Provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga l’istanza difensiva

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 aprile 2020, n. 12691.

Massima estrapolata:

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga l’istanza difensiva, formulata prima della discussione in funzione dell’eventuale richiesta di riti alternativi, di acquisire agli atti relazioni di consulenze tecniche, atteso che (come ritenuto da Corte Cost., n. 238 del 1991) la facoltà riconosciuta dall’art. 121 cod. proc. pen. a difensori e parti di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento si applica sia nel corso delle indagini sia nel corso dell’udienza preliminare e che, a detta udienza, stante l’art. 421, comma 3, cod. proc. pen., la discussione può svolgersi anche sulla base di atti e documenti – previamente acquisiti – non contenuti nel fascicolo tramesso a norma dell’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., compresi, dunque, quelli prodotti dalle parti in contraddittorio.

Sentenza 22 aprile 2020, n. 12691

Data udienza 11 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Omicidio, maltrattamenti e reati in materia di armi – Capacità di intendere e di volere dell’imputato – Valutazione di merito – Rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato – Erroneità – Obbligo del giudice di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p. – Valutazione “ex ante” dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta – Lacunosità della motivazione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. COCOMELLO Assunta;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore;
L’avvocato (OMISSIS) conclude per il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni scritte e la nota spese per tutte le parti oggi rappresentate;
L’avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 28 novembre 2018, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza resa il 9 novembre 2016 dalla Corte di assise di Locri nei confronti di (OMISSIS).
1.1. Il giudice di primo grado aveva giudicato l’imputato in ordine ai seguenti reati:
A) omicidio della moglie (OMISSIS), commesso in (OMISSIS), aggravato dalla premeditazione e dall’averlo commesso contro il coniuge in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia;
B) detenzione illegale di una pistola cal. 7,65, stessi tempo e luogo;
C) porto illegale in luogo pubblico della suddetta pistola, stessi tempo e luogo;
D) maltrattamenti in famiglia in danno della moglie (OMISSIS), consistiti nella sottoposizione della medesima a continue percosse, minacce di morte, umiliazioni, vessazioni e soprusi, dettagliatamente descritti in rubrica, in (OMISSIS);
E) violenza sessuale in danno della moglie (OMISSIS) fino al (OMISSIS);
F) detenzione di un’arma comune da sparo nell’anno (OMISSIS);
G) porto illegale di un’arma comune da sparo nell’anno (OMISSIS);
H) violenza privata aggravata per aver puntato nel corso del (OMISSIS) la suddetta pistola alla testa di (OMISSIS) intimandole di non uscire di casa, costringendola a restare all’interno della sua abitazione.
All’esito del relativo giudizio, la Corte di assise aveva assolto (OMISSIS) dai reati sub G) e sub H), per insussistenza del fatto, e aveva dichiarato l’imputato colpevole dei restanti reati a lui contestati, avvinti in continuazione, condannandolo alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, con l’applicazione delle pene accessorie di legge e della misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di anni tre, nonche’ al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), nella misura di Euro 200.000,00 ciascuno, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella misura di Euro 250.000,00 ciascuno, (OMISSIS) ed (OMISSIS), nella misura di Euro 50.000,00 ciascuno.
1.2. La Corte di assise di appello, decidendo sulle impugnazioni proposte dall’imputato e, per le statuizioni civili, da (OMISSIS), ha assolto (OMISSIS) dal reato di violenza sessuale in danno della moglie (OMISSIS) fino al (OMISSIS) (capo E) e di detenzione di un’arma comune da sparo nell’anno (OMISSIS) (capo F), per insussistenza del fatto, e, con riferimento agli altri reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute, esclusa la premeditazione, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) in anni ventisei di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena principale e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonche’, accogliendo l’appello della parte civile (OMISSIS), ha condannato (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore del suddetto appellante, da liquidarsi in separata sede.
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale – sulla questione relativa alla mancata acquisizione nel corso dell’udienza preliminare delle relazioni di consulenza tecnica offerte dalla difesa dell’imputato e sulle conseguenze trattene dalla difesa stessa in punto di mancata ammissione dell’imputato al rito abbreviato condizionato – ha ritenuto che la scelta del G.u.p. di negare alla difesa l’acquisizione agli atti delle consulenze tecniche di parte, fosse da considerarsi erronea, sebbene non tale da dar luogo a un provvedimento abnorme, in ogni caso non idoneo a inficiare il diniego dell’ammissione al rito abbreviato, con conseguente conferma dell’esclusione della riduzione della pena richiesta dall’imputato nei gradi di merito.
Inoltre, la Corte territoriale, dopo le dichiarazioni auto-accusatorie in merito all’omicidio fatte dall’imputato, con la disposizione di ulteriore perizia psichiatrica collegiale, e dopo la valutazione di tutti gli elementi acquisiti, ha concluso che nulla consente di affermare che l’imputato abbia commesso l’omicidio in stato di compromessa capacita’ di intendere e di volere.
I giudici di appello hanno, infine, ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando adeguata la valutazione di equivalenza delle stesse in rapporto alle accertate aggravanti.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento e formulando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli articoli 111 Cost., articoli 327-bis e 391-octies c.p.p. e articolo 6 CEDU.
In antinomia con il richiamato quadro normativo, il G.u.p. aveva, secondo il ricorrente, ritenuto non acquisibili le consulenze tecniche compendiate nel fascicolo delle indagini difensive, dando in pari tempo ingresso agli altri atti e documenti offerti, ivi inclusi i verbali di sommarie informazioni testimoniali, pure prodotti dalla difesa, perche’ avevano formato oggetto del consenso delle parti, cosi’ omettendo di considerare che a disciplinare la fattispecie avrebbe dovuto valere l’articolo 391-octies, in relazione all’articolo 438, non l’articolo 422 c.p.p., avendo l’ordinamento, con la L. n. 397 del 2000, equiparato il fascicolo del difensore al fascicolo del P.m., sicche’ entrambi avrebbero dovuto essere acquisiti dal G.u.p., impregiudicata la valutazione di utilizzabilita’ e rilevanza degli atti in essi contenuti, stante l’assodata equiparabilita’ degli elementi di prova raccolti dal difensore con quelli raccolti dal pubblico ministero, sia ai fini dell’acquisizione, sia ai fini dell’utilizzazione, questo d’altronde essendo l’unico modo per rispettare il principio di equita’ processuale espresso dall’articolo 6 CEDU, con i suoi corollari in tema di parita’ delle armi, diritto alla prova al contraddittorio, diritto di non autoincriminarsi, diritto alla ragionevole durata del processo e diritto a un’interpretazione certa e prevedibile delle norme.
