Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27838.
Potere di sospensione discrezionale del processo.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice adito essendosi quest’ultimo limitato ad osservare che l’articolo 337, comma 2, cod. proc. civ. trova applicazione quando nel giudizio “…venga invocata l’autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che in qualche modo pregiudichi l’esito del processo in cui viene invocata…”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14738).
Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27838. Potere di sospensione discrezionale del processo
Data udienza 19 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Regolamento di competenza – Art. 42 c.p.c. Pregiudizialità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38331-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACUTO N. 61, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SRLS, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata l’11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. DE MATTEIS STANISLAO, il quale letto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, accolga il ricorso e, per l’effetto, disponga la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli.
PREMESSO
che:
I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per regolamento ex articolo 42 c.p.c. avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli 11 novembre 2019 che ha sospeso il giudizio innanzi a se’ proposto. Il Tribunale, rilevato come gli attori agissero in virtu’ della sentenza 9105/2018 del Tribunale di Roma che, annullando gli atti di acquisto a carico dei medesimi e in favore della convenuta (OMISSIS), aveva determinato il risorgere del diritto di proprieta’ in capo agli attori e rilevato come avverso tale sentenza pendesse appello, ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all’articolo 337 c.p.c., comma 2.
La societa’ (OMISSIS) s.r.l ha depositato memoria ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 47 c.p.c. e una ulteriore memoria ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso e’ basato su un motivo che denuncia violazione dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto anzitutto mancherebbe il nesso di pregiudizialita’ logico-giuridica tra il giudizio oggetto di sospensione e il giudizio pendente in grado di appello; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di compiere la valutazione di controvertibilita’ sulla sentenza impugnata.
Il ricorso e’ fondato. Il giudice ha omesso di argomentare esplicitamente la controvertibilita’ della sentenza del Tribunale di Roma di cui era invocata l’autorita’ nel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne e’ stata fatta. Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, “ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilita’ della decisione di cui venga invocata l’autorita’ in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne e’ stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola e’ ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorita’ della prima sentenza, gia’ intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perche’ non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici ” (coasi’ Cass. n. 14738/2019).
Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Tivoli si e’ limitato ad osservare che l’articolo 337 c.p.c., comma 2, trova applicazione quando nel giudizio “venga invocata l’autorita’ di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che in qualche modo pregiudichi l’esito del processo in cui viene invocata”.
II. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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