Consiglio di Stato, Sentenza|28 giugno 2021| n. 4911.
Personale militare e procedimento disciplinare .
Ai fini dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un militare, la portata interpretativa dell’art. 1393 del D.Lgs. n. 66/2010 presuppone che il momento iniziale di conoscenza del fatto da parte dell’amministrazione procedente, qualora la vicenda non sia alla stessa altrimenti nota, sia costituito dalla notizia circa lo svolgimento di indagini preliminari e non dalla richiesta di rinvio a giudizio del militare.
Sentenza|28 giugno 2021| n. 4911. Personale militare e procedimento disciplinare
Data udienza 30 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Personale militare – Procedimento disciplinare – Avvio – Art. 1393 del D.Lgs. n. 66/2010 – Presupposti applicativi – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Se. Ni., En. Ra. e Ri. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Daniela Di Carlo;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Personale militare e procedimento disciplinare
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto con cui è stata disposta nei propri confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli artt. 861, comma primo, lettera d), e 867, comma sesto, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l’effetto, la sua cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i), e 861 comma quarto, del medesimo decreto legislativo n. 66 cit., 2010.
2. Il T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto fondato e di carattere assorbente il primo motivo con cui il ricorrente aveva censurato la violazione del termine (di sessanta giorni, previsto dall’art. 1392, comma 2, cod. ord. mil.) per la contestazione dell’addebito, deducendone la tardiva adozione da parte dell’autorità procedente.
3. Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1378 e dell’art. 1392, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010.
4. L’appellato si è costituito in giudizio instando per la reiezione del gravame, ed ha espressamente riproposto i motivi assorbiti nel primo grado per il caso della riforma della sentenza impugnata.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti e memorie.
6. All’udienza pubblica del 30 marzo 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata introitata per la decisione.
7. La Sezione ritiene che l’appello non sia fondato e che vada, pertanto, respinto.
8. In tal senso è decisiva la circostanza di fatto rappresentata dall’emanazione della nota datata 11 gennaio 2019 da parte del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, contenente la comunicazione della notizia di reato indirizzata alla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona.
In uno con la suddetta comunicazione, infatti, è stato anche richiesto il nulla osta per la trasmissione della copia integrale della medesima al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-per le eventuali valutazioni disciplinari di competenza.
La finalizzazione della comunicazione all’esercizio della potestà sanzionatoria è chiara ed emerge dall’articolata esposizione dell’attività investigativa compiuta in relazione al fatto di reato all’epoca ipotizzato a carico del militare.
L’annotazione, composta da dodici pagine, risulta di poi corredata da numerosi allegati, il che avalla ulteriormente la tesi della sua qualificazione in termini di accertamento preliminare.
Inoltre, il “rapporto di prima divisione” datato 31 gennaio 2019 del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta ha declinato la propria competenza a procedere all’irrogazione della sanzione disciplinare ed ha rimesso l’assunzione delle determinazioni di competenza al Comandante di Corpo o, alternativamente, al Capo di Stato Maggiore.
Non è decisiva la circostanza che la suddetta nota abbia principaliter natura di
comunicazione di notizia di reato diretta alla Procura militare.
La circostanza, di per sé documentale e non oggetto di contestazione, non implica altresì (né esclude) che la comunicazione non possa produrre ulteriori o diversi effetti, quale quello specifico di rendere edotta l’Autorità amministrativa procedente del fatto illecito rilevante sia sul piano penale, sia su quello, per l’appunto, amministrativo e disciplinare.
Non è parimenti decisivo l’argomento, pure prospettato dal Ministero appellante, riguardante la ritenuta non ostensibilità degli atti all’indagato prima della chiusura delle indagini preliminari e la sostenuta prevalenza – in assoluto – del segreto investigativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 329 c.p.p. e 326 c.p.
Nel caso all’esame, tali esigenze non erano prospettabili perché il militare era già stato reso edotto, per il tramite della richiesta di rinvio a giudizio, ma anche, molto prima, per mezzo di un atto “garantito”, della sussistenza dell’indagine.
In particolare, il militare già in data 8 gennaio 2019 aveva avuto piena contezza della sussistenza
dell’indagine e, in tale data, dopo avere confessato, eletto domicilio e nominato il difensore di fiducia, aveva nuovamente deposto, alla presenza del legale, con le garanzie di legge (doc. n. 10 fascicolo di primo grado).
Anche di recente, questo Consiglio di Stato (con la sentenza n. 2053 del 2020) ha enunciato il principio secondo cui “Ai fini dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un militare, la portata interpretativa dell’art. 1393 del D.Lgs. n. 66/2010 presuppone che il momento iniziale di conoscenza del fatto da parte dell’amministrazione procedente, qualora la vicenda non sia alla stessa altrimenti nota, sia costituito dalla notizia circa lo svolgimento di indagini preliminari e non dalla richiesta di rinvio a giudizio del militare”.
9. In definitiva l’appello va respinto, mentre i motivi riproposti restano assorbiti.
10. Le spese del presente grado di appello sono compensate per la complessità delle questioni trattate, mentre resta a carico del Ministero appellante, in via definitiva, il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5314 del 2020, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e compensa le spese del presente grado, mentre resta a carico del Ministero appellante, in via definitiva, il pagamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato, originario ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020 – con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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