Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

Corte di Cassazione, civileOrdinanza|| n. 16389.

Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

Il proprietario di un fondo servente ha il diritto di difendere il proprio fondo dalle ingerenze di soggetti terzi esterni alla servitù, anche mediante l’apposizione di paletti collocati, purché venga garantito senza restrizioni l’esercizio della servitù da parte del titolare.

Ordinanza|| n. 16389. Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

Data udienza 24 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione di spoglio – Chiusura del fondo da parte del proprietario ex art. 841 cc – Onere del proprietario in caso di servitù – Compimento di opere che riducano al minimo i disagi per l’esercizio della servitù

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27204/2019 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)).

– Ricorrenti –

Contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende.

– Controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1132 del 2018 depositata il 20/07/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

Rilevato che:

1. il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 465-2012, ha accolto l’azione di spoglio parziale di una servitu’ di passaggio carrabile proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS). Assumeva il ricorrente di essere proprietario e possessore di un fondo al quale si accedeva da una stradina, che dava sulla via pubblica, posta sul fondo confinante, di proprieta’ del sig. (OMISSIS). Quest’ultimo, nell’ottobre-novembre 2003, aveva collocato all’ingresso della stradina due paletti in metallo, cosi’ impedendo al vicino l’esercizio della servitu’;

2. la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame di (OMISSIS), ha rigettato la domanda possessoria di (OMISSIS), svolgendo, per quanto qui rileva, le seguenti considerazioni: (i) al proprietario del fondo gravato da una servitu’ di passaggio l’articolo 841, c.c., riconosce la facolta’ di chiudere il proprio fondo adottando mezzi idonei a consentire al titolare della servitu’ di esercitarla liberamente, salvo un minimo e trascurabile disagio; (ii) il Tribunale non si e’ attenuto a tale principio perche’ ha qualificato la fattispecie concreta come uno spoglio parziale, senza considerare che i testimoni hanno riferito che l’apposizione dei paletti non ha impedito il passaggio veicolare, ma lo ha soltanto reso meno agevole; (iii) non e’ provato l’animus spoliandi dato che il resistente ha apposto una catena sorretta dai paletti dopo avere consegnato le chiavi del lucchetto al vicino e si e’ reso disponibile a rimuovere i paletti nell’ipotesi di prospettati lavori di ristrutturazione dell’abitazione della controparte;

3. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10/09/2019, sulla base di tre motivi, illustrati con una memoria, avverso la sentenza d’appello; (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione degli articoli 1168, 1170, 1064, 1066, 1067 c.c. e dell’articolo 841 c.c. nonche’ degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – Violazione falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”), si censura, in primo luogo, la violazione dell’articolo 841, c.c., (denominato “chiusura del fondo”) in ragione del fatto che l’apposizione dei paletti non realizzava la chiusura del fondo altrui; il fondo del resistente, infatti, era gia’ recintato prima dell’apposizione dei paletti all’ingresso della stradina di uso pubblico sulla quale insisteva la servitu’ di passaggio veicolare a favore del fondo confinante. In secondo luogo, si critica la decisione della Corte territoriale che, ravvisando un vizio nella motivazione della sentenza di primo grado, ha affermato che, al contrario di quanto stabilito dal Tribunale, i testimoni avevano dichiarato che l’apposizione dei paletti determinava un mero disagio rispetto al passaggio dei mezzi pesanti, cio’ che era sufficiente ad escludere lo spoglio;

Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

2. con il secondo motivo (“Contraddittorieta’ e insufficiente motivazione – Nullita’ della sentenza per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile – violazione falsa applicazione degli articoli 115, 116, c.p.c., 841, 1067 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c. – Violazione falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che travisa la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accertato (fondandosi sulle circostanze di fatto e per mezzo della prova testimoniale) che il transito dei mezzi pesanti non era soltanto reso meno agevole, ma era del tutto impedito dall’apposizione dei paletti; confonde il transito veicolare delle autovetture (tuttora possibile benche’ aggravato dai paletti) con il transito dei mezzi pesanti, completamente precluso; (iii) non esamina lo stato dei luoghi (ad esempio, l’apposizione dei paletti al centro dell’ingresso della stradina e non ai suoi margini; la distanza di 50-60 metri tra l’abitazione posta sul fondo dominante e i paletti) e non considera che proprio la posizione dei paletti rispetto alla strada pubblica aveva aggravato il restringimento della stradina, rispetto alle manovre dei veicoli, per essere i paletti collocati in posizione perpendicolare rispetto alla via pubblica;

3. con il terzo motivo (“assenza animus spoliandi – non contestazione – onere di contestazione – consegna delle chiavi – violazione e falsa applicazione articoli 1168 e 1170 c.c. – articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c. – violazione articolo 360 n. 3 e 5”), si censura la sentenza impugnata che ha negato l’elemento psicologico dello spoglio dando rilievo alla circostanza che il resistente, nel corso del giudizio di primo grado, aveva offerto alla controparte le chiavi del lucchetto di chiusura della catena sorretta dai due paletti, senza considerare che il profilo psicologico risiede nella coscienza e volonta’ dell’autore di compiere l’azione materiale nella quale si sostanzia la lesione del possesso, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto;

Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

4. il primo e il secondo motivo, articolati in varie censure, da esaminare insieme perche’ pongono analoghe questioni, sono parzialmente fondati nei termini di seguito indicati;

4.1. non e’ fondata la critica relativa al vizio di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679), “nel giudizio di legittimita’ e’ denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”;

