Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Consiglio di Stato, Sentenza|27 luglio 2021| n. 5582.

Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L’avviso di avvio del procedimento di annullamento o revoca del permesso di soggiorno è necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dell’interessato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta sottoposta all’esame dell’Amministrazione, consentendo di rappresentare l’eventuale esistenza di nuovi elementi che potrebbero eventualmente consentire il mantenimento in capo al ricorrente del permesso di soggiorno che invece si intende revocare, sancita dall’art. 5 comma 5 D.lgs. n. 286 del 1998

Sentenza|27 luglio 2021| n. 5582. Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Data udienza 17 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – Revoca – Pericolosità sociale – Arresto con ordinanza cautelare – Maltrattamenti contro familiari o verso fanciulli – Avviso dell’avvio del procedimento di revoca – Contraddittorio – Garanzie difensive – Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 – Illegittimità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10525 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. No., Be. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. No. in Brescia, via (…);
contro
Questura di Brescia non costituita in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Stefania Santoleri; quanto alla presenza degli avvocati si fa rinvio al verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il decreto del Questore di Brescia del -OMISSIS-di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, motivato con riferimento alla sua pericolosità sociale, tenuto conto che in data -OMISSIS-era stato arrestato e con ordinanza cautelare del G.I.P. del Tribunale di Brescia era stato tradotto in carcere per il reato di maltrattamenti contro familiari o verso fanciulli con circostanze aggravanti comuni.
Il ricorrente risiede in Italia da oltre 20 anni; è coniugato con una cittadina italiana e ha una figlia minore; i suoi genitori hanno conseguito la cittadinanza italiana.
I rapporti familiari sono stati sempre difficili a causa dell’abuso, da parte del cittadino straniero, di sostanze alcoliche e della dedizione al gioco di azzardo.
Con decreto ex art. 342-bis c.c. il Tribunale di Brescia ha ordinato al ricorrente di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti della coniuge, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi alla residenza e ai luoghi frequentati dalla moglie.
1.1 – Con il ricorso di primo grado ha censurato il provvedimento di revoca lamentando la violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e l’omessa valutazione comparativa degli interessi alla stregua dei parametri CEDU sostenendo che il Questore non avrebbe tenuto conto che risiedeva in Italia da 24 anni, che i suoi genitori avevano acquistato la cittadinanza italiana, che aveva formato una nuova famiglia in Italia avendo una figlia minore, cittadina italiana.
2. – Con la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-il TAR ha respinto il ricorso rilevando che il ricorrente si era negativamente distinto per una condotta non compatibile con i propri doveri familiari, sfociata negli episodi di rilevanza penale; ha anche aggiunto che la Questura aveva motivato il giudizio di pericolosità sociale sulla base della condotta tenuta dal cittadino straniero che aveva assunto comportamenti non continenti non compatibili con la responsabilità personali e collettive scaturenti dall’appartenenza alla comunità e dai vincoli familiari, contraddittoriamente evocati per censurare il decreto impugnato. Infine il TAR ha aggiunto che la Questura aveva correttamente effettuato il bilanciamento degli opposti interessi sottolineando la pericolosità sociale del ricorrente.
3. – Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
3.1 – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.
4. – All’udienza pubblica del 17 giugno 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. – L’appello è fondato e va dunque accolto.
6. – Nell’atto di appello il ricorrente ha innanzitutto sottolineato di essere arrivato in Italia nel 1995 all’età di 13 anni con la propria famiglia; i suoi familiari hanno conseguito la cittadinanza italiana; lui stesso ha contratto matrimonio con una cittadina italiana, dalla quale si sta separando; ha una figlia di pochi anni (nata nel 2015), cittadina italiana.
Tutta la sua famiglia vive in Italia; non ha legami con il paese di origine.
Ha sempre svolto regolare attività lavorativa ed ha conseguito il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dal 2004, permesso che gli è stato revocato senza consentirgli il contraddittorio in sede procedimentale a causa dell’arresto, con trasferimento in carcere, per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Attualmente è titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma ha interesse all’annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, anche al fine di ottenere il permesso di soggiorno ordinario.
