Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29294.
Processo telematico ed i Depositi Plurimi
Per quanto attiene al rispetto dei termini di deposito degli atti telematici nei depositi, nel caso di specie un ricorso di opposizione allo stato passivo in tema fallimentare, affinché siano utilizzabili i documenti depositati, in caso di plurimi depositi per via del superamento dei limiti delle dimensione tecniche degli invii, è necessario che i deposito siano contestuali cioè nella medesima data.
Ordinanza|| n. 29294. Processo telematico ed i Depositi Plurimi
Data udienza 11 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Processo telematico – Depositi – Plurimi – Utilizzo documenti – Contestuale
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18011 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
s.p.a. (OMISSIS), in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
Fallimento di s.r.l. (OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Trani depositato in data 13 giugno 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere Dott. Angelina-Maria Perrino.
Processo telematico ed i Depositi Plurimi
FATTI DI CAUSA
La s.p.a. (OMISSIS) impugno’ il decreto di esecutivita’ dello stato passivo del Fallimento di s.r.l. (OMISSIS), poiche’ era stata ammessa per il solo credito con prelazione ipotecaria, comprensivo degli interessi convenzionali calcolati fino alla data di fallimento, ma non per quello azionato in via chirografaria quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. (OMISSIS), escluso perche’ ritenuto non adeguatamente documentato.
Il tribunale fallimentare ha rigettato l’opposizione in quanto ha considerato inutilizzabile la documentazione prodotta a comprova del credito, non in allegato al ricorso in opposizione, depositato telematicamente il 3 novembre 2016, ma soltanto il giorno dopo, ossia il 4 novembre 2016.
Contro questo decreto la banca propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’e’ replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso la banca lamenta la violazione o falsa applicazione della L.Fall., articolo 99, commi 1 e 2, n. 4, in combinazione con il Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 51 la’ dove il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la documentazione depositata telematicamente il giorno dopo il deposito del ricorso in opposizione, benche’ entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutivita’ dello stato passivo, quindi tempestivamente, e sebbene il Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 51 preveda che il deposito degli atti e dei documenti puo’ essere eseguito mediante invii di piu’ messaggi di posta elettronica.
Il motivo e’ infondato.
1.1.- Questa Corte (Cass. n. 31474/18, che richiama la precedente n. 20746/2015) ha gia’ stabilito che, nella specificita’ del procedimento disciplinato dalla L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio sia l’iscrizione a ruolo, nonche’ la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente s’intende avvalere devono essere prodotti e inseriti nel fascicolo di parte, da depositare alla costituzione, pena l’inammissibilita’ delle produzioni e non gia’ dell’intera opposizione.
2.- E allora, il termine di decadenza previsto dalla L.Fall., articolo 99, comma 1, riguardo al deposito del ricorso rileva ai fini della valutazione dell’ammissibilita’ dell’opposizione sotto il profilo della tempestivita’; l’osservanza del comma 2, n. 4 medesima norma rileva, invece, non gia’ ai fini dell’ammissibilita’ ex se dell’opposizione, ma della ritualita’, o non, delle produzioni documentali.
2.1.- Orbene, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale.
Per conseguenza, si e’ stabilito, qualora la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti puo’ si’ avvenire mediante gli invii di piu’ messaggi di posta elettronica certificata -ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, a patto che essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.
E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata, la’ dove ha ritenuto non utilizzabile (recte, inammissibile) la documentazione trasmessa non certo in maniera immediatamente successiva, ma a distanza di un giorno.
3.- Ne’ vale a fondare l’affidamento incolpevole, peraltro soltanto adombrato in ricorso, la circostanza segnalata dalla banca che “in ragione di problematiche tecniche non meglio conosciute il deposito telematico dell’atto di opposizione, corredato dell’intera documentazione acclusa, non aveva successo” (cosi’ a pag. 6 del ricorso).
3.1.- Questa Corte (Cass. n. 19307/23) ha al riguardo chiarito che, sebbene il depositante debba poter confidare nel sistema tecnologico e, quindi, nel buon esito del procedimento avviato con la spedizione, senza che inconvenienti successivi, dipendenti dal “Dominio Giustizia”, possano incidere sulla validita’ e tempestivita’ dell’attivita’ processuale compiuta, in un caso, come quello in esame, in cui sulla base della stessa ricostruzione degli eventi prospettata in ricorso non sia possibile evincere la prova della non imputabilita’ dell’esito negativo dell’intero procedimento, non e’ possibile stabilire che il termine per il deposito (contestuale o immediatamente consecutivo al deposito del ricorso in opposizione) sia incolpevolmente decorso.
4.- Difetta, infatti, l’allegazione, da parte della ricorrente, di elementi atti a comprovare di essere “incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile”, come previsto dall’articolo 153 c.p.c., comma 2, che richiede la verifica, con vaglio particolarmente severo, della ricorrenza di due elementi e, cioe’, dell’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volonta’ della parte, non governabile da quest’ultima, e dell’immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente (da ultimo, Cass. n. 11029/23); anzi, in senso contrario la banca “ipotizza” che “il problema fosse determinato dalla capienza della documentazione acclusa” (ancora pag. 6 del ricorso), e, quindi, da una difformita’ per fatto del depositante, rispetto alle relative specifiche tecniche ed erette in concreto a condizioni di ricevibilita’ dell’atto.
4.1.- Manca, inoltre, la dimostrazione che la ricorrente, in ragione del mancato recapito del messaggio p.e.c. attestante l’esito dei controlli automatici, si sia tempestivamente attivata, eventualmente chiedendo informazioni alla cancelleria, al fine di conoscere l’esito del deposito e avere il tempo per effettuarne uno nuovo e corretto.
Processo telematico ed i Depositi Plurimi
Il motivo e’ respinto.
5.- Infondato e’ altresi’ il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la nullita’ del procedimento per violazione del diritto di difesa in ragione della statuizione d’inutilizzabilita’ della documentazione in questione.
E cio’ perche’ la valutazione d’inutilizzabilita’ (recte, d’inammissibilita’) e’ conseguita all’inosservanza delle regole processuali poste dalla combinazione della L.Fall., articolo 99 e del Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 51.
6.- Inammissibile e’, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’omessa motivazione in riferimento al mancato esperimento di consulenza tecnica d’ufficio.
Cio’ perche’, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, la consulenza sarebbe stata volta “ad accertare la sussistenza e la consistenza della creditoria vantata” (cosi’ a pag. 4 del ricorso).
6.1.- Si sarebbe trattato, quindi, di una consulenza esplorativa, la quale, secondo granitica giurisprudenza, non puo’ essere disposta, perche’ esonererebbe la parte dal fornire la prova di quanto assume, mediante un’indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati e magari neanche allegati; il divieto discende dal principio dispositivo e da quello della domanda (Cass., sez. un., n. 3087/22; sez. un., n. 6500/22; n. 16041/23).
7.- Il ricorso e’ rigettato.
Nulla per le spese, in mancanza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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