Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 dicembre 2020| n. 28197.

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Ordinanza|10 dicembre 2020| n. 28197

Data udienza 15 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Immissioni – Canna fumaria – Ristorante – Risarcimento – Carenza di manutenzione – Immobile locato – Proprietario dell’immobile – Legittimazione passiva – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10743/16) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso (contenente anche ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonche’
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentate e difese, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente anche ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1/2016 (depositata il 7 gennaio 2016);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 692/2007 resa all’esito del giudizio di merito conseguente a procedimento cautelare instaurato ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., da (OMISSIS), l’adito Tribunale di Chiavari cosi’ decideva: – accertava la legittimita’ dei lavori, eseguiti sulla scorta della c.t.u. svolta nel suddetto procedimento “ante causam”, per l’eliminazione delle immissioni provenienti dalla canna fumaria del ristorante-pizzeria (OMISSIS) in (OMISSIS), posto in locali di proprieta’ della s.r.l. (OMISSIS), locati alla s.r.l. (OMISSIS) e da quest’ultima concessi in comodato alla citata s.r.l. (OMISSIS); – condannava, in solido tra loro, la s.r.l. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS) a corrispondere, in favore dell’attore, quale proprietario di appartamento interessato dalle denunciate immissioni ed ubicato nel Condominio “(OMISSIS)”, la somma di Euro 39.390,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione; – condannava le medesime due societa’, sempre con vincolo solidale, al pagamento delle spese giudiziali a vantaggio del (OMISSIS) (e questi a rifonderle al suddetto Condominio).
2. Contro la citata sentenza proponevano appello principale la s.r.l. (OMISSIS) e distinti appelli incidentali la s.r.l. (OMISSIS) e il (OMISSIS). Resisteva anche il Condominio “(OMISSIS)”, nei cui confronti, peraltro, non risultavano formulati motivi di appello.
La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1/2016, in accoglimento dell’appello principale e in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli incidentali, in parziale riforma dell’impugnata sentenza (confermata nel resto), respingeva le domande formulate nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) e limitava ad Euro 15.630,00 la condanna della s.r.l. (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore del (OMISSIS), oltre accessori, regolando le spese processuali riguardanti i complessivi rapporti processuali.
A sostegno dell’adottata decisione la predetta Corte affermava il difetto di legittimazione della s.r.l. (OMISSIS), siccome le cause determinatrici dei lamentati danni non erano da considerarsi riconducibili ad una sua condotta omissiva quale proprietaria dei locali, e, per altro verso, rideterminava la misura dei danni materiali liquidabili (nei sensi sopra indicati) in base alle emergenze oggettivamente rilevanti al riguardo, respingendo la pretesa dell’appellante incidentale (OMISSIS) indirizzata all’ottenimento anche del riconoscimento dei danni alla salute o esistenziali, siccome non idoneamente riscontrati.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il (OMISSIS).
Hanno resistito con distinti controricorsi – contenenti anche ricorsi incidentali la s.r.l. (OMISSIS) e le signore (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di socie della (OMISSIS) s.r.l. (nuova denominazione sociale della s.r.l. (OMISSIS), cancellata dal Registro delle imprese in data 19 gennaio 2009, come da relativa certificazione allegata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il suo primo motivo il ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 844, 2043, 2051 c.c., articolo 40 c.p., articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, con questa censura la difesa del (OMISSIS) ha inteso contestare l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della responsabilita’ (concorrente) della s.r.l. (OMISSIS), da correlarsi, invece, alla sua qualita’ di proprietaria dei locali dai quali erano provenute le illecite immissioni oltre che della stessa canna fumaria da cui esse avevano avuto origine, qualita’ che avrebbe dovuto imporre alla citata societa’ l’adempimento di uno specifico obbligo di vigilanza, rimasto invece eluso nel tempo e che avrebbe, percio’, dovuto condurre ad un’affermazione della sua responsabilita’ (in concorso con la societa’ conduttrice).
2. Con la seconda doglianza lo stesso ricorrente principale ha dedotto – sempre con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., con conseguente omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla contestazione dei criteri individuati nella sentenza di appello per pervenire alla determinazione della misura dei danni materiali, con riferimento allo sfruttamento locativo del locale a servizio del quale era posta la canna fumaria dalla quale si erano propagate le illecite immissioni.
3. Con il proposto motivo di ricorso incidentale correlato la s.r.l. (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’asserita immotivata – e, quindi, illegittima – compensazione totale delle spese disposta in relazione ad entrambi i gradi di giudizio nel rapporto processuale intercorso con l’appellante principale (OMISSIS).
