Per stabilire l’effettiva natura di una sostanza stupefacente

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 maggio 2019, n. 18611.

La massima estrapolata:

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l’effettiva natura di una sostanza non è necessaria l’effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale la natura drogante della sostanza era stata desunta dalla confessione dell’indagato e dal dato ponderale, in assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla difesa).

Sentenza 3 maggio 2019, n. 18611

Data udienza 18 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/09/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SEMERARO LUCA;
sentite le conclusioni del PG Dr. SPINACI SANTE, che conclude per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 27 settembre 2018 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato il riesame proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna del 7 settembre 2018 di applicazione della misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per la detenzione, al fine di cederle a terzi, di 66 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.
2. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 27 settembre 2018.
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullita’ dell’ordinanza per l’omessa valutazione della memoria difensiva con la quale si era contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la mancanza di dati obiettivi sul potenziale drogante e sulla natura della sostanza rinvenuta, in assenza di perizia o narcotest.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e); il Tribunale del riesame avrebbe confermato l’ordinanza genetica ritenendo la sussistenza dei gravi indizi in base alle dichiarazioni confessorie dell’indagato e ad un articolo di giornale quanto al numero delle dosi ricavabili.
La motivazione sarebbe illogica e non rappresenterebbe una congrua risposta alle doglianze difensive perche’ l’indagato avrebbe potuto erroneamente ritenere di possedere sostanza stupefacente.
L’articolo di giornale, allegato al ricorso per cassazione, si riferisce al numero di dosi per distinguere la detenzione per uso personale e di cessione.
La motivazione si fonderebbe quindi su dati relativi all’accertamento obiettivo della natura stupefacente assenti nel procedimento.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullita’ dell’ordinanza ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera b) e articolo 309 c.p.p., comma 9 per avere il Tribunale del riesame ritenuto soddisfatto l’obbligo di motivazione dell’ordinanza genetica sui gravi indizi di colpevolezza, senza tener conto delle modifiche apportate dalla L. n. 47 del 2015.
Mancherebbe, in assenza della prova oggettiva del “potenziale drogante” una motivazione rafforzata e perfino autonoma.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullita’ dell’ordinanza ex articolo 292, comma 2, lettera b), in relazione all’articolo 274 c.p.p., lettera c) e articolo 309 c.p.p. con i motivi di riesame si era dedotta la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari ed in particolare sul pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto della reale portata del fatto e dell’incensuratezza dell’indagato.
Il giudice per le indagini preliminari non avrebbe tenuto conto della non estrema gravita’ del fatto, dell’incensuratezza, della condotta collaborativa in relazione alle spontanee dichiarazioni.
Il Tribunale del riesame non avrebbe risposto alle doglianze difensive ed aderito acriticamente alla motivazione del giudice per le indagini preliminari.
2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) per il travisamento della prova che sarebbe consistito nell’aver ritenuto in maniera congetturale l’inserimento dell’indagato in ambienti criminali dediti all’attivita’ di cessione di sostanze stupefacenti e non fondando la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari su dati concreti ed oggettivi.
2.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera c) per l’omessa valutazione dei rilievi difensivi sulla insussistenza delle esigenze cautelari e sulla superfluita’ della misura applicata per la particolare condizione dell’indagato, inserito quale richiedente asilo in un programma di accoglienza, ed in quanto la sottoposizione a tale programma non consente all’indagato di allontanarsi per approvvigionarsi di sostanza stupefacente, pena il rischio di estromissione dal programma. Su tale deduzione difensiva manca anche graficamente la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
1.1. Va rilevato che la questione della mancanza di elementi di prova sulla capacita’ drogante della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilita’ dell’indagato era stata dedotta con i motivi aggiunti con la seguente frase: “Il g.i.p. ha emesso l’avversata ordinanza sulla scorta del mero dato numerico relativo alle dosi e del dato ponderale, per di piu’ lordo e non confortato da perizia tossicologica”.
