Procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 novembre 2020| n. 25660.

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall’art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

Ordinanza|13 novembre 2020| n. 25660

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Pubblica amministrazione – Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. – Pregiudizialità – Contraddittorietà del provvedimento di sospensione necessaria – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32871-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualita’ di capogruppo e mandataria della (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di ISCHIA, FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di ISCHIA, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CARDINO ALBERTO che chiede che codesta Suprema Corte voglia disporre per la prosecuzione del giudizio.

RITENUTO

CHE:
Il Tribunale di Napoli, sezione staccata di Ischia, nel procedimento ex articolo 702 bis c.p.c. r.g. 237/2015 promosso su ricorso di (OMISSIS), in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita dalla stessa e da (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SCARL, contro ii Comune di Ischia + uno – avente ad oggetto domanda di pagamento -, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) SPA, aveva riscontrato l’avvenuto fallimento di detta societa’, costituitasi a mezzo dei curatori e, considerate tutte le rispettive attivita’ difensive, aveva ritenuto che nel giudizio risultavano articolate due fondamentali domande: la prima azionata dalla terza chiamata (Fallimento (OMISSIS) SPA), avente ad oggetto l’accertamento negativo della non debenza, da parte del fallimento ed a favore della originaria ricorrente delle somme di cui alla domanda di pagamento da quest’ultima avanzata, nonche’ “la seconda, logicamente e funzionalmente subordinata, e cioe’ quella di pagamento, originariamente avanzata dalla ricorrente ( (OMISSIS)) nei confronti del Comune (da effettuarsi mediante prelievo dalla cauzione nella disponibilita’ del Comune e versata da (OMISSIS) in bonis, delle somme assuntamente dovute da quest’ultima ad (OMISSIS))” (fol. 3 dell’ord.); quindi, avendo ravvisato la pregiudizialita’ della valutazione della prima domanda, con l’ordinanza emessa in data 25/9/2019 – oggetto del regolamento di competenza – ha dichiarato la improcedibilita’ della domanda sub 1) e sospeso la causa relativa alla domanda sub 2) sino alla definizione di quella sub 1).
(OMISSIS), in proprio e nella gia’ ricordata qualita’, ha proposto regolamento di competenza ed ha chiedesto l’annullamento dell’ordinanza o la sua riforma.
Le parti evocate in giudizio sono rimaste intimate.
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del regolamento.
(OMISSIS) SRL ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:
La ricorrente ha esposto le seguenti ragioni di doglianza: 1) error in procedendo e violazione e falsa applicazione degli articoli 102 e 295 c.p.c., degli articoli 1292, 1294 e 1316 c.c. e del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 153 e 155 sostenendo che nel caso non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria del processo ex articolo 295 c.p.c.; 2) error in procedendo e violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 295 e 702 bis c.p.c., degli articoli 1292, 1294 e 1316 c.c. e del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 153 e 155 sostenendo che questa tipologia di ordinanza non poteva essere adottata nell’ambito di un procedimento di cognizione sommaria, come quello promosso ex articolo 70 bis c.p.c..
Il Collegio osserva, in via preliminare rispetto all’esame della prima delle ragioni indicate a sostegno dell’istanza ed in adesione alla richiesta del Procuratore Generale, che sussiste una ragione di illegittimita’ del provvedimento impugnato di carattere assorbente a cui va dato rilievo da parte di questa Corte nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla legittimita’ o meno della sospensione.
Tale ragione si rinviene nel principio di diritto secondo cui “Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’articolo 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialita’ rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorita’ di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessita’ di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non puo’ adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’articolo 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena” (Cass. n. 31801 del 07/12/2018): ne consegue che nel caso di specie, soggetto al rito sommario, risulta illegittima l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. o dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, (cosi’ anche Cass. n. 3 del 2/1/2012; Cass. n. 22605 del 24/10/2014; Cass. n. 21914 del 27/10/2015; Cass. n. 2272 del 30/01/2017).
In conclusione l’istanza di regolamento dev’essere accolta e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio.
Al giudice di merito della riassunzione e’ rimesso di decidere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone la prosecuzione del giudizio;
Rimette al giudice della riassunzione la decisione sulle spese del regolamento di competenza. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’articolo 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

 

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