Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28647.

Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo

Nell’ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l’osservanza del termine breve decorrente da quest’ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione “indipendentemente dalla notificazione” posta ad apertura dell’art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l’effetto di far scattare anche il termine breve e determinare – ove l’impugnazione non lo rispetti – la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se – nelle ipotesi predette – maturata anteriormente a quella del termine breve.

Ordinanza|| n. 28647. Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo

Data udienza 26 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo – Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello – Effetto di proroga del termine lungo – Esclusione – Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza – Necessità – Fondamento.

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