6.1 – Ha rappresentato, in punto di fatto, di essere stato privato del permesso di soggiorno ex art. 9 del d.lgs. 286/98 sulla base della sola ordinanza del GIP, emessa prima della condanna in primo grado, privandolo della possibilità di partecipare al procedimento.
Ha quindi rilevato di aver maturato la consapevolezza dell’erroneità della propria condotta, di essersi pentito e di aver intrapreso un percorso per superare le criticità che lo avevano portato alle dipendenze dall’alcool e dal gioco d’azzardo.
Si è quindi affidato al SERD per risolvere le sue dipendenze dall’alcool e dalla ludopatia e al -OMISSIS-(per un percorso spirituale e recupero della propria centralità di individuo e di membro della comunità ) presso cui sconta gli arresti domiciliari; cerca di coltivare, per quanto può, vista la sua condizione, il rapporto con la figlia e per il tramite dei suoi genitori cerca di contribuire al suo mantenimento (infatti mensilmente versa un assegno a suo favore).
7. – Con il primo motivo di appello ha dedotto la doglianza di “Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 7, 10 bis e 21 octies della legge n. 241/90- Eccesso di potere per omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione dei principi generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo- contraddittorietà intrinseca” lamentando che, sebbene il provvedimento di revoca sia un atto discrezionale, la Questura non gli avrebbe consentito di partecipare al procedimento.
7.1 – La doglianza è fondata.
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è un atto discrezionale che presuppone l’obbligatoria valutazione della pericolosità sociale, tenendo conto della “durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, non essendo previsti automatismi in relazione al tipo di condanna subita dal cittadino straniero.
La valutazione della specifica condizione del cittadino straniero necessita l’acquisizione di informazioni relative alla sua specifica condizione al fine di compiere il giudizio di comparazione tra gli opposti interessi, pubblico e privato.
Solo offrendo al destinatario del provvedimento revocatorio la possibilità di interloquire con l’Ente, al fine di consentirgli di introduttore i necessari elementi fattuali necessari per esercitare tale potere valutativo, può ritenersi soddisfatto il paradigma normativo tipico dell’agire amministrativo.
Se l’Amministrazione avesse rispettato il contraddittorio in sede procedimentale l’appellante avrebbe potuto rappresentare tutte le circostanza di fatto che sono state in precedenza richiamate (durata del soggiorno in Italia, situazione lavorativa (cfr. estratto contributivo INPS), situazione familiare, inizio del percorso di ravvedimento e di superamento delle dipendenze che hanno causato i comportamenti violenti sfociati nei maltrattamenti in famiglia; percorso di avvicinamento alla figlia minore sotto la vigilanza dei servizi sociali, avvio del procedimento di separazione dalla moglie).
La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’avviso di avvio del procedimento di annullamento o revoca del permesso di soggiorno sia necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dell’interessato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta sottoposta all’esame dell’Amministrazione, consentendo di rappresentare l’eventuale esistenza di nuovi elementi che potrebbero eventualmente consentire il mantenimento in capo al ricorrente del permesso di soggiorno che invece si intende revocare, sancita dall’art. 5 comma 5 D.lgs. n. 286 del 1998 (ex multis Consiglio di stato, sez. VI, 08 luglio 2009, n. 4382).
7.2 – Non può condividersi la tesi del TAR, secondo cui il vizio procedimentale non avrebbe comportato l’illegittimità del provvedimento in considerazione di quanto previsto dall’art. 21 octies della L. 241/90: tale norma, infatti, si riferisce ai soli provvedimenti vincolati, tra i quali non rientra la revoca del permesso di soggiorno ex art. 9 del d.lgs. 286/98; in ogni caso l’appellante ha fornito elementi rilevanti relativi al suo percorso di ravvedimento e di superamento della condotta censurabile causata dalle dipendenze che sta curando, che meritano di essere valutati dalla Questura, tenuto anche conto che l’appellante è padre di una bambina di pochi anni, cittadina italiana, che non può essere privata della relazione con il padre (conseguente alla revoca del permesso di soggiorno) senza svolgere i necessari approfondimenti.