Orbene, rispetto alla questione prospettata dalla difesa con i motivi aggiunti, relativa alla sola mancanza della perizia tossicologica, il Tribunale del riesame ha adeguatamente risposto ed ha correttamente rilevato che la prova della natura stupefacente della sostanza stupefacente fosse rinvenibile anche nella confessione resa in sede di spontanee dichiarazioni di aver gia’ ceduto in precedenza la sostanza stupefacente.
1.2. Va ribadito il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sul punto Cass. Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009, Bonforte, Rv. 242516) secondo il quale ai fini dell’accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non e’ necessaria la perizia ben potendosi utilizzare, per la parte che attiene alla qualita’ e quantita’ della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie, il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralita’ d’indizi, gravi, specifici e concordanti, nonche’ i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato.
Cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, Moltoni, dep. 2011, Rv. 249703, secondo cui in tema di spaccio di stupefacenti, per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una sostanza non e’ necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia ecc. (Nella specie l’accertamento sul tipo di sostanza commerciata o da importare e’ stato effettuato principalmente in base alle intercettazioni telefoniche). Nello stesso senso Cass. Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito, Rv. 270486, in motivazione.
1.3. A fronte della valutazione complessiva del Tribunale del riesame, fondata sulla confessione e sul dato ponderale, rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza, non risultano forniti elementi di prova contrari dalla difesa, che avrebbe potuto far analizzare la sostanza per dimostrare l’assenza del principio attivo: ne consegue che l’affermazione difensiva, secondo la quale la motivazione sarebbe illogica perche’ l’indagato avrebbe potuto erroneamente ritenere di possedere sostanza stupefacente, e’ fondata solo su un’ipotesi priva di ogni fondamento probatorio.
1.4. Ai fini poi della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, le dichiarazioni spontanee sulla gia’ avvenuta cessione ed il dato ponderale sono gia’ di per se’ sufficienti a dimostrare la sussistenza della gravita’ indiziaria, sicche’ la questione proposta sull’uso dell’articolo di giornale e’ del tutto irrilevante, non incidendo sul dispositivo.
2. Anche il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
L’eccezione di nullita’ dell’ordinanza genetica era stata proposta con i motivi di riesame, quanto alla sussistenza della gravita’ indiziaria, perche’, si sosteneva, l’esistenza della gravita’ indiziaria della detenzione, fondata sul dato ponderale e sulle dosi ricavabili, era stata indicata solo nella parte relativa alla convalida dell’arresto in flagranza e poi richiamata nella motivazione dell’ordinanza cautelare.
Correttamente pertanto il Tribunale del riesame ha risposto a tale eccezione ritenendo che dovesse tenersi conto della complessiva valutazione effettuata dal giudice per le indagini preliminari, avendo per altro il giudice per le indagini preliminari riportato le circostanze di fatto che avevano portato all’arresto dell’indagato il quale aveva anche reso spontanee dichiarazioni; dato questo che al piu’ rende la motivazione integrabile dal Tribunale del riesame ex articolo 309 c.p.p..
3. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati.
Il Tribunale del riesame ha preso in esame l’incensuratezza dell’indagato e l’ha ritenuta irrilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione dei reati, posto che il quantitativo significativo rinvenuto dimostra la disponibilita’ di fonti idonee a consentire il procacciamento della sostanza stupefacente in misura consistente.
L’inserimento dell’indagato in ambienti criminali non e’ una valutazione sfornita di prova ma una deduzione logica fondata su piu’ dati di fatto: il possesso di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente e la confessione resa di aver gia’ ceduto la sostanza stupefacente.
La detenzione della sostanza dimostra, come correttamente ha affermato il Tribunale del riesame, che l’indagato sa dove, come e quando puo’ procurarsi la sostanza stupefacente e cio’ puo’ fare solo se ha rapporti con gli ambienti criminali che cedono quantitativi di stupefacente non al dettaglio ma “all’ingrosso”.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto il fatto non qualificabile “di poca rilevanza”, come qualificato dalla difesa nei motivi aggiunti, ed ha quindi esplicitamente rigettato l’argomento difensivo.
4. Anche il sesto motivo e’ infondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto necessaria la misura coercitiva, gia’ blanda, sulla base di elementi di fatto diversi da quelli evidenziati dalla difesa, per altro del tutto irrilevanti, posto che l’inserimento nel programma di accoglienza non ha impedito all’indagato di compiere il reato e cio’ di per se’ dimostra che il pericolo di estromissione non ha avuto alcuna efficacia deterrente.
5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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