3. Le altre due controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) (nella gia’ riportata qualita’) hanno pure proposto ricorso incidentale, basato su due motivi.
Con il primo hanno denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione ed errata applicazione degli articoli 83, 125 e 99 c.p.c., con riguardo all’asserito non rilevato difetto di procura “ad litem” relativa alla domanda giudiziale avanzata dal (OMISSIS) e alla correlata violazione del principio della domanda, nonche’ – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza e del procedimento.
Con la seconda doglianza avanzata in via incidentale le suddette controricorrenti hanno dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., sul presupposto della illegittima affermazione della responsabilita’ della s.r.l. (OMISSIS) nella produzione dei danni oggetto di causa, in dipendenza del non accertato difetto del nesso di causalita’ tra la condotta di tale societa’ e i danni medesimi.
4. Ritiene il collegio che, nell’ordine logico-giuridico delle questioni poste con i tre ricorsi (quello principale e i due incidentali), debba essere esaminato, innanzitutto, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) (nella rappresentata qualita’), siccome afferente ad una pregiudiziale questione di natura processuale.
Esso e’ infondato e va respinto.
La societa’ (OMISSIS) e’, infatti, stata correttamente ritenuta legittimata passiva nel giudizio di merito (autonomo rispetto al procedimento d’urgenza “ante causam”), essendo essa stata comunque evocata per effetto dell’estensione del contraddittorio nei suoi confronti, quale terza chiamata in causa, attivita’ processuale – sulla quale la Corte di appello ha effettuato, nella impugnata sentenza, uno specifico ed adeguato accertamento – che doveva ritenersi certamente ricompresa nei poteri del difensore della parte chiamante in virtu’ dell’ampiezza del contenuto della procura.
E’, peraltro, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, poiche’ il giudizio di merito e’ autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi e’ necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (v., ad es., Cass. n. 22830/2010).
Del resto la procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi e’ idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonche’ di difesa della parte ex articoli 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa (cfr. Cass. SU n. 4909/2016).
Deve, quindi, affermarsi il principio di diritto in base al quale la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, sicche’ in essa rientra anche la facolta’ di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell’evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo.
5. A questo punto si puo’ passare all’esame dei motivi avanzati con il ricorso principale.
Ritiene il collegio che il primo e’ fondato.
Occorre rilevare che la s.r.l. (OMISSIS) (nei cui confronti la Corte genovese ha escluso la legittimazione passiva avverso la contrapposta domanda risarcitoria del (OMISSIS)) era stata evocata in giudizio sulla base di un titolo di responsabilita’ diretta (ancorche’ concorrente con quello della locataria) da ricondursi alla carenza di manutenzione, ad essa imputabile, della canna fumaria, alla sua qualita’ di proprietaria dell’immobile servito da detta canna (e, quindi, della relativa struttura muraria) e all’inerzia dimostrata in occasione delle varie diffide ad attivarsi per l’eliminazione delle illegittime immissioni.
Nell’impugnata sentenza non risulta specificamente esaminata alcuna delle appena descritte carenze, ravvisandosi l’irrilevanza – ai fini dell’affermazione di una possibile responsabilita’ concorsuale della s.r.l. (OMISSIS) – della sola circostanza dell’omessa diffida, da parte di quest’ultima, ad adottare gli interventi necessari nei riguardi della conduttrice.
Osserva, pero’, il collegio che sul piano generale e’, invece, da ritenersi che in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., e’ sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioe’ la disponibilita’ giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilita’ della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresi’ la responsabilita’ a suo carico – salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene – ai sensi del suddetto articolo 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilita’ per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilita’ giuridica e, quindi, la custodia (cfr. Cass. n. 16231/2005 e Cass. n. 21788/2015).
Era, quindi, necessario che la Corte di appello valorizzasse l’aspetto della collocazione della canna fumaria (dalla quale provenivano le esalazioni) nella struttura muraria dell’immobile di proprieta’ della s.r.l. (OMISSIS), verificando, sul piano giuridico, se la stessa avesse assolto al suo obbligo specifico di procedere alla relativa manutenzione onde evitare – accertando la sussistenza del relativo nesso causale – la possibile propagazione delle illecite immissioni.