7.3 – Come affermato da ultimo da questa Sezione nella sentenza in data 1/10/2020, n. 5755, che richiama la decisione n. 4195/2020: “il vizio procedimentale assume rilievo sostanziale, giacché ha indotto l’amministrazione a determinarsi senza tener conto dei fatti e degli argomenti che l’istante è stato poi costretto a rappresentare nella successiva sede giurisdizionale”; tali elementi ove adeguatamente ponderati, avrebbero potuto condurre al sovvertimento dell’esito del procedimento, con il riconoscimento, in ipotesi, della spettanza del bene della vita, ancorché ad altro titolo.
La doglianza è quindi fondata.
8. – Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la “Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, art. 9 del D.lgs. n. 286/98, anche in rapporto all’art. 4 comma 3 stesso decreto legislativo e 380 commi 1 e 2 del c.p.p., nonché art. 18 bis, comma 4 bis del citato decreto e art. 8 CEDU – Eccesso di potere per omessa e/o carente motivazione, difetto dei presupposti di fatto” lamentando il difetto di motivazione o valutazione relativamente al necessario bilanciamento degli interessi di ordine pubblico con quelli sanciti dall’art. 8 della CEDU, ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca.
Il provvedimento impugnato, infatti, secondo l’appellante non conterrebbe una effettiva motivazione sulla pericolosità sociale.
8.1 – La censura è fondata.
Nella sentenza impugnata il TAR sostiene che “la prospettazione di parte non appare persuasiva dal momento che lo straniero si è negativamente distinto per una condotta non compatibile con i propri doveri famigliari [….]. L’amministrazione si fa adeguatamente carico con una motivazione che evidenzia la valutazione in ordine alla concreta pericolosità sociale dell’interessato e all’inserimento nel tessuto sociale [….]. L’amministrazione appare aver eseguito un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco in base ad accertamenti oggettivi estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali”.
Tale motivazione non può essere condivisa alla stregua degli elementi fattuali prodotti in giudizio dall’appellante, che – a causa dell’omessa partecipazione al procedimento in seguito alla violazione delle garanzie partecipative -, non è stato possibile per l’interessato fornire alla Questura.
Come già rilevato, molti elementi che la Questura aveva l’obbligo di acquisire, ancor prima di valutare ai fini del bilanciamento, non sono entrati a far parte del suo processo decisionale, sfociato poi nella revoca impugnata. La ponderazione, quindi, è avvenuta in modo astratto – svincolata dal caso concreto – ricadendo in una sorta di automatismo, vietato dall’ordinamento, come se l’esistenza di un fatto avente un certo disvalore sociale non potesse che comportare, di per sé, la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
8.2 – È opportuno richiamare al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 che impone, in casi come quello in questione, un concreto bilanciamento di interessi, avendo il cittadino straniero legami familiari nel territorio dello Stato (cfr T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 07/01/2019); inoltre è opportuno rilevare che l’appellante non è destinatario di provvedimenti limitativi nei confronti della figlia, con la quale, quindi, deve essergli consentito di poter intrattenere rapporti d’affetto, educativi e formativi per il suo equilibrato sviluppo e crescita.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. relazione ASST Franciacorta del 9/4/21; relazione assistente sociale dott.ssa -OMISSIS-; bonifici in favore della figlia; calendario degli appuntamenti presso il SERD; svolgimento dell’attività lavorativa nel settore edile, ecc.) trovano conferma i dati fattuali forniti in sede di appello: tali elementi devono essere valutati dalla Questura in sede di riesame unitamente alla durata del soggiorno in Italia al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/10/2020, n. 5755).
9. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullato per violazione delle garanzie partecipative in sede procedimentale, e per carenza di istruttoria e di motivazione, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo oggetto di impugnazione.
10. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *