Permesso di soggiorno e diritto al ricongiungimento familiare

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 29 luglio 2019, n. 5348.

La massima estrapolata:

Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Sentenza 29 luglio 2019, n. 5348

Data udienza 9 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6998 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ma. Pe. in Roma, via (…),
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. della Liguria, Sezione II n. 572/2012, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il Cons. Giovanni Orsini, e udito l’avvocato dello Stato Gi. Ci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame si richiede l’annullamento della sentenza del TAR per la Liguria indicata in epigrafe con cui è stato respinto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emanato dal Questore di Genova in data 30 settembre 2010.
L’appellante, cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha presentato istanza di rinnovo, che è stata respinta a causa della sua condanna per reati di cui all’articolo 380 del c.p.p.. Il provvedimento impugnato si basa, infatti, sull’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui la condanna per tali reati è ostativa all’ingresso in Italia e conseguentemente impone il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
La sentenza del Tar ha respinto il ricorso di primo grado con identica motivazione.
2. L’appello in esame deduce, quale unico motivo di gravame, la violazione di legge in relazione all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con sviamento di potere, carenza di motivazione, carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti.
3. Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Genova.
4. Nell’udienza pubblica del 9 luglio 2019 la causa viene trattenuta in decisione.
5. L’appello è fondato.
5.1. L’appellante lamenta che il TAR abbia basato la propria decisione sull’automatismo derivante dal combinato disposto dell’articolo 4, commi 3 e 5, con l’articolo 5, comma 5, del Testo Unico sull’immigrazione per cui, in presenza di condanna penale per i reati di cui all’articolo 380 del c.p.p., il permesso di soggiorno è rifiutato o, se rilasciato, è revocato. Secondo l’appellante il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2007, dello stesso Testo Unico, laddove stabilisce che l’Amministrazione, nei casi di ricongiungimento familiare, è tenuta a valutare anche la natura e l’effettività dei vincoli familiari e la durata del soggiorno nel territorio nazionale.
5.2. Deve essere condivisa, al riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio che ha sottolineato come l’ordinario automatismo delle cause ostative venga meno ed occorra una valutazione discrezionale quando sussistono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell’articolo 5, comma 5, del citato Testo Unico, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2007 e ulteriormente inciso dalla sentenza costituzionale 18 luglio 2013, n. 202.
L’articolo 5, comma 5, all’ultimo alinea, prevede infatti che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 settembre 2016, n. 3841; id., sez. III, 22 settembre 2016, n. 3922).
Nel caso in esame non è in contestazione che il ricorrente avesse, a suo tempo, fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare. L’Amministrazione avrebbe dovuto quindi considerare gli altri elementi previsti dalla legge nel bilanciamento fra interesse alla tutela della sicurezza pubblica e tutela all’unità familiare del migrante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento impugnato, invece, è motivato esclusivamente sulla base del carattere automaticamente ostativo delle condanne riportate.
6. In conclusione, alla luce di tali considerazioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado e annullato il decreto di diniego del permesso di soggiorno, ferma restando l’esigenza che l’Amministrazione riesamini la situazione mediante valutazione comparata tra il concreto rischio che la presenza dell’immigrato possa turbare l’ordinato svolgimento della vita nell’ambito socio-economico di riferimento e la tutela del suo contesto affettivo e familiare, ormai stabilmente radicato in Italia.
Sussistono le ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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