L’omissione delle altre possibili condotte omissive a carico della citata societa’ (da ricondursi alla indispensabile osservanza di un obbligo di diligente vigilanza sull’attivita’ della societa’ conduttrice), in concreto eventualmente concorrenti nella determinazione dell’evento dannoso, risulta obliterata dalla Corte territoriale, ai fini della possibile affermazione della (solidale) responsabilita’ per violazione degli articoli 844, 2043 o 2051 c.c. (e articolo 2055) e, per tale ragione, la censura coglie nel segno.
Occorre, quindi, nel caso di specie, che il giudice di rinvio – uniformandosi al principio di diritto prima enunciato con riguardo alle condizioni per la configurabilita’ della responsabilita’ concorrente del proprietario dell’immobile locato – proceda anche agli specificati ulteriori accertamenti per verificare la sussistenza o meno delle condizioni per escludere ogni responsabilita’ (anche
concorrente), con particolare riferimento ai presupposti di applicabilita’ dell’articolo 2043 o dell’articolo 2051 c.c., della societa’ s.r.l. (OMISSIS), quale proprietaria dei locali, della struttura muraria e della canna fumaria.
6. Sul piano, ancora una volta, della consequenzialita’ logico-giuridica va preso in considerazione, a questo punto, il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) – (OMISSIS), siccome attinente all’affermazione della (sola) responsabilita’ della s.r.l. (OMISSIS) nella produzione dei danni riconducibili alle intollerabili immissioni dedotte in giudizio.
I restanti motivi (il secondo del ricorso principale e quello formulato dalla controricorrente-ricorrente incidentale s.r.l. (OMISSIS)) riguardano, infatti, profili ulteriori e, comunque, subordinati (siccome riferiti al “quantum” dei danni e al profilo della regolazione delle spese giudiziali).
L’indicato secondo motivo articolato dalle ricorrenti incidentali (OMISSIS) – (OMISSIS) e’ infondato e va respinto.
Infatti, la Corte di appello ligure ha, con motivazione sufficiente, accertato con valutazione di merito insindacabile in questa sede e non potendosi qui rivisitare gli accertamenti eseguiti in sede di operazioni del c.t.u. e rivalutare le sue conseguenti conclusioni – che, secondo un criterio di causalita’ adeguata, alla s.r.l. (OMISSIS) era certamente imputabile il fatto di non aver impedito che la fuliggine raggiungesse la canna fumaria, poiche’ sarebbe stato necessario che essa venisse filtrata tramite apposito dispositivo, regolarmente funzionante (circostanza, invece, esclusa nel caso di specie) retrostante il forno, utilizzato dalla predetta societa’ per il quale la stessa, come locataria e gestrice dell’attivita’ di ristorazione, non aveva proceduto alla indispensabile manutenzione, cosi’ venendo meno al correlato obbligo di custodia del bene di cui aveva la disponibilita’, per effetto della cui violazione si erano verificate le immissioni lamentate dal (OMISSIS).
7. In definitiva, in virtu’ di tutte le argomentazioni fin qui svolte, vanno rigettate entrambe le censure formulate nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) e deve essere accolto il primo motivo articolato dal ricorrente principale, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.
Per effetto di tali statuizioni devono ritenersi assorbiti il secondo motivo proposto dal (OMISSIS) (in quanto concernente il profilo della contestazione del “quantum” del danno liquidato, che potrebbe, peraltro, involgere pure la posizione della s.r.l. (OMISSIS), ove si ritenesse anche la stessa legittimata passiva, come concorrente, nella determinazione dello stesso) nonche’ il motivo di ricorso incidentale avanzato dalla citata s.r.l. (OMISSIS), siccome afferente alla pronuncia accessoria sulla disciplina delle spese processuali.
Poiche’ il rapporto processuale intercorso tra il (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS) (cui sono subentrate (OMISSIS) e (OMISSIS)) risulta, con questa pronuncia, definito in via conclusiva, con il rigetto di entrambi i motivi del ricorso incidentale formulato dai soggetti ad essa succeduti, si deve – in questa sede e limitatamente allo stesso – provvedere alla regolazione delle spese in base al principio della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico delle stesse (OMISSIS) – (OMISSIS), con vincolo solidale, nella misura di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle due citate ricorrenti incidentali (OMISSIS) – (OMISSIS), in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo dello stesso e il ricorso incidentale della s.r.l. (OMISSIS); rigetta il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS). Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale s.r.l. (OMISSIS), alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.
Condanna le ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS), con vincolo solidale, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del ricorrente principale, che si liquidano in complessive Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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