Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34800.
Procura alle liti conferita a nuovo difensore.
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, comma 2, c.c.
Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34800. Procura alle liti conferita a nuovo difensore
Data udienza 30 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Locazione abitativa – Procura alle liti conferita a nuovo difensore – Mancata revoca della procura precedente – Aggiunta e non sostituzione – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36743/2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4394/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Procura alle liti conferita a nuovo difensore
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano, con ordinanza decisoria di un giudizio svolto con rito sommario emessa il 18 luglio 2017, accoglieva le domande proposte dalla ricorrente (OMISSIS) S.r.l., dato atto della cessazione di un contratto di locazione abitativa relativo ad un immobile di proprieta’ della suddetta con una societa’ poi fallita, (OMISSIS) S.r.l., condannando (OMISSIS) e (OMISSIS) (convenuti) nonche’ (OMISSIS) (chiamato dai convenuti) a rilasciare l’immobile e risarcire i danni derivati dall’occupazione senza titolo.
(OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello, dopo che (OMISSIS) aveva notificato il 28 luglio 2017 l’ordinanza e il relativo precetto.
La Corte d’appello di Milano, dichiarata contumace (OMISSIS), con sentenza del 9 ottobre 2018 accoglieva il gravame, rigettando tutte le domande proposte nei confronti degli appellanti e condannando l’appellata a rifondere loro le spese dei due gradi di giudizio.
(OMISSIS) ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria – dal quale gli intimati non si sono difesi.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 83, 85, 350, 170, 330, 702 quater, 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c..
L’attuale ricorrente, in primo grado, aveva depositato il 28 luglio 2016 ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., difesa dall’avvocato (OMISSIS), eleggendo domicilio presso il suo studio in (OMISSIS), e il domicilio digitale all’indirizzo pec di tale avvocato.
Il 4 ottobre 2016 il Tribunale emanava decreto che fissava l’udienza di comparizione al 18 gennaio 2017, disponendo la notifica del ricorso e del decreto. La notifica, sempre secondo la esposizione della ricorrente, veniva pero’ compiuta dall’avvocato (OMISSIS), il quale si era costituito quale nuovo difensore della societa’, in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), con comparsa dotata di procura ad litem depositata il 29 novembre 2016, eleggendo cosi’ l’attuale ricorrente domicilio presso il suo studio in (OMISSIS), e domicilio digitale all’indirizzo pec dell’avvocato (OMISSIS), il quale prosegui’ poi la difesa della societa’, e notifico’ pure l’ordinanza decisoria e il precetto a controparte in data 28 luglio 2017.
L’appello sarebbe stato pero’ notificato all’indirizzo digitale dell’avvocato (OMISSIS), per cui la notifica sarebbe inesistente. La corte territoriale avrebbe errato definendo nella motivazione il ricorso “regolarmente notificato”, non avendo verificato l’attuale domicilio e l’attuale rappresentante della societa’. Viene invocata giurisprudenza per cui e’ inesistente la notifica al procuratore il cui mandato e’ stato revocato, negando che in tal caso la notifica sia nulla, per concludere infine chiedendo la cassazione della sentenza e la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c., di inammissibilita’ dell’appello per il decorso del termine ex articolo 702 quater c.p.c..
2. Il secondo motivo, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullita’ della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., articoli 111 e 24 Cost.: la sentenza d’appello sarebbe nulla perche’ la ricorrente non sarebbe stata messa nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa.
3. Il primo motivo, come si e’ visto, si basa sull’asserita revoca del mandato, da parte dell’attuale ricorrente, all’avvocato (OMISSIS), sostituito, come da comparsa con procura ad litem del 29 novembre 2016, con l’avvocato (OMISSIS).
Tale comparsa, intitolata “Comparsa di costituzione di nuovo difensore”, e’ seguita da un foglio separato, nel quale e’ posta la procura ad litem rilasciata all’avvocato (OMISSIS).
Nella comparsa, nell’interesse di (OMISSIS) S.r.l. dichiara di costituirsi “in sostituzione del precedente difensore” l’avvocato (OMISSIS), “il quale fa proprie tutte le difese, eccezioni e deduzioni di cui al ricorso ex articolo 702 c.p.c., introduttivo del presente giudizio”. La copia cartacea agli atti – di cui e’ ritualmente attestata la conformita’ al corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico – figura sottoscritta esclusivamente dall’avvocato (OMISSIS), e non anche dalla legale rappresentante della societa’.
La procura, invece, e’ sottoscritta – con firma autenticata dall’avvocato (OMISSIS) – dalla legale rappresentante della societa’, e attribuisce quindi a quest’ultimo avvocato di “rappresentare e difendere la societa’ nel procedimento promosso nei confronti dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), conferendogli ogni piu’ ampia facolta’ di legge perche’ possa rappresentare la Societa’ in tutti i gradi del giudizio, riferire su tutto quanto forma oggetto della domanda, transigere e conciliare la lite, perche’ a conoscenza dei fatti di causa, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa o in garanzia terzi, redigere e notificare atti di precetto e assistermi (sic) pure nella eventuale fase esecutiva, senza ulteriore ratifica”. Si conclude con l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS).
E’ dunque evidente che nella procura non si dispone alcuna revoca della precedente procura conferita all’avvocato (OMISSIS); e la comparsa, che, come si e’ visto, include la dichiarazione di sostituzione mediante l’avvocato (OMISSIS) che si costituisce all’avvocato (OMISSIS), e’ sottoscritta
soltanto dall’avvocato (OMISSIS), e non dalla legale rappresentante della societa’, la quale soltanto aveva il potere di revocare il mandato all’avvocato (OMISSIS).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che “la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per se’ sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’articolo 1716 c.c., comma 2” (cosi’ si esprime la piu’ recente tra le pronunce massimate in tema, Cass. sez. 2, 31 marzo 2017 n. 8525; conformi Cass. sez. L, 4 maggio 2005 n. 9260 e gia’ Cass. sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 2071; isolata e comunque non condivisibile nel suo asserto di tacita revoca e’ l’ormai risalente Cass. sez. L, 20 dicembre 2004 n. 23589).
Da cio’ deriva che, non avendo la legale rappresentante della societa’ attualmente ricorrente manifestato volonta’ di revoca del mandato all’avvocato (OMISSIS), il mandato conferito all’avvocato (OMISSIS) e la relativa elezione di domicilio costituiscono elementi di aggiunta, che non privano di effetto giuridico il mandato e l’elezione precedenti. Il motivo, dunque, risulta privo di consistenza, in quanto, come correttamente affermato dal giudice d’appello nella motivazione della sentenza impugnata, l’atto d’appello fu notificato in modo rituale, il che assorbe ogni altro rilievo.
4. Il secondo motivo cade, a sua volta, per quanto appena rilevato a proposito del motivo precedente: essendo ancora valida ed efficace la procura conferita all’avvocato (OMISSIS), non si vede come sia sostenibile che la ricorrente non abbia avuto una effettiva possibilita’ di esercitare il suo diritto di difesa nel giudizio d’appello.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo pronuncia sulle spese processuali, in quanto gli intimati non si sono difesi.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply