Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 dicembre 2021| n. 45972.
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio, dovendosi pertanto concludere che, ove manchi la dichiarazione o l’elezione di domicilio e ove non vi sia stata la nomina del difensore di fiducia, la notifica non è dovuta (si vedano le sezioni Unite, sentenza 30 settembre 2021).
Sentenza|15 dicembre 2021| n. 45972. Procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona
Data udienza 20 ottobre 2021
Integrale
Tag – parola: Detenzione – Reati commessi con violenza alla persona – Istanza de libertate – Notifica alla persona offesa dal reato – Nomina del difensore – Necessaria – Cass. Sez. 1, 1460/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26-05-2021 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il Tribunale del Riesame di Bologna dichiarava inammissibile l’appello cautelare presentato nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una struttura terapeutica.
La declaratoria di inammissibilita’ veniva fondata dal Tribunale sul rilievo della mancata prova della notifica della richiesta de libertate alla persona offesa (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, procedendosi per un reato commesso con violenza alla persona.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale emiliano, (OMISSIS), tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, evidenziando che la richiesta non era stata notificata alla persona offesa, in quanto quest’ultima non aveva nominato un difensore, ne’ aveva eletto domicilio, fermo restando che l’istanza cautelare era stata presentata anche in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89, norma che non prevede alcun onere preventivo di notificazione alla persona offesa.
In ogni caso, la difesa rileva che, in base al tenore letterale della norma del codice di rito prima richiamata, la notificazione alla persona offesa e’ dovuta solo se la stessa abbia nominato un difensore o abbia eletto domicilio, il che nel caso – di specie non era avvenuto, per cui alcuna notifica preliminare era dovuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Il ricorso e’ fondato.
1. Premesso che si precede per un reato commesso con violenza alla persona (articolo 609 bis c.p.) e che non e’ controversa nel caso di specie la omessa notifica dell’istanza de libertate rivolta al G.I.P. alla persona offesa, la quale non risulta avere nominato un difensore di fiducia, ne’ avere eletto o dichiarato domicilio, occorre evidenziare che sulla questione giuridica che ha dato luogo alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello cautelare, ovvero la necessita’ della preventiva notifica alla persona offesa della richiesta cautelare, si e’ in effetti registrato un contrasto interpretativo, recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 30 settembre 2021.
In particolare, secondo un primo orientamento (cfr. Sez. 2, n. 12377 del 10/02/2021, Rv. 280999), recepito dall’ordinanza impugnata, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’articolo 299 c.p.p., comma 3, come modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 2, conv. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilita’ di detta richiesta, distinte modalita’ di notifica alla persona offesa, ovvero: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 33 disp. att. c.p.p.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l’ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovra’ essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia gia’ intervenuta la nomina di un difensore.
Con un diverso orientamento (cfr. ex multis Sez. 1, n. 1460 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280219) invocato dal ricorrente, invece e’ stato affermato che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o a effettuare dichiarazione o elezione di domicilio, deponendo in tal senso l’inequivoco tenore letterale dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, in particolare nell’inciso in cui, dopo aver previsto l’obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest’ultimo caso, l’eventualita’ che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio.
2. Come si e’ gia’ anticipato, il contrasto ermeneutico sul punto e’ stato di recente sottoposto dalla Prima Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 22444 del 04/05/2021, alle Sezioni Unite, che, con sentenza del 30 settembre 2021, come da notizia di decisione disponibile, hanno affermato il principio, rilevante rispetto al caso di specie, secondo cui, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio, dovendosi pertanto concludere che, ove manchi la dichiarazione o l’elezione di domicilio e ove non vi sia stata la nomina del difensore di fiducia, la notifica non e’ dovuta.
3. Alla stregua di tale affermazione, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, atteso che, in mancanza di nomina difensiva e di elezione o dichiarazione di domicilio da parte della persona offesa, l’indagato non era tenuto a effettuare in favore di quest’ultima la preventiva notifica dell’istanza de libertate proposta dinanzi al giudice procedente, per cui la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello cautelare (proposto avverso la decisione del G.I.P. che aveva provveduto nel merito) non puo’ essere ritenuta legittima.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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