Il ricorrente, su tale base, sostiene che dovendo essere effettuata la scelta del rito prima delle conclusioni innanzi al G.u.p., all’imputato avrebbe dovuto consentirsi di depositare il fascicolo delle proprie prove per l’esercizio del suo diritto di difesa, sia in vista della scelta eventuale del rito alternativo, sia in vista dell’eventuale celebrazione del processo ordinario: pertanto, la decisione di non ammettere una parte delle indagini difensive, ossia le consulenze tecniche, sull’erroneo presupposto che esse non potessero annoverarsi fra gli atti e documenti di cui all’articolo 421 c.p.p., comma 3, aveva vulnerato il diritto di difesa impedendo all’imputato di scegliere il rito abbreviato secco, tanto piu’ che era stata acquisita la prova costituita dal supporto informatico contenente la registrazione delle dichiarazioni del minore (OMISSIS); se fossero state ammesse anche le relazioni di consulenza tecnica in quella fase, l’imputato avrebbe potuto valutare in assoluta tranquillita’ la scelta del rito, ivi incluso l’abbreviato secco, non essendo necessaria in quel caso un’ulteriore istruttoria dibattimentale, soltanto il contenuto di quelle consulenze avendo consentito a (OMISSIS) di colmare le lacune relative ai reali rapporti fra i coniugi, alla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato prima e al momento del fatto, alle modalita’ del fatto di omicidio e all’inattendibilita’ sia della deposizione della nonna materna, sia della registrazione vocale del piccolo (OMISSIS), registrazione che poi la sentenza di primo grado aveva ritenuto non attendibile escludendo che l’omicidio fosse avvenuto davanti al piccolo (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano la violazione del quadro normativo gia’ indicato nonche’ il vizio di motivazione, con la corrispondente prospettazione della questione di legittimita’ costituzionale.
2.2.1. Specificato che l’effetto dell’erronea decisione del G.u.p. era stata l’opzione dell’imputato per la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’integrazione probatoria dei profili processuali a cui si riferivano le consulenze non ammesse, finalizzate a colmare l’esito carente delle indagini dell’ufficio del P.m., con riferimento alle circostanze oggetto dei capi di imputazione, in primo luogo alle condizioni psichiatriche di (OMISSIS), e che il G.u.p. aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, da un lato, ritenendo che alcune tra le prove prospettate non fossero necessarie e, dall’altro, che la richiesta di integrazione probatoria fosse riferita al solo delitto di omicidio, non anche alle altre contestazioni di cui alla rubrica, la difesa sottolinea che in questo provvedimento il giudice procedente non aveva indicato quali fossero le prove non necessarie: se lo avesse fatto avrebbe permesso all’imputato di riformulare la richiesta di rito abbreviato condizionato in termini diversi. Sicche’ a (OMISSIS) non era restata altra scelta che optare per il rito ordinario, mentre avrebbe avuto diritto, se si fosse dato accesso all’acquisizione doverosa dell’intero esito delle investigazioni difensive, ad essere ammesso all’abbreviato non condizionato.
2.2.2. Riproposta l’istanza di giudizio abbreviato condizionato innanzi alla Corte di assise di Locri, la Corte l’aveva rigettata sul presupposto che la sola richiesta di audizione del minore (OMISSIS) fosse da ritenersi superflua ai fini del decidere, ma l’imputato non aveva potuto proporre la richiesta di abbreviato condizionato in termini diversi stante l’evidente sbarramento segnato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Peraltro, non si era considerato che le relazioni di consulenza tecnica della difesa a firma congiunta dei proff. (OMISSIS) e (OMISSIS) erano finalizzate a dimostrare che le dichiarazioni di (OMISSIS), contenute nel supporto informatico prodotto dalla parte civile, erano frutto di suggestione infantile e interferenza degli adulti, sicche’ la richiesta di audizione del minore era stata determinata dalla necessita’ di colmare la lacuna aperta dalla mancata acquisizione della suddetta consulenza: pertanto, se il G.u.p. non avesse precluso l’ingresso negli atti delle consulenze, la difesa avrebbe potuto corrispondentemente calibrare l’istanza di ammissione al rito a prova contratta e, quindi, la Corte di assise avrebbe ammesso la richiesta, come riproposta.
Essendo stata costretta, la difesa dell’imputato, a formulare la richiesta di rito abbreviato condizionato dall’erroneo provvedimento emesso dal G.u.p., che non aveva nemmeno specificato la prova ritenuta superflua ai fini del decidere, la necessita’ – imposta dall’articolo 438 c.p.p. – di riproporre la richiesta innanzi al giudice del dibattimento negli stessi termini aveva determinato l’effetto che, per fatto non riferibile all’imputato, la suindicata norma aveva impedito a quest’ultimo la possibilita’ di riformulare la richiesta di rito abbreviato.
Tale disciplina – sostiene la difesa, riproponendo la questione gia’ formulata innanzi alla Corte di assise – appare contrastare con gli articoli 2, 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la facolta’ per l’imputato di riproporre innanzi al giudice di primo grado la richiesta di definizione del processo con le forme di rito abbreviato in termini diversi rispetto a quelli contenuti nella richiesta precedentemente proposta innanzi al G.u.p., qualora la precedente formulazione, non accolta, sia dovuta a causa non imputabile all’imputato richiedente, e nella parte in cui non prevede che, in tal caso, sia comunque da applicarsi all’imputato la diminuzione di pena prevista per la scelta del rito abbreviato.
2.3. Con il terzo motivo, si prospetta mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di omessa concessione della riduzione di pena per la scelta del rito.
Il ricorrente ribadisce che sia il giudice di primo grado, sia la Corte di assise di appello hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della pena, dedotta anche in secondo grado con specifico motivo: i giudici di merito non hanno condiviso la sopra indicata decisione del G.u.p., che aveva compromesso il diritto di difesa e il prosieguo del processo, prendendo atto che la richiesta di rito abbreviato condizionato al sopra richiamato ampio panorama istruttorio era stata il frutto di un meccanismo di reazione all’errore del giudice procedente, ma, sostiene la difesa, essi hanno mancato di sanare il vulnus arrecato all’imputato adottando la riduzione di pena prevista dall’articolo 442 c.p.p..
