Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 giugno 2022| n. 17909.
Procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio.
In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l’art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l’azione già esperita dal “de cuius”, per identica “ratio” deve intendersi autorizzato l’erede del “de cuius” convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all’azione proposta contro di lui prima della sua morte.
Ordinanza|1 giugno 2022| n. 17909. Procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio.
Data udienza 19 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – MATRIMONIO – NULLITA’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE F. Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12243/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.
Procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di (OMISSIS) avente a oggetto l’annullamento, per simulazione ex articolo 123 c.c., del matrimonio contratto con (OMISSIS) il (OMISSIS).
Ha ritenuto non provato l’accordo simulatorio, tenuto conto della non univocita’ e della polivalenza delle dichiarazioni testimoniali anche a proposito delle motivazioni che avevano portato all’interruzione della convivenza tra i coniugi.
Ha osservato che sia la breve durata di tale convivenza, durata solo due mesi, sia il modesto numero di invitati al matrimonio (meno di dieci), sia la semplicita’ del festeggiamento, non potessero considerarsi circostanze indicative di un accordo diretto a non dare esecuzione al complesso di diritti e doveri nascenti dall’atto.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
Hanno replicato con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori ed eredi di (OMISSIS) deceduta dopo la notifica del ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – Col primo motivo il ricorrente assume che la sentenza avrebbe errato nel non ravvisare l’inammissibilita’ dell’appello per violazione dell’articolo 342 c.p.c.
Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli articoli 342 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in quanto la corte territoriale, interpretando correttamente le citate norme, avrebbe dovuto desumere che il giudizio d’appello ha le caratteristiche dell’impugnazione a critica vincolata e che in esso l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto alla domanda d’appello, sicche’ su di lui, e non sulla controparte (come invece detto dalla sentenza impugnata), ricadrebbe l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame.
II. – I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Innanzi tutto e’ da osservare che l’appello della (OMISSIS), la cui parte saliente e’ trascritta nel ricorso e la cui consistenza questa Corte e’ in grado di verificare direttamente essendosi al cospetto della denunzia di un vizio processuale, non era affatto generico.
L’appellante aveva sottoposto a critica l’esito della valutazione probatoria che aveva indotto il giudice di primo grado a ritenere provato l’accordo simulatorio.
Tanto basta a far ritenere l’appello ammissibile.
L’articolo 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, mediante confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Tale giudizio – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo – mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Sez. U n. 27199-17).
Ne segue che in nessun modo puo’ seguirsi l’assunto per cui sarebbe stato onere dell’appellante dare la prova contraria di cio’ che era stato affermato nella sentenza di primo grado a proposito dell’accordo simulatorio del matrimonio.
La posizione delle parti rispetto a una domanda di simulazione non muta per il fatto che si tratti della fase d’appello, considerato che l’appello e’ impugnazione interamente sostitutiva.
In caso di domanda diretta a fare accertare la simulazione, l’onere della prova incombe sempre su chi la simulazione abbia dedotto.
III. – Pure i motivi terzo e quarto possono essere esaminati unitariamente.
Vi si deduce: (i) nel terzo, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. a proposito della ritenuta inesistenza dell’accordo simulatorio; (ii) nel quarto, la violazione delle medesime norme e, di nuovo, l’omesso esame di fatti decisivi a proposito della valutazione della convivenza dopo il matrimonio.
I motivi sono all’evidenza inammissibili poiche’ si risolvono in altrettante censure in fatto circa l’esito della valutazione probatoria, e segnatamente della prova orale: valutazione istituzionalmente rimessa al giudice del merito e nella specie compiutamente e idoneamente motivata.
IV. – Il quinto motivo, riguardante la consequenziale sorte delle spese del grado d’appello, resta assorbito.
V. – La costituzione quali eredi dei genitori della (OMISSIS) e’ rituale, essendo legittimata dall’articolo 127 c.c.
Questa norma, cosi’ come consente al terzo portatore di interesse, che sia anche erede di chi abbia impugnato il matrimonio, di proseguire l’azione esperita dal de cuius quando il giudizio e’ gia’ pendente alla morte dell’attore (per riferimenti, v. Cass. n. 33409-21), cosi’ per identica ratio autorizza il medesimo erede a resistere all’azione proposta contro il de cuius prima della morte di questi.
Al rigetto del ricorso deve quindi conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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