Polizia stradale e contestazione immediata della violazione stradale

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27258.

La massima estrapolata:

L’organo di polizia stradale ha proceduto ritualmente alla contestazione immediata della violazione stradale se ha redatto e consegnato al trasgressore il verbale dopo che sono trascorsi solamente cinque minuti dall’accertamento dell’infrazione. Il lasso temporale di cui sopra, infatti, non può far minimamente dubitare dell’avvenuto rispetto delle norme contenute negli articoli 14 comma 1 della Legge 689/1981 e 200 comma 1 del Dlgs 285/1992.

Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27258

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18088-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1329/2017 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Camerino, con sentenza n. 285/2014, rigettava l’opposizione proposta dal sig. (OMISSIS) avverso il verbale di accertamento in data 30 gennaio 2012 elevato dai Carabinieri di Visso in ordine alla violazione di cui all’articolo 143 C.d.S., comma 12, per aver – con un autoveicolo dallo stesso condotto – circolato contromano in corrispondenza di diverse curve a visuale chiusa.
Decidendo sull’appello proposto dal suddetto opponente, il Tribunale di Macerata, nella costituzione dell’appellato Ministero della Difesa, con sentenza n. 1329/2017 (depositata il 12 dicembre 2017), rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado ravvisata l’infondatezza di tutti i motivi di appello formulati nell’interesse di (OMISSIS). In particolare, il Tribunale di Macerata riteneva adeguatamente provata la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato all’appellante sulla scorta delle risultanze dall’elevato verbale di accertamento e rilevava che i verbalizzanti avevano ritualmente proceduto alla contestazione immediata dell’accertata violazione.
Avverso la sentenza di secondo grado ha formulato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il (OMISSIS).
L’intimato Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed anche in relazione al n. 5 dello stesso articolo – la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, sul presupposto dell’asserita mancata contestazione immediata della violazione amministrativa, pur essendo la stessa possibile.
Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di testimonianza, nonche’ di valutazione delle prove, deducendo che il giudice di secondo grado aveva illegittimamente ritenuto le circostanze indicate con l’articolazione della prova testimoniale irrilevanti (percio’ non ammettendo il mezzo istruttorio).
Su proposta del relatore, il quale rilevava che entrambi i proposti motivi potessero essere ritenuti manifestamente infondati, in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Rileva il collegio che entrambe le censure sono destituite di fondamento, in tal senso trovando conferma la proposta approntata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., precisandosi, peraltro, in via preliminare, che il riferimento – contenuto in ambedue i motivi – anche all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e’ del tutto inconferente, siccome la sentenza di appello non e’ incorsa affatto nel vizio di omesso esame dei fatti decisivi ai quali sono rivolte propriamente le violazioni ricondotte al n. 3) dello stesso articolo 360 c.p.c., proprio sul presupposto che il Tribunale di Macerata aveva adottato sugli stessi un’apposita ed adeguata motivazione.
Cio’ premesso, la violazione di legge denunciata con il primo motivo e’ del tutto insussistente, avendo il giudice di appello espressamente motivato sulle modalita’ dell’avvenuto accertamento della violazione a carico del (OMISSIS) e, in particolare, sull’eseguita contestazione immediata della stessa, siccome il relativo verbale era stato redatto alla presenza del trasgressore solo entro cinque minuti dal momento dalla concreta verificazione della consumazione dell’infrazione al codice della strada, lasso temporale – dalla durata assolutamente ragionevole – resosi necessario in considerazione delle circostanze dell’indispensabilita’ di fermare il veicolo guidato dal (OMISSIS) e di evitare di creare pericoli alla circolazione stradale, senza trascurare il tempo minimo propriamente compatibile con l’attivita’ di stesura del verbale.
Pertanto, deve ritenersi che la contestazione sia avvenuta immediatamente in conformita’ alla L. n. 689 del 1981, articolo 14 oltre che, riguardando una violazione al codice della strada, nel rispetto dell’articolo 200 C.d.S., comma 1.
Anche il secondo motivo e’ destituito di fondamento dal momento che il giudice di appello – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. e del suo potere selettivo nella scelta delle prove maggiormente attendibili sul piano della loro valutazione ai fini della formazione del suo convincimento in funzione della decisione – ha ritenuto risolutiva, a tal fine, l’univocita’ degli accertamento fattuali operati dai Carabinieri (quali pubblici ufficiali) cosi’ come emergenti dal verbale di contestazione (di cui non risulta specificamente contestata la rilevata efficacia probatoria privilegiata, non avendo alcuna influenza la dedotta circostanza della proposizione di una denuncia-querela in sede penale nei confronti degli agenti accertatori), cosi’ ritenendo implicitamente non indispensabile l’ammissione di altre prove costituende (per irrilevanza delle circostanze addotte), quale la prova testimoniale.
Vale la pena solo di ricordare che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Tutto cio’ senza obliterare la rilevanza della circostanza che, per operare detta valutazione, sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse specificamente indicato, nel corpo del ricorso, i fatti o le circostanze oggetto della dedotta prova per testi, onere invece non adempiuto nel caso di specie.
E’, infatti, consolidata la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 4178/2007 e Cass. n. 23194/2017) nell’affermare che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi di prova e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonche’ di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ un controllo sulla decisivita’ delle prove.
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 1 e 17, che ha aggiunto il comma (Ndr: testo originale non comprensibile) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, – dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, non avendo egli dato la prova dell’ammissione al gratuito patrocinio, invece solo attestata, e dovendo, comunque, ottenere una nuova ammissione a tale beneficio per il giudizio di cassazione, (Ndr: testo originale non comprensibile) nei gradi di merito (cosi’ come evincibile dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 120).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 900,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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