Provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell’incarico di Giudice di Pace

Consiglio di Stato,
Sentenza|16 giugno 2022| n. 4926.

Provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell’incarico di Giudice di Pace

I provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell’incarico di Giudice di Pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito del procedimento di revoca dell’incarico, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell’amplissima discrezionalità di cui l’amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale con la conseguenza che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo è ancorato al giudizio di congruità della motivazione.

Sentenza|16 giugno 2022| n. 4926. Provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell’incarico di Giudice di Pace

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Tag- parola chiave Magistratura – Giudice di Pace – Provvedimenti di nomina o conferma – Natura – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Settima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato El. Sg., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario presso la Corte D’Appello di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Giudiziario presso la Corte D’Appello di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell’incarico di Giudice di Pace

FATTO

L’appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Tar del Lazio con la quale era stata respinta l’impugnazione al decreto con il quale il Ministero della Giustizia aveva stabilito di non confermarlo nell’incarico di Giudice di Pace di Rieti e la delibera del medesimo contenuto emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) nella seduta del 18.5.2011.
Appellata ritualmente la sentenza, resistevano il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Giudiziario presso la Corte D’Appello di Roma.
All’udienza di smaltimento del 10 giugno 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo l’appellante deduce error in iudicando e omesso esame della delibera del CSM del 15 maggio 2003 inerente l’interpretazione dell’art. 8 l. 374/1991, comma 1-bis, e comma 1-ter.
Lamenta che erroneamente il Tar aveva ritenuto l’asserita violazione degli artt. 8 commi 1-bis e 1-ter della legge 374/1991 senza considerare che, avendo esercitato la professione forense in modo stabile e continuativo nel circondario di Roma, poteva svolgere le funzioni giudiziarie a Rieti, nel pieno rispetto del comma 1-bis, e che aveva patrocinato occasionalmente solo a Poggio Mirteto (ufficio diverso da Rieti), rispettando anche l’art. 8 comma 1-ter legge 374/1991.
La censura non è fondata.
Il Tar ha rilevato che, sebbene la menzione, nel provvedimento impugnato, dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rieti fosse frutto di un errore materiale dovendosi riferire il dato all’Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto, era incontestato che il ricorrente e la moglie avessero svolto attività professionale con riferimento a tale ultimo ufficio, collocato nel circondario del Tribunale di Rieti e che, quindi, correttamente era stata contestata la fattispecie di incompatibilità presa in esame dalla norma.
La contestazione in ordine all’esiguità del numero dei procedimenti patrocinati (in numero di sette) non è stata ritenuta correttamente idonea a confutare efficacemente tale affermazione, tenuto conto delle dimensioni esigue dell’ufficio giudiziario e della costanza nel tempo di tale dato numerico (in quanto era stata rilevata in occasione della precedente conferma la pendenza di 17 procedimenti patrocinati dal ricorrente e 6 procedimenti patrocinati dalla moglie), integrando, pertanto, il presupposto della incompatibilità .
2. Con il secondo motivo deduce error in iudicando e violazione dell’art. 5 l. 374/1991.
Lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che il CSM aveva adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata riconferma, basandosi sul parere in data 22 dicembre 2009 del Presidente del Tribunale di Rieti nel quale si segnalava un insufficiente aggiornamento giurisprudenziale, evidenziando come il parere non tenesse conto che, all’epoca delle decisioni in tema di autovelox, la giurisprudenza di legittimità citata non si era ancora formata.
Lamenta, altresì che il TAR, richiamando il parere contrario espresso dal Consiglio Giudiziario (espresso a maggioranza), con riguardo alle disfunzioni segnalate dal coordinatore dell’ufficio, per i numerosi rinvii delle udienze per impedimento del giudice e per la pendenza di un procedimento penale per diffamazione, avrebbe dovuto anche verificare e dare atto che la cancelleria del Giudice di Pace di Rieti, con attestazione del 4-10-2011, aveva dichiarato che le disfunzioni non vi erano mai state e che i rinvii delle udienze avevano riguardato un limitatissimo periodo ed erano stati tutti comunicati e giustificati per malattia; rilevava, da ultimo, che nel procedimento penale per diffamazione era stato assolto.
La censura non è fondata.
Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, così come per i provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell’incarico di Giudice di Pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito del procedimento di revoca dell’incarico, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell’amplissima discrezionalità di cui l’amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale (così Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3584), con la conseguenza che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo è ancorato al giudizio di congruità della motivazione (cfr. già Cons. Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6858 e numerose altre decisioni successive conformi).
La previsione dell’art. 5, comma 3, della L. n. 374 del 1991 secondo cui “la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario” non reca una semplice elencazione di requisiti, ma impone all’Amministrazione giudiziaria, nella nomina o conferma dei giudici di pace (funzione onoraria e non rapporto di lavoro: v. l’art. 11 della L. n. 374 del 1991), l’applicazione di criteri nella discrezionale valutazione alla base della nomina, valutazione che richiede sia nel primo conferimento sia nella conferma una puntuale verifica dell’esistenza o permanenza di quei requisiti.
Tanto premesso, il Tar ha evidenziato che il CSM aveva adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata riconferma, alla luce di rilievi afferenti alla quantità e qualità dell’attività giudiziaria posta in essere, alla frequenza dei rinvii disposti e ai rapporti intercorsi con uno degli avvocati che esercitavano la propria attività presso l’ufficio del Giudice di Pace di Rieti.
La delibera aveva infatti menzionato, in primo luogo, il parere in data 22 dicembre 2009 del Presidente del Tribunale di Rieti il quale aveva espresso perplessità per la conferma del Giudice.
La delibera aveva richiamato, altresì, il parere contrario espresso dal Consiglio giudiziario, con riguardo alle disfunzioni segnalate dal coordinatore dell’ufficio per i numerosi rinvii delle udienze per impedimento del giudice e all’evidente situazione di incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni avvocati del luogo, oltre alla pendenza di un procedimento penale in fase dibattimentale per diffamazione.
Con riferimento a tali aspetti il CSM ha poi esaminato le controdeduzioni difensive svolte dal ricorrente, in ordine alle quali sono stati effettuati ulteriori accertamenti, acquisendo un ulteriore parere, di data 8 marzo 2011, del Presidente del Tribunale di Rieti, che confermava il giudizio negativo precedentemente espresso, dopo avere riesaminato le sentenze redatte e richiesto un parere aggiornato al coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di Rieti.
Esaminate tali ulteriori risultanze istruttorie, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che, sia la valutazione negativa dei provvedimenti redatti, sia la situazione di incompatibilità ambientale rispetto ad alcuni avvocati del foro locale, trovavano conferma nel più recente parere del Presidente del Tribunale e del coordinatore dell’Ufficio in questione, laddove venivano addotti riferimenti dettagliati e specifici sia in relazione alle sentenze redatte che alla situazione di incompatibilità, documentata dalle missive provenienti da avvocati del posto.
La verifica rimessa al CSM deve essere improntata a prevenire ogni situazione pregiudizievole per la funzione da affidare; nella verifica il C.S.M. ha il potere-dovere di tener conto di ogni elemento suscettibile di determinare una ripercussione sfavorevole sull’immagine del magistrato onorario. In quest’ottica il diniego di conferma non richiede una prova piena dell’avvenuta compromissione del bene tutelato, ma è strumento utilizzabile anche quando il prestigio dell’Ufficio risulti anche soltanto messo in pericolo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2428).
La sentenza si sottrae, pertanto, alle censure.
L’infondatezza dei motivi di appello, comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado di appello che liquida in Euro3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Laura Marzano – Consigliere
Rosaria Maria Castorina – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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