Eppure, le prove a cui era stato subordinato il rito a prova contratta si erano dimostrate necessarie ai fini della decisione, giacche’ lo sviluppo dibattimentale aveva avuto ad oggetto esattamente gli argomenti di prova emergenti dal fascicolo delle indagini difensive (i rapporti fra i coniugi, le conversazioni Facebook e vocali tra loro, le modalita’ esecutive del reato, la presenza o meno del piccolo (OMISSIS) all’atto della sua perpetrazione, le condizioni psichiatriche dell’imputato al momento del fatto), sicche’, dando seguito al chiaro insegnamento della Corte costituzionale sul tema, i giudici di merito, in esito al dibattimento, avrebbe dovuto sindacare diversamente la decisione del G.u.p., riconosciuta come erronea, ritenere che il processo avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti, secondo la richiesta di giudizio abbreviato, e, di conseguenza, applicare la riduzione di pena.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta di vizio della motivazione e travisamento probatorio in relazione agli accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si e’ attenuta a esatta metodologia nel valutare l’affidabilita’ delle informazioni scientifiche utilizzate per la decisione sul punto.
In particolare, l’esito raggiunto dai giudici di merito viene ritenuto dalla difesa come l’effetto di una motivazione contraddittoria rispetto alla realta’ processuale e di travisamento della prova. Premesso che il risultato della prova scientifica si puo’ ritenere attendibile soltanto dopo il controllo giudiziale riguardante l’attendibilita’ soggettiva di chi lo sostiene, la scientificita’ del metodo adoperato, il margine di errore accettabile e l’obiettiva valenza e attendibilita’ dell’esito conseguito, la Corte di assise di appello, nella prospettazione della difesa dell’imputato, ha finito per non rispondere alle aspre critiche formulate con l’atto di appello svolgendo argomentazioni prive di efficacia dimostrativa e offrendo un ragionamento sostanzialmente fbttizio, senza verificare se i metodi utilizzati e le acquisizioni scientifiche sottese all’analisi peritale trovassero il consenso della comunita’ scientifica di riferimento e fossero quelle generalmente piu’ accolte.
Inoltre, l’accertamento condotto dai periti non si era basato sul presupposto costituito da un idoneo metodo scientifico, essendosi l’attivita’ esaurita, peraltro, nel solo colloquio clinico, non validato da adeguati riferimenti alla letteratura specialistica, anche per la carenza di qualsivoglia riferimento bibliografico, mentre la consulenza tecnica della difesa aveva sottolineato che la procedura del colloquio clinico comporta un tasso di errore del 45%.
Anche nell’adesione alle conclusioni dei periti sulla valutazione delle affermazioni di (OMISSIS) – sottolinea la difesa – la motivazione della sentenza impugnata e’ contraddittoria, avendo essa, in un punto, considerato pienamente credibili le dichiarazioni confessorie dell’imputato, ritenuto lucido ed esente da vizio di mente, e avendole poi, in altro punto, reputate inverosimili.
Ancora, la motivazione viene prospettata come apparente, fino a sfociare nel travisamento probatorio nella parte in cui mira a svalutare la critica svolta dai consulenti della difesa, e omissiva nella valutazione di elementi decisivi che avrebbero disarticolato il ragionamento probatorio svolto.
In primo luogo, la deposizione del prof. (OMISSIS) (all’udienza del 3 ottobre 2018), arricchita dallo studio dell’Universita’ di Pisa allegato ai motivi aggiunti in appello, aveva chiarito l’influenza della disfunzione del lobo frontale sulla capacita’ di intendere e di volere: elemento da cui l’ausiliare, sulla scorta del Wisconzin Card Sorting Test, aveva tratto la conclusione che, quando aveva visto sorgere il suo sospetto alimentato dal delirio, in assenza di adeguato funzionamento del lobo frontale, (OMISSIS) aveva aggredito mortalmente la moglie.
Poi, la testimonianza del perito prof. (OMISSIS) (alla stessa udienza) aveva fatto emergere l’evidente contrasto tra le affermazioni contraddittorie sue e, in genere, dei periti sulle cause del delirio di gelosia e gli studi compendiati nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Menta Disorders): il perito si era limitato a sostenere che la gelosia molto marcata nutrita da (OMISSIS) non era trasmodata in delirio, per diagnosticare il quale avrebbe dovuto raggiungersi la certezza, non il dubbio del delirio, sia pure ossessivo, mentre gli studi piu’ avanzati avevano fatto emergere che gli individui con questo disturbo possono essere gelosi in modo patologico, sospettando, senza giustificazione adeguata, l’infedelta’ del partner e finendo per mettere costantemente in discussione e in dubbio le sue intenzioni e la sua fedelta’.
Ancora, la deposizione del perito (OMISSIS), anche quando aveva analizzato gli sms intercorsi tra (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva palesato – aggiunge la difesa – l’errore percettivo in cui era caduto, dato che aveva trascurato una serie di messaggi in cui l’uomo accusava la moglie di avergli rovinato la vita.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti.
La Corte di assise di appello, sostiene la difesa, si e’ limitata a far riferimento al fatto che lo stato patologico di (OMISSIS) sussisteva anche in epoca antecedente al fatto, ma in effetti non ha analizzato completamente la patologia gravante l’imputato, alla quale la relazione peritale pure aveva riconosciuto un ruolo dinamico nella consumazione del reato: in questa prospettiva, l’avere, da parte dei giudici di merito, indicato gli elementi rilevanti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non li ha esonerati dal valutare quegli elementi nella loro interezza per la formulazione del giudizio di comparazione e di tale verifica, nella sentenza impugnata, non e’ dato rinvenire traccia.
3. Con memoria successivamente depositata in data 26 novembre 2019, la difesa di (OMISSIS) ha aggiunto motivi nuovi svolgendo considerazioni inerenti ai primi tre motivi del ricorso, circa la dedotta violazione degli articoli 327-bis e 391-octies c.p.p. e al corrispondente vizio di motivazione.
Con particolare riferimento al diritto dell’imputato alla completezza del fascicolo processuale pervenuto all’esame del G.u.p., esso, per le considerazioni gia’ svolte nell’impugnazione principale, era stato vulnerato nel caso in esame e compete al giudice di legittimita’ – sottolinea la difesa – riconoscere il suddetto diritto dell’imputato alla completezza del fascicolo delle indagini preliminari ex articolo 421-bis c.p.p., sin dall’inizio del processo, per potersi determinare nei tempi stabiliti dal codice di rito, diritto che rinviene la sua speculare conferma nel principio di obbligatorieta’ dell’azione penale espresso dall’articolo 112 Cost., che impone al pubblico ministero un percorso investigativo esaustivo quanto alla individuazione e raccolta dei mezzi di prova, cosi’ che l’imputato all’udienza preliminare possa valutare se accedere o meno ai riti alternativi.
Nella prospettiva cosi’ segnalata, il ricorrente osserva che la completezza e’ un valore a garanzia di tutti i soggetti del processo e la difesa e’ stata dotata del potere di innescare, con le indagini difensive,, gli strumenti propri per versare i risultati della sua iniziativa probatoria agli atti del pubblico ministero, anche grazie alla disciplina dettata dalla L. n. 397 del 2000.
