Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3120.
Prestazioni rese dall’avvocato stesso innanzi a più uffici giudiziari.
In tema di compensi di avvocato, nel caso in cui le pretese siano relative a prestazioni giudiziali rese dall’avvocato stesso innanzi a più uffici giudiziari, il creditore, a norma del combinato disposto dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, può proporre distinte domande davanti a detti uffici ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit., ovvero può proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell’art. 637, c.p.c., ed in particolare: 1) davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria, ai sensi del comma 1 della citata disposizione, oppure 2) separatamente davanti all’ufficio di espletamento delle prestazioni, ai sensi del comma 2 della stessa, o infine 3) cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dall’art. 637, comma 3, c.p.c.
Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3120. Prestazioni rese dall’avvocato stesso innanzi a più uffici giudiziari
Data udienza 16 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19322-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI SALERNO depositata il 15/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIACALONE GIOVANNI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
1.1. il tribunale di Salerno, con il decreto n. 1083/2020, ha ingiunto alla (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS) di pagare all’avv. (OMISSIS) la somma di Euro 16.183,54 “a titolo di compensi professionali per attivita’ da quest’ultima espletate in suo favore…”;
1.2. la (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS) ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, che nessuna delle controversie richiamate nel ricorso monitorio si e’ svolta innanzi al tribunale di Salerno;
1.3. il tribunale di Salerno, con l’ordinanza in epigrafe, dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario in sommario a cognizione collegiale, ha rigettato l’opposizione;
1.4. il tribunale, in particolare, per quanto rileva, ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla societa’ opponente fosse infondata sul rilievo che, a norma dell’articolo 637 c.p.c., comma 3, gli avvocati possono proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti e che, nel caso in esame, l’avv. (OMISSIS) ha agito in via monitoria innanzi al tribunale di Salerno quale giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine cui e’ iscritta, e cioe’ quello di Salerno;
2.1. la (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), con ricorso notificato in data 6/7/2021, ha proposto, avverso la predetta ordinanza, regolamento di competenza, articolando un motivo;
2.2. la societa’ ricorrente, in particolare, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, articolo 28, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, nonche’ dell’articolo 637 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che, al contrario, ove l’avvocato abbia scelto di agire nei’ confronti del proprio cliente ai sensi della citata L. n. 794, articolo 28, trova applicazione non l’articolo 637 c.p.c., ma solo il citato Decreto Legislativo n. 150, articolo 14, comma 2, a norma del quale la competenza appartiene all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria attivita’;
2.3. il tribunale di Salerno, pertanto, ha aggiunto la ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza poiche’ nessuno dei procedimenti che l’avv. (OMISSIS) aveva incardinato sono stati proposti innanzi a quel tribunale;
2.4. l’avv. (OMISSIS) ha depositato memoria difensiva nella quale ha, tra l’altro, dedotto di aver agito per il recupero dei propri compensi professionali non con il rito sommario speciale ma con un ordinario procedimento monitorio, al quale continuano ad applicarsi le ordinarie regole di competenza, oltre a quella stabilita dall’articolo 637 c.p.c., la quale consente agli avvocati di proporre la domanda d’ingiunzione contro i propri clienti innanzi al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti e cioe’, nel caso in esame, il consiglio dell’ordine di Salerno;
2.5. peraltro, ha aggiunto la resistente, l’eccezione di incompetenza e’ stata sollevata dall’opponente non nell’atto d’opposizione ma solo con le note di trattazione disposte per la celebrazione della prima udienza, e quindi tardivamente, posto che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione d’incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., nell’atto di opposizione.
