale di Parma il 29 marzo 2019 a mezzo di posta elettronica, nella quale si da’ notizia soltanto dell’avvenuta trasmissione al Tribunale di Milano del fascicolo relativo all’amministrazione di sostegno e della relativa data (28 gennaio 2019), ma non si fa alcun riferimento ad un provvedimento emesso dal Giudice competente a provvedere in ordine al reclamo;
che nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto nella requisitoria del Procuratore generale, la mancata emissione di tale provvedimento non consentirebbe comunque di escludere l’ammissibilita’ del regolamento di competenza, ai fini della quale deve ritenersi sufficiente anche la mera trasmissione del fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro, con finalita’ di dismissione della propria competenza, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la stessa sia stata disposta in via meramente amministrativa, anziche’ mediante un provvedimento giudiziario (cfr. 12/04/2016, n. 7160; Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23169; Cass., Sez. I, 11/02/2005, n. 2877);
che a sostegno dell’istanza il ricorrente denuncia l’abnormita’ del provvedimento impugnato, affermando che, indipendentemente dalla genericita’ della comunicazione, la competenza a pronunciare sul reclamo da lui proposto avverso il decreto del Giudice tutelare non spetta al Tribunale nel cui circondario e’ situato il luogo di attuale detenzione, ma al collegio del Tribunale cui appartiene il Giudice che lo ha pronunciato;
che il ricorrente richiama inoltre l’ordinanza emessa da questa Corte il 17 gennaio 2017, n. 1031, con cui e’ stata dichiarata la competenza del Tribunale di Parma in ordine all’apertura della tutela, osservando che tale competenza non puo’ subire modificazioni per effetto del mutamento del luogo di detenzione, in quanto quest’ultimo non ha avuto carattere volontario, essendo rimasta immutata la sua residenza anagrafica ed avendo egli eletto domicilio in Reggio Emilia;
che il ricorso e’ fondato;
che dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente, gia’ detenuto presso la Casa di reclusione di Parma, era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno dal Giudice tutelare del Tribunale di quella citta’, il quale, con successivo decreto del 29 novembre 2018, ha disposto la cessazione della predetta misura, rilevando che il beneficiario risultava in stato d’interdizione legale, e ritenendo incompatibili le due misure di protezione;
che il reclamo avverso il predetto provvedimento, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Parma, non e’ stato esaminato da quest’ultimo, il quale ha disposto la trasmissione del relativo fascicolo al Tribunale di Milano, in conseguenza dell’avvenuto trasferimento dell’ (OMISSIS) alla Casa di reclusione di (OMISSIS);
che, in tema di amministrazione di sostegno, questa Corte ha ripetutamente affermato che la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario (coincidente, salvo prova contraria, con la sua residenza, ovverosia con il luogo in cui si trova la sede principale dei suoi affari ed interessi), in considerazione della necessita’ che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera piu’ efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore;
che e’ stato altresi’ precisato che in tale materia non (OMISSIS) il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, deve tenersi conto del luogo in cui il beneficiario ha la sua dimora abituale nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze (cfr. Cass., Sez. VI, 11/10/2017, n. 23772; 17/04/ 2013, n. 9389);
che tuttavia, ove il beneficiario della misura si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza va riconosciuta al giudice del luogo in cui egli aveva la sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza nel luogo in cui e’ posta la sede principale degl’interessi e degli affari della persona, dal momento che tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo, la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l’interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora (cfr. in tema d’interdizione legale, Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12453; 28/01/2016, n. 1631; 12/10/2015, n. 20471);
che, in applicazione dei predetti criteri, il giudice competente a decidere in ordine al reclamo proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di cessazione dell’amministrazione di sostegno dev’essere individuato nel Tribunale di Parma, emergendo dalla documentazione prodotta che nella medesima citta’ il ricorrente aveva la propria residenza in epoca anteriore all’inizio dello stato di detenzione, e non risultando che la sede principale dei suoi affari ed interessi sia mutata per effetto della sottoposizione alla pena detentiva, ed in particolare a seguito del suo trasferimento alla Casa di reclusione di (OMISSIS);
che nel medesimo senso depone il rilievo di ordine generale secondo cui la competenza a provvedere in ordine all’impugnazione di un provvedimento spetta ordinariamente al giudice di grado superiore nella cui circoscrizione territoriale ha sede quello che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possano assumere rilievo eventuali mutamenti della situazione di fatto sopravvenuti nel corso del procedimento;
che il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Parma, al quale la causa va rinviata per la prosecuzione del procedimento.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Parma, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell’ordinanza, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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