Di conseguenza, si argomenta, la presentazione al giudice degli elementi raccolti dal difensore a favore del proprio assistito ne implica, oltre all’acquisizione, anche la valutazione: cio’ conferma l’illegittimita’ del provvedimento del G.u.p. che non aveva ammesso e, quindi, non aveva valutato le prove costituite dalle consulenze tecniche offerte dalla difesa, in assoluta antinomia con gli articoli 327-bis e 392-octies c.p.p., determinando l’effetto che l’imputato – non avendo potuto contare su quelle prove e avendo, per contro, visto acquisire una prova a carico inattendibile, quale la registrazione del minore (OMISSIS) – era stato privato della possibilita’ di scegliere consapevolmente il rito abbreviato non condizionato.
4. Il difensore delle parti civili (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di tutore e curatore dei minori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) ha prospettato il rigetto del ricorso.
5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto, esclusa l’ammissibilita’ delle questioni non sollevate con i motivi di appello, rispetto alla mancata ammissione di (OMISSIS) al rito abbreviato condizionato l’unico rimedio possibile ammesso dall’ordinamento sarebbe stato quello di computare la diminuente per il rito, ove all’esito del dibattimento fosse stato accertato che il rigetto dell’ammissione al rito a prova contratta era stato frutto di valutazione erronea, tale conclusione non potendo, pero’, ritenersi raggiunta, avendo i giudici di merito rilevato che una delle prove a cui era stato subordinato il rito stesso, ossia l’escussione del minorenne (OMISSIS), non costituiva prova necessaria, mentre, sia con riferimento alla ritenuta capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, conclusione congruamente basata sull’esito della perizia psichiatrica collegiale, sia con riferimento alla restante valutazione dosimetrica inerente al trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata non si presterebbe a fondata censura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il ricorso proposto da (OMISSIS) si connoti per l’infondatezza della quarta e della quinta doglianza, mentre, con riferimento alle prime tre doglianze, l’impugnazione appare fondata con essenziale riferimento alla parte di esse, che e’ stata ripresa da vari angoli visuali e assorbe le altre, inerente al vizio della motivazione resa dai giudici di appello per supportare il diniego della riduzione per il diniego dell’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato.
2. Va, in via pregiudiziale, rilevata la tardivita’ della memoria difensiva, pure richiamata in parte narrativa, contenente motivi aggiunti depositata dalla difesa dell’imputato il 26 novembre 2019 in relazione all’udienza di discussione dell’11 dicembre 2019: la sua produzione, infatti, non ha rispettato il termine di quindici giorni – da intendersi liberi – stabilito dall’articolo 611 c.p.p. applicabile anche ai procedimenti trattati in udienza pubblica.
Sull’argomento, infatti, e’ stato chiarito – e va ribadito – che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’articolo 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, e’ applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri’, Rv. 259618)
Quanto al modo di computo del termine sulla premessa che la regola di cui all’articolo 172 c.p.p., comma 5, secondo la quale, quando e’ stabilito soltanto il momento finale, le unita’ di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere, implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine stabilito dall’articolo 585 c.p.c., comma 4, fissato fino a quindici giorni prima dell’udienza) – deve ritenersi che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza, previsti dall’articolo 611 c.p.p., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673).
Della suddetta memoria, in conclusione, non puo’ tenersi conto.
3. Per quanto concerne l’esame del quarto motivo, avente priorita’ logica, rileva premettere che la Corte territoriale, in merito alla sussistenza della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, ha, in primo luogo, riepilogato gli snodi procedimentali che hanno contrassegnato l’approfondimento di questo tema, ricordando, in particolare, all’esito dei contributi forniti dai consulenti dell’imputato (fra cui, il prof. (OMISSIS)) e delle parti civili (Dott. (OMISSIS)), la perizia collegiale disposta dai giudici di primo grado (espletata dai Dott. (OMISSIS) e (OMISSIS)), la convocazione di questi periti anche nel corso della rinnovazione dibattimentale del giudizio di appello (ripetuta, quella del Dott. (OMISSIS)), l’esame dei consulenti tecnici di parte, fra cui i proff. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ del Dott. (OMISSIS), che aveva (da ultimo, dopo i Dott. (OMISSIS) e (OMISSIS)) avuto in cura Giuseppe (OMISSIS), e – dopo le dichiarazioni auto-accusatorie rese dall’imputato – la disposizione della nuova perizia psichiatrica collegiale, espletata dal prof. (OMISSIS) e dalla Dott. (OMISSIS), e il successivo, nuovo esame dei consulenti di parte, fra cui la Dott. (OMISSIS).
Indi, condensando gli esiti di questa articolata serie di approfondimenti specialistici, recependo il responso dei periti di primo e di secondo grado, la Corte di assise di appello ha concluso nel senso che gli elementi emersi non consentono di suffragare la tesi difensiva secondo cui l’omicidio sarebbe stato commesso dall’imputato in condizione di diminuita capacita’ di intendere o di volere.
I giudici di appello hanno preso atto che i periti nominati dopo le dichiarazioni auto-accusatorie dell’imputato hanno, in sintesi conclusiva, affermato che (OMISSIS), al momento dell’omicidio, presentava una condizione di sofferenza mentale dovuta a un particolare assetto personologico caratterizzato da una fragile autostima, una marcata instabilita’ emotiva, con sintomi ansiosi, depressivi, sensi di vergogna e inadeguatezza, una chiara difficolta’ nel porsi e raggiungere delle mete personali, accompagnata da marcate manifestazioni psicasteniche, senza pero’ che siano emersi elementi concreti che possano condurre alla conclusione della carente o anche soltanto ridotta capacita’ di intendere e di volere al momento del fatto.
Sono state, infatti, riscontrate la presenza di un ricordo nitido del suo stato mentale dominato dalla rabbia e dalla frustrazione, nonche’ l’assenza di scivolamenti psicotici o di un significativo restringimento del campo della coscienza, oltre che la presenza, al contrario, di un comportamento sostanzialmente organizzato, con la specificazione che le dichiarazioni sincere rese dall’imputato relativamente alla sua scarsissima adesione alla terapia farmacologica portano all’esclusione decisa della stessa possibile condizione di scompenso dovuta alla sospensione dei farmaci a lui prescritti.
