Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 16120.
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
La proposizione di una domanda giudiziale determina l’interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l’istanza principale, assumendo rilievo l’unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un’unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l’estensione dell’effetto interruttivo dell’azione volta a ottenere l’esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda).
Sentenza|| n. 16120. Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
Data udienza 6 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Indebito – Chiusura del procedimento di ricusazione di un giudice della Suprema Corte di Cassazione – Prosecuzione del processo con la partecipazione del giudice ricusato – Principio di specificità del ricorso per cassazione – Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione della domanda giudiziale – Estensione a tutti i diritti collegati al rapporto cui inerisce – Azione revocatoria – Interruzione della prescrizione del diritto del credito pur se azionato in autonomo giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14723/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1969/2020 depositata il 16/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
RILEVATO
che:
(OMISSIS), quale erede di (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1969 del 2020 della Corte di appello di Catania, esponendo che:
– (OMISSIS) nel 2011 aveva convenuto (OMISSIS), dante causa degli odierni controricorrenti, per la restituzione di somme corrisposte perche’, quale suo prestanome, si aggiudicasse beni posti all’asta in una procedura esecutiva pendente contro la stessa, con l’accordo di ritrasferirli;
– aveva esposto che Branca non aveva ristrasferito i beni, sicche’ sussisteva l’indebito;
– Branca si era costituito chiamando in causa (OMISSIS), marito di (OMISSIS), sul presupposto di aver regolato con lui quanto richiestogli dalla moglie, ed aveva eccepito l’intervenuta prescrizione;
– il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l’accordo originario tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nullo per violazione del divieto di cui all’articolo 579 c.p.c., ma non contrario al buon costume, e la prescrizione interrotta con effetto permanente dal giudizio previamente introdotto da (OMISSIS), nel 1988, per la restituzione di uno degli immobili oggetto dell’accordo, definito con rigetto;
– la Corte di appello aveva invece accolto l’eccezione di prescrizione osservando che non poteva operare l’effetto interruttivo previsto dall’articolo 2945 c.c. in relazione al diverso giudizio avente ad oggetto non la ripetizione d’indebito ma il ritrasferimento immobiliare ovvero, in subordine, i correlati danni;
– la stessa Corte territoriale aveva condannato la parte attrice a titolo di responsabilita’ processuale aggravata, affermando che la stessa aveva agito nella consapevolezza di esercitare un diritto prescritto, omettendo di produrre la citazione del 1988;
resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS);
con ordinanza interlocutoria del 7 dicembre 2022 il processo e’ stato rinviato dal Collegio della Sesta Sezione civile, dopo la rituale proposta, alla pubblica udienza della Terza Sezione civile, a norma dell’articolo 380-bis c.p.c., u.c. “ratione temporis” applicabile;
le parti hanno depositato memorie;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
la difesa dei controricorrenti ha chiesto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione di un rinvio Sezioni Unite in relazione all’ipotizzato contrasto che la stessa evince dall’ordinanza interlocutoria;
la stessa difesa ha proposto ricusazione del Consigliere relatore, su cui ha provveduto altro Collegio della Sezione rigettandola, con ordinanza del 6 aprile 2023 all’esito della quale si e’ proceduto alla discussione.