Prestazioni rese dall’avvocato stesso innanzi a più uffici giudiziari
RITENUTO
che:
3.1. la deduzione della resistente circa la tardivita’ dell’eccezione d’incompetenza sollevata nel giudizio di merito non e’ ammissibile: nel procedimento per regolamento di competenza, infatti, non e’ consentita la proposizione di un ricorso incidentale (Cass. n. 19131 del 2005; Cass. n. 12143 del 2012) sicche’ l’intimato, vittorioso nel merito della questione di competenza (in quanto rigettata) ma soccombente in rito sulla stessa (poiche’ la tardivita’ della relativa eccezione non e’ stata dichiarata dal giudice), non puo’, nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., sollevare, nei confronti del provvedimento sulla competenza gia’ impugnato dal ricorrente, censure inerenti il mancato rilievo dell’intempestivita’ dell’eccezione di incompetenza, che avrebbe dovuto, piuttosto, proporre, acquisitone l’interesse a seguito della notifica dell’altrui regolamento di competenza, con un’autonoma impugnazione dello stesso provvedimento, con regolamento di competenza, entro il termine di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 1;
3.2. il regolamento di competenza proposto dalla ricorrente e’ infondato;
3.2.1. in effetti, a seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 (che non ha abrogato l’articolo 637 c.p.c., comma 3: Cass. n. 5810 del 2015), la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, come sostituito dal citato Decreto Legislativo n. 150, puo’ essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., che da’ luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal comb. disp. del citato D.Lgs., articolo 14, e degli articoli 3 e 4, e dunque dalle norme dell’articolo 702-bis e ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle indicate disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 150 (come la sua proposizione, a norma dell’articolo 4, comma 2, innanzi all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera); oppure b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 633 e ss. c.p.c. (innanzi ai giudici competenti previsti, in via alternativa e concorrente, dall’articolo 637 c.p.c., compreso, dunque, il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine cui l’avvocato istante e’ iscritto), l’opposizione avverso il quale (soltanto) si propone con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis e ss. c.p.c., ed e’ disciplinata come nel caso sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che, dopo l’opposizione, esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli articoli 648, 649 e 653 c.p.c., quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’articolo 14, u.c., e con l’articolo 702-ter c.p.c., penultimo comma (cfr. Cass. SU n. 4485 del 2018, che ha, invece, escluso la possibilita’ di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui all’articolo 702-bis e ss. c.p.c.);
3.2.2. pertanto, nel caso in cui le pretese sono relative, come nella specie, a prestazioni giudiziali rese dall’avvocato innanzi a piu’ uffici giudiziari, il creditore, a norma del comb. disp. della L. n. 794 del 1942, articolo 28, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, puo’ proporre distinte domande davanti a detti uffici ai sensi del citato articolo 14, comma 2, ovvero, ai sensi dell’articolo 637 c.p.c., puo’ proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell’articolo 637 c.p.c., comma 1, e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria, puo’ proporre le domande separatamente davanti all’ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi della stessa norma, comma 2, ovvero puo’ proporre le domande cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dall’articolo 637 c.p.c., comma 3;
3.2.3. il criterio di competenza di cui all’articolo 14, comma 2, concerne, in definitiva, soltanto l’ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l’ufficio presso il quale sono state svolte le prestazioni: invero, poiche’ il citato articolo 28, prevede l’azionabilita’ della domanda in via alternativa con il rito monitorio e l’articolo 14, comma 1, prevede che e’ l’opposizione al decreto ingiuntivo ad essere regolata dalla norma per quanto non diversamente risposto, non si puo’ dubitare’ che la competenza per l’introduzione con il ricorso monitorio sia disciplinata dall’articolo 637 c.p.c., dovendosi, in sostanza, escludere che la forma monitoria di introduzione della domanda sia divenuta azionabile con il rito monitorio in subiecta materia solo davanti al giudice presso il quale le prestazioni sono state espletate (cfr. Cass. SU n. 4485 del 2018, in motiv.; Cass. SU n. 4247 del 2020, la quale, in effetti, ha solo escluso che, in caso di cumulo dell’azione per compensi relativi a vari gradi del medesimo giudizio, la soluzione possa essere costituita dalla combinazione tra le regole della competenza fissate dal citato articolo 14, con le regole sulla competenza fissate dall’articolo 637 c.p.c., commi 1 e 3, per il procedimento di ingiunzione, sul rilievo che l’applicabilita’ di tali criteri quando per l’azione in giudizio l’avvocato abbia scelto la strada del citato Decreto Legislativo n. 150, articolo 14, porterebbe all’individuazione di nuove e diverse competenze rispetto alla disciplina previgente e quindi l’interpretazione della normativa che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il principio fissato dalla L. delega n. 69 del 2009, articolo 54, comma 4, lettera a), che imponeva al legislatore delegato di tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente, ribadendo, tuttavia, che il sistema delineato dal nuovo testo della L. n. 794 del 1942, articolo 28, prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all’avvocato per l’attivita’ svolta nei giudizi civili, e cioe’ quello di cui all’articolo 633 e ss. c.p.c., e il procedimento speciale disciplinato dal citato Decreto Legislativo n. 150, articolo 14, ed affermando il principio per cui, nel solo caso in cui un avvocato abbia scelto di agire citata L. n. 794, ex articolo 28, come modificato dal citato Decreto Legislativo n. 150, articolo 34, comma 16, lettera a), nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dal citato Decreto Legislativo n. 150, articolo 14, e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in piu’ gradi e/o fasi del giudizio, la competenza e’ dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa; Cass. SU n. 19427 del 2021, in motiv., che la ribadito l’assunto per cui “gli strumenti processuali utilizzabili dagli avvocati per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni giudiziali civili sono il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dall’articoli 633 e ss. c.p.c., e lo speciale procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14… Si e’ infatti affermato che il “procede” di cui all’articolo 28, coniugato con l’alternativa previsione del solo procedimento monitorio, destinato, pero’, ad evolversi nell’opposizione secondo il rito sommario, giustifica l’affermazione che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, deve necessariamente introdursi con le due alternative forme da tale norma previste, restando escluso, invece, che si possa introdurre con il rito ordinario e con quello sommario codicistico…”);
3.2.4. peraltro, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell’opposizione) al rito indicato dal citato Decreto Legislativo n. 150, articolo 14, anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi, come nel caso- in esame, contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an (Cass. SU n. 4485 del 2018);
3.3. il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
5. in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente puo’ essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 (Cass. n. 13636 del 2020).
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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