Si constata, inoltre, che la Corte di merito non ha mancato di analizzare le considerazioni peritali in relazione alle critiche mosse dai consulenti di parte, le cui posizioni sono state distintamente valutate, e ha ritenuto corretta sotto il profilo medico-legale e priva di vizi logici l’analisi svolta dai periti nominati in grado di appello considerando che, sotto il profilo effettuale, tutto il comportamento di (OMISSIS) – come desumibile dai fatti concreti e dall’esito delle indagini esperite – si e’ caratterizzato in termini di organizzazione ed efficacia sul piano criminale e di abilita’ nell’evitare tracce compromettenti, pur essendosi, l’episodio cruento, svolto in tempo circoscritto, determinando una scena del crimine derivante da una fredda esecuzione, gestendo i momenti immediatamente successivi all’omicidio con un notevole controllo della situazione, senza farsi prendere dall’ansia e dalla paura, non evidenziando alcuna condizione delirante al momento del suo ingresso in carcere pochi giorni dopo il fatto, venendo nel tempo successivo diagnosticato dai sanitari penitenziari come portatore di disturbo depressivo ricorrente in fase di compenso, con disturbo dell’adattamento, e non mostrando segni di scompenso nel corso dei colloqui con i familiari.
Il concomitante insieme di questi rilievi ha condotto la Corte territoriale a concludere che nulla consente di affermare che l’imputato abbia commesso l’omicidio in stato di assente e nemmeno di compromessa capacita’ di intendere o di volere.
Contrariamente, quindi, a quanto ha prospettato il ricorrente nella sua doglianza, i giudici di appello – preso atto della non minima novita’ emersa nel corso del secondo grado, quando (OMISSIS), nel dibattimento rinnovato, aveva reso spontanee dichiarazioni confessando di essere l’autore dell’omicidio e spiegando di non avere avuto in precedenza il coraggio di ammettere la propria responsabilita’ – hanno inteso verificare la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato anche alla luce della suindicata sopravvenienza e delle relative implicazioni e hanno condiviso in modo argomentato il responso espresso dal collegio peritale nominato in secondo grado.
In particolare, essi hanno considerato che i suddetti periti non hanno affatto annesso un’importanza preponderante o, comunque, eccessiva al colloquio clinico, avendo invece, gli ausiliari di ufficio, valutato criticamente (come si e’ tratto anche dal riferimento all’approfondito esame a cui era stato sottoposto il perito, prof. (OMISSIS), in contrapposizione alle critiche rivolte dai consulenti di parte, in specie dal prof. (OMISSIS)) il pregresso vissuto di (OMISSIS) mediante la disamina degli elementi oggettivi acquisiti e l’analisi di quelli riferiti dai sanitari curanti, ultimo dei quali il Dott. (OMISSIS).
Circa il materiale costituito dai messaggi scambiati fra l’imputato e la moglie gia’ un anno prima del fatto, che, secondo l’impostazione difensiva, il collegio peritale avrebbe omesso di considerare in modo adeguato stimando che nel loro contenuto fossero riscontrabili gli indicatori del disturbo delirante, i giudici di appello hanno osservato che l’oggetto della deduzione era costituito da pagine estratte dal web nel febbraio 2013, un anno e mezzo prima del fatto, riportanti teorie a dir poco improbabili sulla lettura del pensiero, rispetto alle quali essi hanno escluso, con valutazione di fatto congrua e non illogica, che l’asserita adesione di (OMISSIS) alle medesime nei messaggi in questione inviati alla consorte potesse essere presa alla lettera nel senso di un suo progressivo distacco dalla realta’, dovendo piuttosto quegli sms interpretarsi come momenti di un rapporto fra coniugi costellato da conflitti, provocazioni ed estremizzazioni. Questo argomento si rivela adeguato per destituire di fondamento anche la critica riferita all’intero compendio dei messaggi telefonici suindicati.
Generica e’ poi la censura relativa all’omessa valutazione, nella decisione impugnata, dell’argomento difensivo circa la mancata considerazione delle indicazioni tratte dal consulente di parte, prof. (OMISSIS), in tema di disfunzione del lobo frontale sulla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, in relazione ai criteri del Wisconzin Card Sorting Test.
L’argomento, afferente all’incidenza del delirio di gelosia sulla suddetta capacita’, volto ad accreditare la validita’ scientifica dei test somministrati dai consulenti della difesa, debitamente citato nella decisione (pag. 41), e’ stato superato dalle persuasive e tecnicamente ineccepibili considerazioni peritali inerenti alle specifiche evidenze che hanno imposto, pur in un quadro delineante una generale sofferenza mentale del soggetto, di escludere la presenza in persona di (OMISSIS) di un disturbo delirante di gelosia tale da comportare effetti tangibili sulla sua capacita’ di intendere o di volere.
D’altro canto, il generico riferimento operato nella richiamata e allegata deposizione dell’ausiliare di parte alle alterazioni del lobo frontale e all’esito dei suddetti test non si profila costituire un argomento tale da infirmare le articolate notazioni recepite dalla Corte territoriale convergenti verso la conclusione dell’insussistenza del disturbo delirante nel grado richiesto per la compromissione della capacita’ e, peraltro, si scontra con l’ineludibile rilievo che, muovendo da quello che era il prospettato significato di quegli elementi, gli stessi consulenti di parte hanno dovuto modificare la loro valutazione nel corso del processo e che anche altri contributi apportati dai consulenti di parte – che si erano orientati valorizzando i test ed erano, per quella via, pervenuti ad annettere sostanziale credibilita’ all’iniziale protesta dell’imputato di estraneita’ al fatto – erano risultati, a loro volta, smentiti dalle sopravvenienze processuali.
La struttura solida e coerente del discorso giustificativo offerto dalla Corte di assise di appello in punto di valutazione delle considerazioni svolte dal collegio di ausiliari di ufficio di secondo grado e delle corrispondenti conseguenze in tema di accertamento della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, fondata sull’analisi dettagliata dei contributi specialistici, esitata nella selezione degli esiti scientificamente accreditati e immune da vizi logici, nemmeno viene messa in crisi dall’indistinto raffronto proposto dal ricorrente fra le riflessioni svolte dai giudici di appello sulla scorta delle conclusioni peritali e le diverse affermazioni fatte dall’imputato nel corso processuale, trattandosi in ogni caso di piani fra loro distinti, di guisa che non e’ logicamente corretto prospettare decisive contraddizioni fra quelle affermazioni e i risultati dall’analisi specialistica.
Emerge, in definitiva, che il ragionamento recepito e sviluppato nella sentenza impugnata, oltre alla congrua valorizzazione degli elementi, anche di natura clinica, analizzati dagli ausiliari di ufficio, costituisce retta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalita’, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermita’, con la necessaria precisazione che tale approdo puo’ darsi quando essi siano di consistenza, intensita’ e gravita’ tali da incidere concretamente sulla capacita’ di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, nonche’ a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, non potendo viceversa annettersi rilievo, ai fini dell’imputabilita’, ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalita’ che non presentino i caratteri sopra indicati al pari degli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro piu’ ampio di infermita’ (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339).
