Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 614.

Provvedimenti aventi ad oggetto il collocamento dei figli minori .

In materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari non sono ricorribili per cassazione, non potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.

Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 614. Provvedimenti aventi ad oggetto il collocamento dei figli minori

Data udienza 11 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione personale dei coniugi – Modifica delle condizioni – Statuizione relativa alle sole modalità di collocamento dei figli dei quali non sia contestato l’affidamento condiviso ai genitori – Carattere non decisorio – Non ricorribilità per cassazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9335/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente (OMISSIS) ex articolo 96 c.p.c., comma 3.

Provvedimenti aventi ad oggetto il collocamento dei figli minori

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) incardinava un procedimento ex articolo 710 c.p.c., per la modifica delle condizioni della separazione personale dal coniuge (OMISSIS), omologata il (OMISSIS). Egli chiedeva che, confermato l’affidamento condiviso dei due figli minori, fosse modificato il loro collocamento, da disporre prevalentemente presso di se’, anziche’ presso la madre (come era); che fosse disciplinato il diritto di visita dei figli e revocato il contributo di mantenimento posto a proprio carico.
Il procedimento si concludeva in primo grado con il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di Vicenza.
La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 17.1.2017, rigettava il reclamo del (OMISSIS), rilevando l’insussistenza di serie ragioni per modificare la residenza dei minori dalla casa materna a quella paterna, tenendo conto della piena idoneita’ genitoriale della (OMISSIS) anche rispetto all’esigenza di favorire lo sviluppo della bigenitorialia’, tanto piu’ che le abitazioni di residenza dei due genitori si trovano in Comuni a pochi chilometri di distanza, il che non costituiva per il padre un ostacolo per la frequentazione dei figli; inoltre la Corte modificava in parte il regime delle visite paterne.
Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, resistito dalla (OMISSIS).
Le parti hanno presentato memorie.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi, in ordine al collocamento e “domiciliazione” dei figli minori (primo motivo), violazione e falsa applicazione dell’articolo 337-ter c.c., articoli 3, 29 e 30 Cost., articoli 8 e 9 Cedu (secondo motivo), articolo 337-ter c.c. e articolo 32 Cost. (terzo motivo), in ordine alla disciplina dei tempi e modi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e al mancato collocamento prevalente degli stessi presso l’abitazione del padre.
I predetti motivi sono inammissibili.
E’ noto che i provvedimenti in tema di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con i genitori hanno carattere decisorio e definitivo e sono, pertanto, ricorribili per cassazione ex articolo 111 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24265 del 2004, n. 11218 del 2013, n. 12018 del 2019).
A diversa conclusione deve pervenirsi quando la statuizione impugnata abbia ad oggetto le sole modalita’ del collocamento dei figli, dei quali, come nella specie, non sia contestato l’affidamento condiviso ai genitori: in tal caso non e’ possibile riconoscere alla relativa statuizione i caratteri della decisorieta’ e definitivita’, ai fini della proponibilita’ del mezzo di ricorso ex articolo 111 Cost., che e’, quindi, da escludere.
Ad analoga conclusione e’ pervenuta questa Corte quando ha escluso tale mezzo rispetto a provvedimenti disciplinanti il regime di frequentazione padre-figlio “al pari (dei provvedimenti) che si pronunciano sulle modalita’ concrete del mero collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari”, essendo questi “privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono (…) decisori ne’ definitivi” (cfr. Cass. n. 33609 del 2021, figlio minore in quel caso affidato ai servizi sociali). Nella stessa direzione si colloca un precedente che ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti provvisori “de potestate” (cfr. Cass. 28724 del 2020, in fattispecie in cui il tribunale aveva autorizzava i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio).
In effetti, “all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito”, il quale “determina i tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascun genitore” (articolo 337-ter c.c., comma 2); per altro verso, “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamenti dei figli” (articolo 337-quinquies c.c., comma 1).
Diversamente dai provvedimenti modificabili solo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi che, integrando giudicato “rebus sic stantibus”, sono sottoposti al controllo straordinario per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32359 del 2018), quelli meramente attuativi dell’affidamento, riguardando i tempi e le modalita’ del collocamento dei figli e il regime delle frequentazioni con i genitori, possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, sulla base di diverse valutazioni riservate al giudice di merito per la migliore realizzazione dell’interesse dei figli stessi.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 337-ter c.c., commi 4 e 5 e omesso esame di fatti decisivi, per non avere provveduto sulla domanda di riduzione del contributo di mantenimento dei figli posto a suo carico in misura ritenuta eccessiva e ingiustificata.
Il motivo e’ inammissibile sia per inadeguatezza del mezzo proposto, avendo riguardo alla tipo di denuncia che e’ di omessa pronuncia su domanda (censurabile ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c.) sulla quale la Corte ha comunque implicitamente pronunciato rigettandola, sia perche’ censura impropriamente apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il ricorso e’ inammissibile.
Non sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente, ex articolo 96 c.p.c., comma 3, richiesta dal Procuratore Generale.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00.
Oscuramento dei dati personali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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