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2943 e 2945 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel 1988 era stata richiesta anche la condanna al risarcimento dei danni, comprensivi, quindi, innanzi tutto, delle somme originariamente corrisposte per l’acquisto dei due cespiti, e, comunque, perche’ si trattava dei medesimi fatti costitutivi ovvero, in ogni caso, causalmente collegati;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, poiche’, premesso che la sentenza era stata redatta da un giudice ausiliario ossia figura oggetto della declaratoria d’incostituzionalita’ di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, la deducente aveva visto accogliersi la domanda in prime cure subendo la successiva impugnazione, in cui aveva sostenuto posizioni peraltro fondate come da censure infine svolte in questa sede di legittimita’;
Considerato che:
deve osservarsi, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Suprema Corte di Cassazione, il processo al quale si e’ riferita la ricusazione puo’ proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio (Cass., 27/05/2005, n. 11293);
va poi ulteriormente premesso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021 ha dichiarato l’incostituzionalita’ delle previsioni di cui al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articoli da 62 a 72 quale convertito, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara’ completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche’ disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57), ne discende che non sussiste alcuna criticita’ al riguardo;
sempre preliminarmente, va detto che non e’ fondata l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, sollevata da parte controricorrente, in specie con riferimento alla mancata riproduzione integrale dei contenuti rilevanti della citazione del 1988, e alla mancata specificazione dell’esclusione, statuita con effetto di giudicato dalla decisione di quel giudizio, della proposizione di un’azione d’indebito;
in effetti parte ricorrente (alle pagg. 4-5 del ricorso) menziona, dell’atto in parola, quanto necessario allo scrutinio del presente gravame, al contempo testualmente riportato anche dalla decisione gravata (pagg. 5-6), affermando l’effetto interruttivo permanente quale derivato dalla identita’ dei fatti sottesi e dal collegamento causale tra le azioni;
va ribadito che il principio di specificita’ del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimita’ deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformita’ alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticita’ e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, senza soverchi formalismi, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attivita’ del giudice di legittimita’ e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117);
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
ancora preliminarmente si osserva che non e’ in alcun modo evincibile una volonta’ di rinuncia al ricorso – quale ipotizzata da parte controricorrente anche in memoria – a seguito dell’introduzione, ad opera dell’odierna ricorrente, di un giudizio avverso il decreto di trasferimento dell’immobile oggetto della richiamata citazione del 1988, trattandosi dell’esercizio di alternative strategie difensive su cui si potranno riflettere secondo diritto gli esiti dei differenti processi;
quanto al merito cassatorio, vale cio’ che segue;
la giurisprudenza di questa Corte ha di recente precisato che l’effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano necessariamente conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce ma che costituiscano il logico e implicato sviluppo di un dato presupposto necessario, sicche’, tipicamente, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell’autonomo diritto all’indennita’ di occupazione dell’immobile, per essere quest’ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione (Cass., 20/12/2019, n. 34154);
nell’esemplificata fattispecie e’ stato osservato (pag. 7) che “la caducazione del titolo che giustifica il diritto all’indennita’ puo’ essere determinata, infatti, da ipotesi fisiologiche, quali, appunto…lo spirare del termine di durata del rapporto. Pertanto, la proposizione della domanda di risoluzione, sia pure con la riserva espressa di intraprendere un autonomo giudizio per richiedere la penale giornaliera a titolo di indennita’ di occupazione, non e’ stata tale da rendere univocamente percepibile l’intendimento dei ricorrenti di esercitare il diritto all’indennita’…. In tale comportamento non e’ infatti riconoscibile, ne’ espressamente ne’ indirettamente, una manifestazione della volonta’ di esercitare proprio quel diritto, benche’ in via indiretta e mediata merce’ l’attivazione di altro giudizio, ad esso inscindibilmente connesso…Cio’ costituisce un ostacolo insormontabile al fine di attribuire il dispiegarsi dell’effetto interruttivo, rispetto ad una eventuale richiesta della penale per indennita’ di occupazione, all’atto con cui era stato iniziato un giudizio autonomo ed al primo non necessariamente collegato”;
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
dunque, in questa prospettiva, la diversita’ dei presupposti e la non necessaria implicazione dei giudizi escludono l’effetto interruttivo in parola;
il menzionato arresto rimarca (a pag. 6) che, “seguendo tale criterio, si e’ escluso, ad esempio, che la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ex articolo 2932 c.c., spieghi efficacia interruttiva della prescrizione dell’autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato (diversamente) nullo (Cass. 15/07/2011, n. 15669); che l’intervento del creditore ipotecario nel processo di espropriazione promosso da altri nei confronti del proprietario del bene ipotecato che non sia anche (e distintamente) suo debitore interrompa la prescrizione del diritto di credito (Cass. 02/08/2001, n. 10608); che la domanda volta ad ottenere la sorte capitale incida, interrompendolo, sul termine di prescrizione del (cosi’ distinto) diritto agli interessi (Cass. 29/01/1980, n. 687)”;
