Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11837.
In tema di contratto preliminare di compravendita, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo o del relativo saldo contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, l’offerta della prestazione, richiesta dall’art. 2932, comma 2, cod. civ. può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto; pertanto, il requisito dell’offerta di cui alla citata disposizione è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, in quanto il giudice d’appello, pur riconoscendo l’inefficacia della diffida ad adempiere rivolta dai promittenti venditori, in quanto volta a sollecitare l’adempimento di un’obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo di vendita in misura superiore a quella prevista nel contratto preliminare, aveva tuttavia omesso di considerare che la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre proposta dagli attori, odierni ricorrenti, conteneva in sé l’offerta di pagamento del saldo da eseguirsi secondo le modalità espressamente previste nel contratto preliminare)
Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11837
Data udienza 20 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25188-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 740/2019 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 20/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– con atto di citazione il sig. (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto i sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire accertare l’inadempimento dei promittenti venditori all’obbligo assunto con il contratto preliminare del 4/2/2007 e sentire pronunciare ai sensi dell’articolo 2932 c.c. la sentenza traslativa del diritto di proprieta’ dell’appartamento oggetto del suddetto preliminare;
– il sig. (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il loro gravame e confermato integralmente la sentenza del tribunale;
– la corte territoriale pur rigettando l’appello sosteneva la fondatezza del primo motivo di impugnazione sollevato dall’appellante sig. (OMISSIS) con riguardo alla statuizione del giudice di prime cure secondo cui il contratto preliminare per ritenersi risolto per inadempimento di parte promissario acquirente in quanto, ha osservato la corte territoriale, la diffida ad adempiere inviata dei promettenti venditori non ha prodotto i suoi effetti perche’ sollecitava l’inadempimento di un prestazione in parte diversa da quella pattuita con il preliminare;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta sulla base di un unico motivo;
-non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la relatrice designata ha formulato ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., proposta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– il collegio condivide la proposta della relatrice;
– con l’unico motivo si censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., comma 2, per avere la corte territoriale respinto il gravame sull’errato presupposto della mancata formulazione da parte dei promittenti acquirenti di una valida offerta di adempiere la prestazione oggetto del preliminare;
– la censura e’ fondata;
– costituisce consolidato orientamento di questa Corte che in tema di contratto preliminare di compravendita, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo o del relativo saldo contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, l’offerta della prestazione, richiesta dall’articolo 2932 c.c., comma 2, puo’ ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto; pertanto il requisito dell’offerta di cui all’articolo 2932 c.c., comma 2 e’ da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre. (cfr. Cass. n. 24339/2017; id. n. 29849/2011);
– appare, pertanto, contraria all’enunciato principio interpretativo la ricostruzione giuridica operata dalla corte territoriale;
-il giudice d’appello, invero, pur riconoscendo l’inefficacia della diffida ad adempiere rivolta dai promittenti venditori, in quanto volta a sollecitare l’adempimento di un’obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo di vendita in misura superiore a quella prevista nel contratto preliminare, ha omesso di considerare che la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre proposta dagli attori, odierni ricorrenti, conteneva in se’ l’offerta di pagamento del saldo da eseguirsi secondo le modalita’ espressamente previste nel contratto preliminare;
-tale errore di diritto ha, quindi, inficiato la pronuncia sulla domanda ex articolo 2932 c.c. e percio’, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinche’ riesamini l’appello alla luce del richiamato principio di diritto e pronunci, altresi’, sulle spese di del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply