Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1587.
La massima estrapolata:
La proposizione dell’appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, se l’esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all’identificazione del “dies a quo” o all’esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso.
Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1587
Data udienza 31 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2560-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5303/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
con atto di citazione notificato nel giugno 2002 (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l’Universita’ degli Studi di Messina chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 10.845,59, oltre interessi e rivalutazione, per ciascuno dei cinque anni di corso presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Universita’ degli Studi di Messina, ove si era immatricolato nell’anno accademico 1982/1983 (con conclusione del corso nell’anno accademico 1986/1987). Il Tribunale adito premise che il Decreto Legislativo n. 257 del 1991, articolo 8, comma 2, doveva essere disapplicato, “riconoscendo ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1982-1991 il diritto a percepire la remunerazione prevista dal Decreto Legislativo n. 257, articolo 6” nei confronti dei Ministeri convenuti, e che “la frequentazione dei corsi da parte dell’attore e’ provata dalle certificazioni relative al conseguimento del titolo di specializzazione”. Qualificata tuttavia la domanda come di risarcimento del danno “in forma specifica, mediante riconoscimento delle somme dovute a titolo di borsa di studio”, la rigetto’, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale, e compenso’ le spese processuali. L’appello proposto dal medico fu disatteso dalla Corte d’appello di Roma, per l’intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese.
Con sentenza n. 23568 del 2011 questa Corte accolse il ricorso proposto dal (OMISSIS) affermando che non vi era prescrizione del diritto, decorrendo la stessa nella misura di dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 11 e rinviando alla corte di merito (ma con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quanto al rapporto processuale con l’Universita’ degli Studi per difetto di legitimatio ad causam).
Con sentenza di data 9 settembre 2016 la Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello con compensazione delle spese. Osservo’ la corte territoriale che il diritto al risarcimento non spettava perche’ l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione era antecedente all’anno accademico 1983-1984, essendo avvenuta nel 1982-1983, e che sul punto non si era formato alcun giudicato interno, non essendovi stato alcun accertamento del diritto del (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi e resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di merito ha omesso di esaminare il dedotto giudicato interno sulla spettanza del diritto formatosi all’esito del giudizio di primo grado in mancanza di appello incidentale e non avendo costituito il rilievo della prescrizione ragione piu’ liquida per essere intervenuto successivamente all’accertamento dell’esistenza del diritto. Aggiunge che l’esistenza del giudicato interno era stata dedotta in sede di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Il motivo e’ inammissibile. La violazione del giudicato interno non integra vizio motivazionale, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, ma va denunciata quale error in procedendo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 346 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la corte territoriale, negando l’esistenza del giudicato interno, ha violato le disposizioni indicate in rubrica.
Il motivo e’ infondato. Va premesso che non ha natura dirimente l’indicazione in rubrica della tipologia di motivo di ricorso, dovendosi avere riguardo alla concreta articolazione del motivo, la quale e’ nella specie identificabile nell’error in procedendo per violazione del giudicato interno.
Il Tribunale, dopo avere in astratto riconosciuto la spettanza del diritto a percepire la remunerazione prevista dal Decreto Legislativo n. 257 del 1991, articolo 6 per i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1982-1991, ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La proposizione esclusivamente di appello da parte del soccombente sul punto della prescrizione non vale a costituire un giudicato interno sulla spettanza del diritto allorquando l’esame della questione della prescrizione non sia limitato al solo problema del dies a quo o dell’esistenza di cause interruttive, ma involga il profilo della qualificazione del diritto. Il collegamento dell’esistenza del diritto alla qualifica comporta che la configurabilita’ del primo permanga sub iudice, una volta che sia proposta impugnazione in relazione alla prescrizione e quest’ultima dipenda dalla qualificazione giuridica del caso della vita. Ne segue che in un’ipotesi del genere l’esistenza del diritto non possa costituire oggetto di un giudicato interno. L’odierna vicenda processuale conferma quest’ultimo rilievo, posto che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, escludendo l’esistenza della prescrizione, sulla base di una diversa qualificazione (e configurazione) del diritto, e cioe’ non quella effettuata dal Tribunale, ma quella derivante dalla L. n. 370 del 1999, articolo 11.
Per concludere, dato che la configurazione del diritto segue e non precede la qualificazione giuridica, non vi e’ giudicato interno sull’esistenza del diritto finche’ una diversa qualificazione dell’episodio della vita sia consentita, come quando deve accertarsi l’esistenza della prescrizione per una ragione diversa dall’identificazione del dies a quo o di una causa interruttiva.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 5 e 189 previgente Trattato Ce, 13, 14 e 16 direttiva 82/76/CEE, 2 direttiva 75/363/CEE, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che deve riconoscersi il diritto risarcitorio anche ai medici specialisti immatricolatisi in data anteriore al 1 gennaio 1983.
Il motivo e’ fondato. Cass., Sez. Un., n. 20348 del 2018 ha precisato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformita’ con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensi’ alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si e’ verificato l’inadempimento.
Il giudice di merito ha accertato che l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione era avvenuta nell’anno accademico 1982-1983. Con riferimento a tale accertamento di fatto l’indagine del giudice di merito va svolta sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. n. 18053 del 2019 nei termini seguenti: “nei vari ordinamenti universitari la durata di ciascun anno di corso, pur inserendosi esso in un anno accademico, era varia e in genere non corrispondente ad un intero anno solare, ma minore di esso, e considerando, altresi’, che l’inizio effettivo della frequenza di ciascun anno di corso, ove esso si fosse inserito in anni accademici formalmente previsti dagli ordinamenti universitari a cavallo di due anni, ben poteva situarsi anche interamente nel secondo anno solare di riferimento dell’anno accademico. Cio’, poteva accadere anche per i corsi iniziati nell’anno solare 1982, ma collocantisi in un anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983. La frequenza effettiva del primo anno del corso ben poteva collocarsi in parte prima del 1 gennaio 1983 ed in parte dopo oppure tutta dopo. Ne segue che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1 gennaio 1982 ed ascritti ed inserentesi in una anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 l’importo risarcitorio spettante per il primo anno di corso (e commisurato a quanto indicato dalla L. n. 370 del 1999, articolo 11 come ora hanno confermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha avallato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andra’ frazionato e spettera’ solo per la frazione del primo anno di corso frequentata dal 1 gennaio 1983, mentre l’importo risarcitorio, per il suddetto primo anno accademico, andra’ riconosciuto integralmente, qualora si accerti che la frequenza del primo anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati nel 1982) si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983″.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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