Procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8464.

Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo “status”, sicché qualora l’evento si verifichi nel corso del giudizio d’appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8464. Procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno

Data udienza 16 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Amministratore di sostegno – Morte dell’amministrando – Cessazione della materia del contendere – Sopravvenienza della morte in pendenza del giudizio di appello – Declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7369/2019 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale erede successore universale di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difenso all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente
contro
(OMISSIS), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano – Sez. Famiglia;
– intimati –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicato il 24/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno

RITENUTO

CHE:
La Corte di appello di Milano, con il decreto impugnato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rinvio riguardante la procedura di apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di (OMISSIS), per sopravvenuto decesso dell’amministrando.
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), ha proposto tredici motivi di ricorso, assistiti da memoria. (OMISSIS) ha replicato con controricorso e memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con il primo motivo si deduce la nullita’ assoluta del provvedimento per violazione dell’articolo 6 CEDU, articolo 111 Cost. e articoli 158 e 383 c.p.c. che fissano il principio di alterita’ del giudice del rinvio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sul rilievo che la Dott.ssa (OMISSIS), giudice relatore del procedimento di rinvio, aveva gia’ conosciuto della causa quale giudice della fase sospensiva del procedimento di reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.2. Il primo motivo e’ infondato.
1.3 Il giudice in questione non era stato componente del collegio che ebbe a pronunciare il provvedimento di appello cassato, ne’ cio’ la doglianza contesta.
La questione prospettata e’ da respingere perche’ la pretesa incompatibilita’ di uno dei giudici che hanno composto il collegio non determina una nullita’ deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilita’ – non escludendo la potestas iudicandi del predetto giudice, quale magistrato addetto all’Ufficio giudiziario che dell’impugnazione stessa e’ il giudice naturale – puo’ dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 52 c.p.c. – con procedimento che, nel caso in esame, non risulta essere stato attivato – e non da’ luogo al vizio di costituzione, ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio (Cass. n. 21287 del 10/10/2007; cfr. anche Cass. n. 24718 del 04/12/2015; Cass. n. 18681 del 27/07/2017; Cass. n. 10492 del 15/04/2019).
2.1. Seguono le ulteriori doglianze:
II) Violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sussistenza della legittimazione attiva di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4);
III) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 406, 417, 2697 c.c. e dell’articolo 384 c.p.c. con riferimento alla legittimazione attiva di (OMISSIS) a promuovere la procedura (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice a quo disatteso la pronuncia di legittimita’ per cui si sarebbe dovuto limitare a verificare se sussistesse gia’ in atti la prova della legittimazione attiva di (OMISSIS);
IV) Violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 111 Cost. per omessa e solo apparente motivazione in ordine alla estromissione di (OMISSIS) dal procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), essendosi la Corte a quo limitata ad affermare apoditticamente che poteva partecipare alla fase di riassunzione essendo stato parte delle precedenti fasi di giudizio;
V) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c. con riferimento all’efficacia vincolante della sentenza di cassazione nell’individuazione delle parti del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte di appello disatteso l’individuazione delle parti del procedimento operata dalla sentenza della Corte di cassazione;
VI) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 406, 407, 417 c.c. e 713 e 720 bis c.p.c. con riferimento alle norme in materia di partecipazione dei soggetti legittimati alla procedura di apertura dell’amministrazione di sostegno (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), cosi’ censurando l’omessa estromissione di (OMISSIS) dal procedimento;
VII) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 406, 407, 417 c.c. e 713 e 720 bis c.p.c. con riferimento alle norme in materia di privacy per la protezione dei dati sensibili: Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 8, comma 2, lettera g) e articolo 47 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), cosi’ censurando l’omessa estromissione di (OMISSIS) dal procedimento;
VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); si sostiene che persisteva un interesse alla declaratoria di illegittimita’ del decreto, osservando anche che era mancato l’accordo delle parti sulle conseguenze giuridiche dell’evento morte di (OMISSIS);
IX) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata sul certificato di morte di (OMISSIS), irritualmente depositato e non formalmente acquisito (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
X) Violazione dell’articolo 111 Cost. e degli articoli 112 e 132 c.p.c. per contraddittorieta’ e apparenza della motivazione in punto di compensazione delle spese (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4);
XI) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 385 c.p.c. in punto di applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche con riferimento agli articoli 115 e 384 c.p.c., articolo 2 c.c. nonche’ agli articoli 2, 13 e 32 Cost. ed al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
XII) Violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna di (OMISSIS) al rimborso dell’indennita’ corrisposta all’amministratore di sostegno (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4);