In tal senso e’ da ritenere corretta l’affermazione della Corte di assise di appello in virtu’ della quale rivestono rilievo, ai fini qui rilevanti, soltanto quelle turbe della personalita’ di consistenza e gravita’ tali da determinare in concreto una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che, di conseguenza, non puo’ gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore.
Nel caso in esame, al disturbo pure enucleato i giudici di merito non hanno, con spiegazione congrua e logica, annesso rilevanza efficiente in direzione di una qualche decisiva influenza diminuente della capacita’ di intendere o di volere, e meno che mai escludente la stessa, con gli effetti consequenziali.
Acclarata l’adeguatezza e logicita’ della motivazione offerta nella sentenza impugnata sull’argomento della capacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS), non e’ dato in questa sede proporre ulteriori valutazioni afferenti al piano del merito.
L’accertamento della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato costituisce, in tal senso, questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita’ se esaurientemente motivata, anche con il richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170 – 01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410).
Il motivo deve considerarsi, pertanto, infondato nel suo complesso.
4. Per quanto attiene al quinto motivo, va senz’altro disattesa la contestazione del giudizio di comparazione effettuato dai giudici di appello.
Come si e’ ricordato in parte narrativa, dopo aver riconosciuto a (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche, considerate la riscontrata personalita’ debole e la sofferenza psichica dell’imputato, pur non tale da determinarne la riduzione della capacita’ di intendere o di volere, nonche’ la sua determinazione di ammettere, sia pure nel corso dell’appello, la commissione dell’omicidio e gli altri atti suoi di collaborazione processuale, la Corte territoriale ha ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza di queste attenuanti con le accertate aggravanti.
Il richiamo ai criteri di cui all’articolo 133 c.p. – in relazione a cui il complesso esito antigiuridico di cui (OMISSIS) porta la responsabilita’ e’ stato, in modo efficace, qualificato come terribile episodio criminoso, la cui gravita’ e’ stata riferita anche alla fredda determinazione con la quale l’imputato ha stroncato la vita della giovane moglie – e l’evidente spessore delle due circostanze aggravanti poste in bilanciamento con le attenuanti di cui all’articolo 62-bis c.p., ossia l’aver commesso l’omicidio ai danni del coniuge e l’averlo fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia, forniscono immediato e adeguato conto della ragione per la quale la Corte di assise di appello ha esercitato congruamente il potere discrezionale previsto dall’articolo 69 c.p. nel senso dell’equivalenza fra le contrapposte circostanze.
Il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale di valutare le riconosciute circostanze attenuanti nel senso della minusvalenza, dell’equivalenza o della prevalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, deve far riferimento a quello fra gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. al quale abbia stimato doversi attribuire maggiore rilevanza ai fini della decisione adottata, sicche’ deve ritenersi corretta la sentenza che, attenendosi a tale criterio, abbia escluso che le attenuanti generiche applicate possano essere considerate prevalenti per la oggettiva gravita’ dei fatti ascritti all’imputato.
Precisato in tal senso il quadro di elementi congruamente esposto dai giudici di appello, va per il resto richiamato, a conferma dell’inanita’ della doglianza, il condiviso principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita’, qualora esse non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Anche tale motivo va, pertanto, disatteso.
5. L’esame dei primi tre motivi, che per le questioni involte va effettuato in modo unitario, esige di premettere che, secondo la Corte di assise di appello, la scelta del Giudice dell’udienza preliminare di negare alla difesa l’acquisizione agli atti delle consulenze tecniche di parte ha costituito l’esito di una valutazione giuridicamente erronea, sebbene non tale da dar luogo a un provvedimento abnorme.
Tuttavia, i giudici di appello hanno ritenuto che questa determinazione non abbia influenzato la decisione assunta in punto di rigetto dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato, poiche’, con essa, oltre alla produzione dei suddetti elaborati, si era chiesto da parte dell’imputato di sottoporre a esame il piccolo (OMISSIS), ossia un bambino in tenerissima eta’, figlio dello stesso (OMISSIS) e della vittima del reato di omicidio, la cui escussione in udienza era da considerarsi, non soltanto non necessaria, ma del tutto inopportuna in omaggio alle ragioni di tutela del minore gia’ traumatizzato dalla tragedia familiare.
Da tale assunto la Corte territoriale ha tratto la ragione giustificatrice dell’omesso riconoscimento della riduzione per il mancato accesso al rito abbreviato deciso dal primo giudice, approdo che ha confermato con la precisazione che la difesa, dopo il rigetto dell’accesso al rito abbreviato, oltre a poter sollecitare il Giudice dell’udienza preliminare a chiarire quali fra le proprie richieste fossero da ritenersi non necessarie, avrebbe potuto formulare richieste subordinate e contemplare anche la possibilita’ di rinunciare all’esame di (OMISSIS). Inoltre, hanno notato i giudici di appello, l’imputato avrebbe potuto, in ogni caso, utilizzare la facolta’ consentitagli dall’articolo 438 c.p.p., comma 6, di riproporre in termini diversi la richiesta di abbreviato condizionato fino alla formulazione delle conclusioni: e tale assetto normativo non e’ stato considerato dai giudici di appello contrario ai principi costituzionali.
5.1. La motivazione fornita dalla Corte di assise di appello, nella parte relativa alla giustificazione del diniego all’imputato della riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442 c.p.p., alla stregua del sindacato richiesto dalle modificazioni del quadro normativo introdotte dalla Corte costituzionale (con diverse decisioni, ivi inclusa la sentenza n. 169 del 2003), non puo’ ritenersi sufficiente e lineare.
Si muove dal principio secondo cui il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall’imputato all’assunzione di prove integrative, quando sia stato deliberato sull’erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalita’ del procedimento di quantificazione della pena da infliggere, ove si pervenga, in esito al dibattimento, a una sentenza di condanna.
Rileva, in particolare, l’affermazione che, quando l’imputato rinnova prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la richiesta condizionata di accesso al rito a prova contratta gia’ respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla Corte costituzionale), il giudice di merito e’ chiamato ad effettuare – acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell’articolo 135 disp. att. c.p.p. – una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessita’ della prova integrativa richiesta (senza che cio’ si traduca in giudizio sul merito dell’azione penale e dunque in causa di incompatibilita’ per il giudice stesso: Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173 – 229176).
In particolare, il giudice del dibattimento, il quale abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato – rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta -, deve applicare anche di ufficio la riduzione prevista dall’articolo 442 c.p.p. allorquando riconosca, pure alla luce dell’istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare, sempre in ossequio ai presupposti fissati dall’articolo 438 c.p.p., comma 5.