le appena spiegate conclusioni vanno raccordate per converso con il principio, pure costante, per cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalita’, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile (cfr., tra le tante, Cass., 04/08/2016, n. 16293);
in questa chiave, la proposizione di un’azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione e’ diretta a garantire, pur se quest’ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio;
anche il citato arresto del 2019 ricorda incidentalmente tale indirizzo, menzionando la conforme Cass., 18/01/2011, n. 1084;
nella fattispecie all’esame in questa sede, effettivamente l’azione di ritrasferimento degli immobili, da una parte, e l’azione di ripetizione d’indebito, dall’altra, hanno presupposti differenti, l’uno volto a ottenere l’esecuzione di un accordo, l’altro la ripetizione delle somme corrisposte in base a quello perche’ nullo;
e pero’ il diritto alla ripetizione dell’importo versato risulta espressione del rapporto, latamente inteso, dedotto in via subordinata nel precedente giudizio, ovvero quello che sottende la domanda risarcitoria, rispetto alla quale non vi e’ un profilo ulteriore e autonomo quale la protrazione del godimento rispetto alla cessione del rapporto locativo, che costituisce il fondamento della spettanza dell’indennita’ di occupazione sopra discussa;
a riprova, in effetti, depone il fatto che, con la memoria di precisazione delle allegazioni assertive, la domanda risarcitoria sarebbe stata evidentemente modificabile con quella di ripetizione d’indebito oggettivo, in quanto alternativa ma correlata all’identica vicenda fattuale, a mente di Cass., Sez. U., 15/06/2015, n. 12310, secondo cui la modificazione della domanda ammessa nel processo puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, “petitum” e “causa petendi”, sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali;
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
significativamente, in quella fattispecie, le Sezioni Unite affermarono l’ammissibilita’ della modifica dell’originaria domanda formulata ex articolo 2932 c.c., con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo;
e ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere, nella fattispecie qui in scrutinio, anche qualora fosse stata proposta domanda d’indennizzo ex articolo 2041 c.c., comma 1, stante la simmetria tra diminuzione patrimoniale e importo versato;
la differenza dei presupposti e la non implicazione necessaria delle domande vanno utilmente letti alla luce della deducibilita’, con emenda, della distinta domanda nel giudizio della cui idoneita’ interruttiva si discute;
questo indice costituisce, infatti, a ben vedere, la coerente specificazione della relazione di causalita’ tra unitario rapporto dedotto, anche subordinatamente, e diritti rivendicati con le diverse domande, le une come tali idonee a interrompere la prescrizione delle azioni svolte con le altre;
del resto, per tornare ai precedenti evocati nell’arresto del 2019: Cass. n. 15669 del 2011 a’ncora la conclusione all’autonomia del diritto alla restituzione delle somme per nullita’ del contratto preliminare rispetto a quello di adempimento in forma specifica ex articolo 2932 c.c., con cio’ enfatizzando la differenza “in iure” tra i due “rapporti”, l’uno contrattuale, l’altro senza tale titolo, rispetto alla premessa, pur ribadita, per cui l’effetto interruttivo opera riguardo a tutti i diritti collegati in rapporto di causalita’ con il rapporto complessivamente in rilievo (pag. 10); Cass. n. 10608 del 2001 si riferisce, all’evidenza, a una ipotesi di rapporti di obbligazione distinti anche soggettivamente; Cass. n. 687 del 1980 enfatizza parimenti il ruolo della “causa petendi” (come subito osservo’ la dottrina) iscrivendo la decisione in un contrasto all’opposto esemplificato da Cass. 05/01/1972, n. 20, e Cass., 09/03/1973, n. 645;
una coerente applicazione del principio generale causalistico discusso, e come tale non revocato in dubbio dai vari precedenti, conduce dunque alla valorizzazione dell’unitarieta’ del fatto cui sono ricollegate le domande volte a un’unitaria tutela rispetto alla quale le azioni sono serventi;
significativa, di recente, e’ Cass., 12/02/2021, n. 3655, secondo cui nelle espropriazioni per pubblica utilita’, quali che siano le modalita’ e gli istituti mediante i quali l’Amministrazione espropriante pervenga all’acquisizione dell’immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall’articolo 42 Cost., comma 3; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda per conseguire la declaratoria di nullita’ della cessione volontaria delle aree e il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un’ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell’ormai definitivamente accertata validita’ ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l’acconto ricevuto a la definitiva indennita’ di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto e causale collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa e’ sufficiente a interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perche’ le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che possa rilevare, a tale fine, la differenza tra il “petitum” e la “causa petendi” delle due pretese quali svolte;
Proposizione di una domanda giudiziale e l’interruzione della prescrizione
cosi’ ricostruita la complessiva giurisprudenza, la censura dev’essere accolta;
il secondo motivo e’ assorbito;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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