XIII) Violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., per omessa e solo apparente motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna di (OMISSIS) per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 3, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
2.2. Per ragioni di ordine logico/giuridico vanno esaminati prioritariamente i motivi ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo.
3.1. I motivi ottavo e nono, da trattare congiuntamente perche’ strettamente avvinti, sono infondati.
3.2. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire, in relazione a specifiche controversie trova una deroga il principio secondo il quale, nel caso in cui il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ometta la rituale dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti dell’avvenuto decesso o della perdita di capacita’, la posizione giuridica della parte stessa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, sia nella fase in corso del rapporto processuale che nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione a seguito di impugnazione, con la conseguenza che il procuratore alle liti resta legittimato ad impugnare in rappresentanza della parte defunta, in forza del principio di ultrattivita’ della procura, sempre che questa non fosse limitata a un solo grado di giudizio.
Invero, l’evento morte della parte, comunque risultante in giudizio, e’ destinato ad assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima ed intrasmissibile, cosi’ da estinguersi con la scomparsa del suo titolare, come si verifica in relazione a determinati diritti inerenti allo status della persona (o per previsione di legge, ad esempio, la L. n. 689 del 1981, articolo 7 in tema di sanzioni amministrative): in tali casi, tra i quali rientra il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, l’evento morte vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della giurisdizione, con la conseguente cessazione della materia del contendere, travolgendo le eventuali pronunce rese in precedenza e non ancora passate in giudicato (Cass. n. 6588 del 28/04/2003). La morte, durante il processo d’appello, della parte beneficiaria dell’amministrazione di sostegno in primo grado, cosi’ come della parte interdetta, fa venir meno la necessita’ di giungere ad una pronuncia di accertamento sullo status. Ne consegue la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse, che determina la cessazione della materia del contendere e, nel caso specifico, anche la caducazione del decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno (Cass. n. 24149 del 28/11/2016), cio’ perche’, come gia’ affermato, per l’interdetto, “La disposizione di cui all’articolo 338 c.p.c., secondo cui l’estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, e’ incompatibile con i procedimenti speciali di interdizione e di revoca dell’interdizione, quali processi volti a tutelare, in via giurisdizionale, lo ” status ” della persona e gli interessi pubblici afferenti; ne deriva che nel caso in cui l’interdetto muoia nelle more del giudizio di appello avverso la pronuncia che aveva revocato l’interdizione, la dichiarazione di estinzione del procedimento conseguente alla cessazione della materia del contendere travolge anche la sentenza di primo grado.” (Cass. n. 3570 del 17/02/2006).
Si puo’ pertanto ancora una volta concludere, ribadendo il principio di diritto gia’ espresso da Cass. n. 12737 del 10/06/2011, affermando che “Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessita’ della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre e’ pendente il giudizio di appello, e la morte sia accertata da quel giudice, comporta la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse.”.
La decisione risulta, pertanto, immune da vizi, senza che rilevi la ritualita’ o meno dell’acquisizione della – incontestata – notizia del decesso di (OMISSIS).
4.1. L’undicesimo ed il tredicesimo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.
4.2. La statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese di lite risulta assunta in applicazione del parametro della soccombenza virtuale, di guisa che non ricorre la violazione del principio della soccombenza, ed e’ logicamente e congruamente motivata, cosi’ come il rigetto della domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c., mediante ampio richiamo al complesso andamento delle fasi processuali, alla finalita’ pubblicistica della procedura ed al comportamento oppositivo tenuto dall’amministrando avverso le attivita’ istruttorie officiose, volte a accertare in modo effettivo la sua capacita’ di autodeterminazione, a fronte di una sua accertata grave patologia neurodegenerativa (fol.7 del provv. imp.).

 

Procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno

5.1. Il dodicesimo motivo e’ inammissibile.
5.2. Posto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’ domande che non siano state originariamente proposte, la doglianza non solo non risulta assistita dalla necessaria specificita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in merito alla tempestiva introduzione della stessa in primo grado, ma – al contrario – espone una circostanza con cio’ incompatibile, laddove e’ riferito che la domanda di condanna di (OMISSIS) al rimborso dell’indennita’ corrisposta all’amministratore di sostegno era stata proposta con il ricorso in riassunzione.
6. I restanti motivi quarto, quinto, sesto e settimo (estromissione (OMISSIS), dictum Cassazione, mancata partecipazione di (OMISSIS) al precedente giudizio di cassazione e prospettazione del fatto che non poteva, pertanto partecipare, al giudizio di rinvio, riassunto da (OMISSIS)) sono assorbiti perche’, in disparte la carenza di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, sono inidonei, anche ove accoglibili, a mutare l’esito del giudizio.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate per la peculiarita’ delle questioni esaminate.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Il procedimento risulta esente Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Compensa le spese di giudizio;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52;
– Da’ atto che il procedimento risulta esente Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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