E’ importante evidenziare che, per compiere la corrispondente valutazione, il giudice di merito – secondo l’orientamento prevalente e qui condiviso – deve verificare, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novita’ e decisivita’ della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, considerata la situazione esistente al momento della valutazione negativa, e procedere ad applicare la diminuente prevista per il rito soltanto se tale rigetto non risulti fondato, utilizzando anche – ma come criterio ausiliario, di per se’ non risolutivo – le indicazioni sopravvenute dall’istruttoria espletata (v., fra le altre, nel solco tracciato da Sez. U, n. 44711 del 2004 cit., Sez. 1 n. 20495 del 20/02/2019, Ziu Mitrush, Rv. 276311; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327; Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801).
Va del pari ricordato che, sempre nella prospettiva qui rilevante della valutazione da farsi all’esito del dibattimento, ma ex ante, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale gia’ raccolto ed utilizzabile, puo’ considerarsi necessaria quando essa risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito, non all’intera regiudicanda, bensi’ a un qualsiasi aspetto della regiudicanda stessa (v., anche in tal caso sulla traccia di Sez. U, n. 44711 del 2004 cit., Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920; Sez. 4, n. 39492 del 18/06/2013, A., Rv. 256833).
5.2. Tali principi, applicati nel caso in esame, avrebbero imposto ai giudici del dibattimento e, per quanto ora rileva, specialmente ai giudici di appello quando hanno operato il sindacato postumo, ma con prospettiva ex ante, relativamente al rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato – di valutare con maggiore approfondimento e, poi, di offrire una corrispondente, congrua motivazione in ordine alla necessarieta’ o meno (nel senso ora richiamato di indispensabilita’ ai fini della decisione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda) dell’audizione del minore (OMISSIS), tenuto conto della concreta situazione determinata dal provvedimento reiettivo del Giudice dell’udienza preliminare delle relazioni di consulenza tecnica predisposte dalla difesa dell’imputato e dall’ammissione, invece, del supporto informatico, prodotto dal difensore di parte civile, contenente la registrazione delle parole rivolte dallo stesso minore alla nonna materna circa la sua assistenza all’aggressione armata del padre contro la madre.
Come gli stessi giudici di appello hanno ricordato, il Giudice aveva rigettato la richiesta sul duplice presupposto che alcune fra le prove prospettate non erano necessarie ai fini del decidere.
La difesa dell’imputato aveva specificamente segnalato che l’oggetto degli approfondimenti tecnici demandati ai suoi ausiliari era anche collegato alla necessita’ di contrastare la prova costituita dalle dichiarazioni del minore (OMISSIS), prospettate come inficiate da suggestione infantile e interferenza di figure adulte. Sicche’, si era dedotto, una volta preclusa, contra ius, la possibilita’ di confutare sul piano tecnico la valenza probatoria di quella fonte, era divenuta indispensabile la necessita’ di acquisire dalla diretta voce del minore, pur tenendo conto della sua tenera eta’, gli elementi indispensabili per verificare la credibilita’ e l’attendibilita’ delle dichiarazioni rese dal bambino fuori dal contesto procedimentale.
La risposta data dalla Corte di assise di appello, in sostanziale consecutio con quella del giudice di primo grado (salvo che per la precisazione della non impugnabilita’ per cassazione dell’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare), pur avendo ritenuto erronea la determinazione relativa alla non ammissione delle consulenze tecniche provenienti dalla difesa dell’imputato, ha considerato fondato il diniego del giudizio di abbreviato condizionato nella parte in cui aveva escluso la necessita’ dell’escussione del minore e non ha considerato valido l’argomento secondo cui la difesa si era vista costretta a chiederne l’esame, una volta esclusi i suoi apporti tecnici.
Soltanto all’esito di tale approdo, il giudice di appello ha rilevato l’indeterminatezza del provvedimento reiettivo dell’ammissione al rito speciale emesso dal giudice dell’udienza preliminare, pure lamentata dalla difesa, e ha sottolineato la possibilita’ che (OMISSIS) aveva avuto di riproporre l’istanza modificata e con piu’ articolazioni subordinate, anche rinunciando all’escussione del minore (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 438 c.p.p., comma 6.
5.3. In questo quadro, rileva anzitutto considerare che effettivamente gli scritti e le consulenze di natura tecnica provenienti dalla difesa avrebbero dovuto invece essere acquisiti nel corso della fase ancora propedeutica alla richiesta del rito abbreviato. E su tale punto i giudici della cognizione piena si sono univocamente espressi. Del resto, Corte cost. n. 238 del 1991 ha chiarito che l’apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell’udienza preliminare non viola il diritto di difesa delle parti processuali, in quanto resta applicabile il disposto dell’articolo 121 c.p.p., che prevede la facolta’ delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, espressione riferibile, non soltanto alle indagini, ma anche all’udienza preliminare, nemmeno potendo obliterarsi che lo stesso articolo 421 c.p.p., comma 3, prevede che la discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di atti e documenti, preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416, comma 2, disposto implicante l’effetto che in essa pertinenti documenti e memorie – ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte – possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio.
Deve, ancora, evidenziarsi che, dopo il provvedimento di rigetto dell’accesso al rito abbreviato, che – come gli stessi giudici della cognizione hanno ritenuto e’ stato preceduto dall’illegittima reiezione dell’acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica della difesa ed e’ stato connotato dall’indeterminatezza nella enucleazione delle prove non necessarie, e dopo che la Corte di primo grado aveva rigettato, con l’ordinanza del 30 settembre 2015, la conforme istanza di accesso al rito abbreviato reiterata dalla difesa, esplicitando la ragione del rigetto unicamente nel fatto che l’escussione del minore (OMISSIS) non poteva ritenersi indispensabile per l’accertamento dei fatti, la verifica dell’adeguatezza della motivazione resa dalla Corte di secondo grado sul corrispondente motivo di appello non puo’ che muovere dall’opinione sostanzialmente adesiva espressa dai giudici di appello nel senso che essi hanno parimenti reputato ostativa all’ammissione al rito abbreviato unicamente la suddetta prova costituita dall’audizione del minore, ritenuta non necessaria (senza alcun rilievo in tema di compatibilita’ della richiesta con le finalita’ di economia processuale del rito a prova contratta).
5.4. Cio’ posto, la spiegazione che ha sostanzialmente esaurito la motivazione data dal giudice di appello, in punto di sindacato sul provvedimento reiettivo dell’ammissione al rito abbreviato, non ha fornito una risposta adeguata alla ragione per la quale l’esame del minore poteva ritenersi non necessario dopo che il giudice dell’udienza preliminare, con il provvedimento del 22 luglio 2015, aveva escluso l’acquisizione delle consulenze tecniche e aveva respinto l’istanza di audizione dei consulenti tecnici indicati dalla difesa dell’imputato, oltre che dalla difesa delle parti civili, e poi nel provvedimento di pari data aveva rigettato l’istanza di accesso al rito abbreviato che contemplava, oltre all’audizione del minore, l’esame dei consulenti della difesa (gia’ respinto dalla prima, coeva ordinanza) e, fra l’altro, la disposizione di perizia specialistica sulla memoria e sullo sviluppo cognitivo del medesimo minore (OMISSIS).
