Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10188.
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10188
Tag/parola chiave: Procedimenti speciali – Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Impugnazioni – Appello – Provvedimenti appellabili valore della controversia – Determinazione – Sentenza che decide l’opposizione a decreto ingiuntivo – Criteri applicabili – Spese successive alla proposizione della domanda monitoria – Rilevanza – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31487-2019 proposto da:
(OMISSIS) SOC. COOP., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC. COOP.;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 396/2019 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata l’11/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello proposto dalla (OMISSIS) soc. coop. sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equita’, con la conseguenza che, a norma dell’articolo 339 c.p.c., l’appello e’ inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.
La (OMISSIS) soc. coop., con ricorso notificato il 11/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
La (OMISSIS) soc. coop. e’ rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 339, 113 e 10 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il giudice di pace, accogliendo le due domande che la (OMISSIS) aveva proposto nei suoi confronti, le aveva ingiunto il pagamento non solo della somma di Euro 960,00, quale corrispettivo dei lavori asseritamente svolti per conto della stessa, ma anche degli interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, dalla data della scadenza della fattura fino all’effettivo pagamento, e delle spese di lite, per una somma complessiva superiore, alla data del deposito della sentenza appellata, al limite di Euro 1.100,00.
1.2. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 339, 113 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4, dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 2, 3, 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace era stato, in realta’, fondato anche sulla violazione delle norme sul procedimento, avendo dedotto nell’atto di gravame tanto l’erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, ivi sollevata, quanto la carenza o l’apparenza della motivazione assunta sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, che pure aveva proposto, per cui la decisione assunta dal giudice di prime cure era ammissibile a norma dell’articolo 339 c.p.c..
2.1. Il primo motivo e’ infondato. Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 Euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si puo’, infatti, tenere conto, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 c.p.c., delle spese successive alla proposizione della domanda per cui, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 10626 del 2012), cosi’ come, ai medesimi fini, al capitale devono essere sommati unicamente gli interessi scaduti al momento della domanda e non anche quelli maturati successivamente a quest’ultimo momento (cfr. Cass. n. 2966 del 2013). Nel caso di specie, risulta dallo stesso ricorso che la domanda proposta dalla (OMISSIS) aveva ad oggetto il pagamento della somma di Euro 960,00, quale capitale, e degli interessi di mora maturati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, dalla data della scadenza della fattura fino all’effettivo pagamento, pari, al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, e cioe’ nell’anno 2010, ed in forza del prospetto predisposto dalla stessa ricorrente (v. il ricorso, p. 8), a non oltre 100 Euro: dovendosi escludere tanto gli interessi successivi, quanto le spese liquidate nel decreto ingiuntivo poi opposto, il valore della domanda proposta non era, evidentemente, superiore al limite di Euro 1.100,00 al di sotto del quale, a norma dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, la decisione deve essere assunta secondo equita’.
2.2. Il secondo motivo e’, invece, fondato. La sentenza con la quale il giudice di pace (in ipotesi, erroneamente) rigetta l’eccezione d’incompetenza per territorio ovvero non motiva (o motiva in modo apparente) il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, e’ senz’altro suscettibile di essere impugnata con l’appello, a norma dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, trattandosi, tanto nell’uno (Cass. n. 14185 del 2008; Cass. n. 1812 del 2014; Cass. n. 23062 del 2018; Cass. n. 4001 del 2020), quanto nell’altro caso (trattandosi di inosservanza della norma prevista dall’articolo 112 c.p.c.), di censure che, ove fondate, integrerebbero altrettante violazioni delle norme sul procedimento. Nel caso in esame, risulta dall’atto d’appello, che la Corte ha direttamente esaminato per la natura processuale del vizio denunciato, che: – la societa’ opponente aveva espressamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice di pace che aveva pronunciato il decreto ingiuntivo nonche’ il suo difetto di legittimazione passiva; – il giudice di pace, con la sentenza poi appellata, aveva respinto l’opposizione proposta (e, quindi, le eccezioni esposte); – la societa’ opponente, come del resto chiarito nel ricorso per cassazione, aveva proposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l’altro, l’erroneo rigetto della prima eccezione e l’assoluto difetto di motivazione circa il rigetto della seconda.
3. La sentenza impugnata, li’ dove ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile, non ha, quindi, considerato che il gravame era stato proposto anche per la violazione delle norme sul procedimento ed era, pertanto, sul punto, senz’altro ammissibile.
4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvedera’ anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvedera’ anche a liquidare le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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