Le presunzioni previste dalle norme tributarie

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 marzo 2019, n. 13334.

La massima estrapolata:

Le presunzioni previste dalle norme tributarie, pur non costituendo di per sé prova della sussistenza del reato, costituiscono dati di fatto che devono essere valutati dal giudice liberamente, insieme ad elementi di riscontro a riprova della illiceità della condotta. Sia i prelevamenti che i versamenti operati sul conto corrente devono essere imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nell’ambito della propria attività, se questi non dimostra o di averne tenuto già conto nella base imponibile o che sono estranei alla produzione del reddito. Il principio ha portata generale visto che si applica sia al reddito di impresa che a quello da lavoro autonomo e professionale. E’ del tutto irrilevante che la disposizione faccia riferimento al termine “ricavi” e non a quello di “compensi”.

Sentenza 27 marzo 2019, n. 13334

Data udienza 24 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06-12-2016 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS), sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 luglio 2015, il Tribunale di Latina condannava (OMISSIS) alla pena di anni 1 e mesi.2 di reclusione, in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, perche’, agendo quale titolare della ditta ” (OMISSIS)”, con sede in (OMISSIS), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale ai fini iva per gli anni 2006 e 2008, cosi’ evadendo l’imposta per un importo pari, per il 2006, a Euro 159.948.97 e, per il 2008, a Euro 251.508,80, fatti commessi in (OMISSIS).
Con sentenza del 6 dicembre 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, limitatamente alla condotta relativa all’anno 2006, perche’ estinto per prescrizione, rideterminando la pena, per i fatti riguardanti il 2009, in anni 1 di reclusione, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, (OMISSIS), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui lamenta la carenza e contraddittorieta’ della motivazione, evidenziando che la Corte territoriale si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza fornire risposta alle doglianze difensive, con cui era stato rilevato che l’imposta evasa era stata determinata sulla base di indici presuntivi di tipo astratto e non sulla scorta di indici specifici e concreti, a nulla rilevando l’assenza di contabilita’. Peraltro, in ordine all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, la difesa osserva che la sentenza impugnata era stata contraddistinta dall’indebita inversione dell’onere della prova, essendo stata cioe’ applicata in sede penale la presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, secondo la quale tutti gli accrediti registrati sul conto corrente possono essere considerati ricavi dell’azienda, regola questa che vale solo in ambito finanziario, mentre, ai fini della determinazione del reddito imponibile, i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto dei costi di esercizio fiscalmente detraibili sostenuti dall’azienda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
1. A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, l’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato (almeno rispetto alla condotta riferita all’annualita’ 2008, residuata dopo la parziale declaratoria in appello di estinzione del reato per prescrizione rispetto all’annualita’ 2006) deve ritenersi immune da censure.
E invero le due conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un’adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in primo luogo gli esiti dell’attivita’ investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Sabaudia nel 2009 nei confronti della ditta individuale ” (OMISSIS)”, con sede in (OMISSIS), impresa esercente attivita’ di trasporto merci su strada, di cui era titolare l’odierno imputato.
I risultati della verifica fiscale sono stati veicolati nel giudizio sia attraverso l’acquisizione del relativo processo verbale, sia mediante l’escussione dell’isp. (OMISSIS), il quale ha evidenziato come, attraverso l’incrocio dei dati contabili disponibili, sia emerso che l’imputato aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale iva negli anni 2006 e 2008, con un’evasione di tale imposta pari a Euro 159.948.97 per il 2006 e a Euro 251.508,80 per il 2008.
A tale conclusione gli operanti erano pervenuti acquisendo l’elenco dei clienti e dei fornitori della ditta individuale di (OMISSIS) ed eseguendo presso gli stessi accessi domiciliari per l’acquisizione di documentazione, stante anche la carenza documentale emersa rispetto alla contabilita’ dell’impresa oggetto di verifica.
Sono stati inoltre inviati alcuni questionari a clienti e fornitori di (OMISSIS), dai quali sono scaturiti gli elevati importi di imponibile sottratti alla tassazione.
L’accertamento e’ stato infine completato dalle verifiche eseguite su sette conti correnti riconducibili all’imputato, venendo a tal riguardo eliminate tutte le operazioni neutre perche’ giustificate, oltre gli interessi, le competenze e le spese di tenuta conto e le somme inferiori a 250 Euro, perche’ ritenute spese per la gestione familiare, per cui, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, la Guardia di Finanza, lungi dal considerare qualsiasi somma introitata quale ricavo, ha preso in esame ogni singolo movimento contabile, operando poi i necessari riscontri con gli esiti dei controlli svolti presso i clienti e i fornitori di (OMISSIS).
Orbene, a fronte di un impianto motivazionale non illogico e anzi coerente con gli elementi probatori acquisiti, le censure difensive risultano manifestamente infondate, dovendosi in primo luogo evidenziare che la sentenza impugnata non si e’ limitata a recepire acriticamente le conclusioni del primo giudice, ma al contrario ne ha sviluppato il ragionamento di fondo, mediante una piu’ compiuta illustrazione delle acquisizioni probatorie, tale da rendere non pertinenti le doglianze relative all’indebito utilizzo nel caso di specie delle presunzioni tributarie o alla presunta inversione dell’onere della prova, avendo la Corte di appello rimarcato la correttezza del metodo investigativo, che, si ribadisce, non ha affatto qualificato come ricavo ogni somma presente sui conti dell’imputato. L’esistenza delle movimentazioni economiche e la conseguente determinazione dell’imposta evasa sono dunque scaturite da un’analisi rigorosa e non illogica delle risultanze acquisite, dovendosi in ogni caso sottolineare che, come piu’ volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per se’ fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, costituendo altresi’ affermazione costante della giurisprudenza civile di questa Corte quella secondo cui “la presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, in forza del quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attivita’, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito, ha portata generale, nonostante l’utilizzo dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “‘compensi” ed e’ applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. ex multis Sez. 5 civ., n. 14041 del 27/06/2011, RV. 618446). Orbene, nella vicenda in esame, i risultati cui sono approdati gli investigatori, oltre a essere stati desunti da una lettura razionale delle molteplici verifiche eseguite all’esterno e all’interno della ditta, non hanno trovato alcuna smentita da parte dell’imputato, il quale non ha fornito alcun serio elemento, anche solo documentale, idoneo a suggerire una differente interpretazione dei dati contabili ricostruiti dalla P.G., per cui deve concludersi che il giudizio di colpevolezza dell’imputato, almeno con riferimento all’omessa e residua dichiarazione iva relativa all’anno 2008, non presenta vizi di legittimita’ rilevabili in questa sede.
2. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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