A fronte dell’indifferenziato rigetto della richiesta, la motivazione postuma offerta dalla Corte di assise e, poi, dalla Corte di assise di appello appare, per un verso, insufficiente e non precisa laddove valorizza il fatto che, ove fosse stato depurato dalla sola richiesta di audizione del minore, il catalogo di prove a cui era stato subordinato l’accesso al rito sarebbe stato gia’ adeguato, non potendo ritenersi – l’esame suddetto – necessario solo per la carenza di acquisizione delle consulenze tecniche, atteso che quelle consulenze erano state anch’esse inserite fra le prove da assumersi.
Sul tema, va rilevato che l’istanza di ammissione al rito abbreviato contemplava l’audizione dei consulenti della difesa ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), non le relazioni di consulenza tecnica gia’ redatte dai medesimi ausiliari della difesa, elaborati in merito alla cui acquisizione il giudice dell’udienza preliminare si era gia’ pronunciato negativamente.
In tal senso, era da effettuarsi la valutazione circa la necessarieta’ del richiesto esame del minore sulla conoscenza dei fatti oggetto del procedimento penale e, specificamente, sulle confidenze fatte a (OMISSIS) dal piccolo (OMISSIS), come esposte nella produzione della parte civile gia’ acquisita agli atti: oggetto la cui rilevanza sulla regiudicanda avrebbe dovuto verificarsi anche in relazione alla prospettata commissione del delitto contro la vita alla presenza di minore (al di la’ della mancata contestazione della specifica circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, norma vigente al tempo del fatto, perche’ aggiunta dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, dall’articolo 1, comma 1, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119), trattandosi di aspetto incidente sulla valutazione della gravita’ del fatto e del correlato trattamento sanzionatorio.
Da questo angolo visuale la giustificazione del diniego avrebbe dovuto essere ponderata anche in rapporto al diritto alla prova di segno contrario spettante all’imputato, per ambito dimostrativo di pari estensione, rispetto a quella dedotta dalla parte civile attraverso la produzione (ammessa) del supporto informatico contenente la registrazione delle dichiarazioni del minore, costituente, nell’ottica della parte che ne aveva chiesto e ottenuto l’acquisizione, elemento di prova a carico di (OMISSIS).
Il fatto che a produrlo fosse stata, appunto, la parte civile, e non il pubblico ministero, non mutava l’effetto dell’acquisizione e determinava, quindi, l’insorgenza dell’interesse dell’imputato a contrastarne la valenza dimostrativa.
Per altro verso, la motivazione si profila anche contraddittoria, in quanto la Corte territoriale pare aver riconnesso la ragione del rigetto unicamente all’esigenza di evitare al minore, la cui relazione con entrambe le figure genitoriali e’ uscita stroncata dalla tragica vicenda delittuosa, il trauma dell’esame nel contesto procedimentale (sia pure da svolgersi, ovviamente, secondo le forme protette previste dall’ordinamento, previa la verifica della sua capacita’), senza pero’ spiegare perche’ non e’ stata ritenuta – la richiesta di giudizio abbreviato condizionato – incongrua per la parte di essa che pure contemplava la disposizione di un’approfondita perizia sulla memoria dello stesso (OMISSIS), in rapporto allo sviluppo cognitivo e alla verifica di genuinita’ delle dichiarazioni a lui attribuite, perizia il cui espletamento – valutato alla luce dei quesiti pure indicati nella richiesta – si profilava non meno impegnativo in ordine al diretto coinvolgimento del minore stesso.
In definitiva, la motivazione resa dai giudici di appello sull’impugnazione del mancato riconoscimento, in sede di sindacato postumo, della diminuente per il rito abbreviato non si e’ attenuta ai principi da applicarsi nella corrispondente verifica ex ante, come prima riaffermati.
6. Il vizio rilevato impone l’annullamento della sentenza impugnata con esclusivo riferimento al sindacato relativo al rigetto dell’istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato formulata dall’imputato, ai fini dell’applicazione o meno della riduzione della pena prevista dall’articolo 442 c.p.p..
Per il nuovo giudizio di questo punto occorre di conseguenza rinviare ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, fermo il rigetto del ricorso quanto alle questioni in precedenza delibate.
Circa tutte le altre questioni poste dal ricorrente nei primi tre motivi, per quanto inerenti alle modalita’ di proposizione della richiesta di rito abbreviato condizionato o anche di dedotta mancata possibilita’ della formulazione da parte sua della richiesta di abbreviato secco, esse – impregiudicata la stessa valutazione della loro ammissibilita’ – appaiono logicamente subordinate alla definizione del tema oggetto del rinvio.
Essendosi comunque definito con compiutezza l’accertamento della responsabilita’ penale di (OMISSIS), di tanto va dato atto, ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 624 c.p.p..
7. La conclusione complessivamente esposta, atteso che l’unico profilo ancora sub iudice afferisce all’entita’ della pena per un aspetto di natura processuale che non riguarda direttamente l’ambito dell’azione civile nel processo penale, determina la conseguenza che – quanto al regolamento delle spese del grado relativo alla posizione delle parti civili che, secondo le indicazioni date in parte narrativa, hanno svolto attivita’ processuale in questa sede – le stesse vanno poste a carico dell’imputato, anche qui soccombente rispetto all’azione dalle medesime proposta nei suoi confronti, e in pari tempo destinate in favore dello Stato, essendo state quelle parti ammesse al patrocinio a spese del medesimo.
In tal senso, dando seguito all’indicazione espressa dal piu’ autorevole consesso di legittimita’ (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 – 01), il Collegio deve pronunciare (ai sensi dell’articolo 541 c.p.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 110) la condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, restando rimessa al giudice del rinvio la liquidazione delle stesse (mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 Decreto del Presidente della Repubblica cit.).
8. Secondo quanto stabilisce il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 deve disporsi, in relazione ai reati oggetto di processo e alle circostanze fattuali che li hanno connotati, che in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalita’ e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della riduzione della pena per il giudizio abbreviato e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore delle parti civili (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di tutore e curatore dei minori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); a favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); parti civili ammesse, tutte, al patrocinio a spese dello Stato, disponendone la liquidazione a cura della Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
Visto l’articolo 624 c.p.p. dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la dichiarazione di responsabilita’ dell’imputato per i reati ascrittigli.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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