4.2. nella fattispecie concreta, la motivazione esiste e la Corte di Salerno illustra con chiarezza le ragioni a sostegno della decisione: in breve, l’azione di spoglio parziale e’ stata disattesa per mancanza di entrambi i profili della condotta illecita, quello oggettivo e quello soggettivo, poiche’ si e’ ritenuto che l’apposizione dei paletti all’ingresso della stradina da parte del sig. (OMISSIS), proprietario del fondo servente, rientrasse nei poteri del proprietario e che la modificazione dello stato dei luoghi avesse un modesto e trascurabile disagio al fondo dominante;

4.3. e’ inammissibile la censura di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”: la sentenza impugnata e’ stata pubblicata in data 20/07/2018, sicche’ trova applicazione l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal comma 1, lettera b), del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012. In base alla norma novellata ed attualmente vigente, non e’ piu’ configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo articolo 360, c.p.c. (Cass. 6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257). E cio’ in conformita’ del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nella pronuncia sopra citata (punto 4.2.) (Cass. Sez. U. 8053/2014), secondo cui la richiamata riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione;

Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

4.4. sono fondate, invece, in relazione ad entrambi i mezzi di impugnazione, le censure concernenti la falsa applicazione di norme di diritto (segnatamente degli articoli 841, 1064, 1067, comma 2, c.c.), e di omesso esame di fatti decisivi (ai sensi dell’articolo 360, comma 1 n. 5, c.p.c.);

4.5. sul piano normativo, il proprietario puo’ chiudere in qualunque tempo il fondo (articolo 841, c.c.); in caso di servitu’, il proprietario del fondo servente non puo’ compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo (articolo 1067, c.c.); a norma del comma 2 dell’articolo 1064, c.c., se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitu’ che renda necessario il passaggio per il fondo stesso;

4.6. la giurisprudenza sezionale (Cass. 2/09/2019, n. 21928), intervenuta in fattispecie analoga a quella in esame, ha avuto modo di chiarire che “il proprietario del fondo ancorche’ gravato da servitu’ di passaggio, conserva si’ il diritto di difenderlo dall’ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione l’installazione di un cancello all’ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purche’ siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitu’ il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino, al di la’ di trascurabili disagi, limitazioni al suo contenuto. Ne consegue che, pur potendo il proprietario del fondo installare un cancello, da questo dovranno derivare solo disagi minimi e trascurabili in relazione alle pregresse modalita’ di transito”;

4.7. nel nostro caso, l’apposizione dei paletti – per di piu’ collocati a distanza di circa tre metri l’uno dall’altro anziche’ ai margini opposti dell’ingresso della stradina, in modo da lasciare piu’ spazio per il passaggio veicolare – integra una violazione delle disposizioni sopra richiamate in quanto determina una parziale privazione dell’esercizio della servitu’. Per un verso, trattandosi di paletti distanti tre metri tra loro, infissi in posizione ortogonale rispetto alla strada pubblica, e’ reso piu’ difficoltoso il transito delle autovetture ed e’ completamente impedito quello dei mezzi pesanti. Per altro verso, a causa del tipo di chiusura paletti, uniti da una catena, anziche’, per esempio, un sistema elettronico di apertura con l’installazione di dispositivi idonei a garantire, ai sensi dell’articolo 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo passaggio del proprietario del fondo dominante e dei suoi ospiti -, e a causa della distanza tra tale installazione e l’abitazione del proprietario finitimo (50-60 metri in salita), l’esercizio della servitu’ di passo pedonale e’ divenuto problematico e assai scomodo;

Proprietario di un fondo servente e l’apposizione di paletti

4.8. e’ fondata anche la critica secondo cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’omesso esame di fatti decisivi, allegati dai ricorrenti a dimostrazione del sofferto spoglio; si fa riferimento, a titolo esemplificativo: all’impedimento del transito dei mezzi pesanti; all’ostacolo alle manovre delle autovetture dovuto al posizionamento dei paletti in linea perpendicolare rispetto alla pubblica via; alla scomodita’ dell’uso della stradina da parte dei terzi ospiti del titolare del fondo dominante;

5. il terzo motivo e’ fondato;

5.1. come ricorda Cass. 28/07/2021, n. 21613, “e’ stato precisato che (Cass. n. 2667/2001) caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilita’ dell'”animus spoliandi” deve ritenersi la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volonta’ espressa o presunta del possessore, si’ che esso non puo’ dirsi escluso dal convincimento dello “spolians” di esercitare un proprio diritto, e cio’ in quanto (Cass. n. 2525/2001) e’ legittimamente sostenibile la sussistenza dell'”animus spoliandi” nell’agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volonta’ (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell’agente stesso di operare secondo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (…) (conf. Cass. n. 2316/2011; Cass. n. 8059/2005)”;

5.2. nella fattispecie concreta, la Corte di Salerno, discostandosi da questo principio di diritto, ha erroneamente escluso l’animus spoliandi, valorizzando una circostanza – l’offerta al titolare del fondo dominante delle chiavi della catena collocata tra i paletti – dalla quale, semmai, ragionando in termini astratti e salvo l’apprezzamento di fatto devoluto al giudice del rinvio, era desumibile la consapevolezza dell’agente, al momento della collocazione dei paletti (ed e’ in quest’azione, e non nella successiva collocazione della catena, che si sostanzia il lamentato spoglio), di operare arbitrariamente contro la volonta’ (espressa o presunta) del possessore;

6. in conclusione, accolti i tre motivi di ricorso nei termini sopra indicati, la sentenza e’ cassata, con rinvio alla Corte di merito, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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