Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26049.
Per la proposizione dell’azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibile a colpa dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pretendendo il requisito di colpevolezza nell’inerzia del debitore, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, proposta in via surrogatoria dal terzo danneggiato, della pronuncia di rigetto della domanda di garanzia avanzata dal responsabile civile nei confronti della società assicuratrice).
Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26049
Data udienza 24 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Azione surrogatoria – Appalto – Lavori – Capannone locato – Rimozione copertura di amianto – Lavori eseguiti non a regola d’arte – Infiltrazioni – Risarcimento – Chiamata in garanzia – Art. 2900 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22371 – 2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 169/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 2013 la societa’ (OMISSIS) s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Torino (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.a.s., esponendo che:
-) aveva stipulato con la societa’ (OMISSIS) un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone, adibito a fonderia;
-) nel 2009 la proprietaria dell’immobile affido’ a (OMISSIS), imprenditore individuale, i lavori di rimozione della copertura in amianto del capannone;
-) i lavori non furono eseguiti a regola d’arte e, a causa di cio’, si verificarono copiose infiltrazioni all’interno del capannone, le quali danneggiarono i beni di proprieta’ della societa’ conduttrice, costringendola ad interrompere l’attivita’.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
2. (OMISSIS) si costitui’ negando la propria responsabilita’, ma chiedendo comunque di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.), che provvide a chiamare in causa.
3. Con sentenza 25 novembre 2015 n. 6913 il Tribunale di Torino accolse la domanda nei confronti di (OMISSIS), ma rigetto’ la domanda di garanzia da quest’ultima formulata nei confronti del proprio assicuratore.
Ritenne il Tribunale che il danno causato da (OMISSIS) alla (OMISSIS) non rientrasse tra quelli per i quali la polizza prevedeva la copertura assicurativa.
4. Quest’ultimo capo della sentenza venne impugnato dalla (OMISSIS), la quale dichiaro’ di voler proporre l’impugnazione utendo juribus di (OMISSIS), ex articolo 2900 c.c..
La Corte d’appello di Torino, con sentenza 22 gennaio 2018 n. 169, dichiaro’ inammissibile su questo punto il gravame.
Ritenne la Corte d’appello che:
a) mancava nella specie uno dei presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria, ed in particolare l’inerzia colpevole dell’assicurato; osservo’ al riguardo la Corte d’appello che la scelta di (OMISSIS) di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da essa formulata nei confronti del proprio assicuratore poteva anche “derivare da un comportamento ponderato, fondato sulla condivisione della decisione del primo giudice”;
b) in ogni caso, “la domanda di surroga e’ stata proposta per la prima volta con l’esercizio del diritto di impugnazione mentre non ne e’ stato fatto alcun cenno in primo grado”, con la conseguenza che la suddetta domanda doveva ritenersi nuova.
5. La sentenza d’appello e’ ora impugnata per cassazione dalla societa’ (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi.
Le parti intimate non si sono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c..
Sostiene che la sentenza d’appello e’ nulla perche’ fondata su una motivazione solo apparente, e comunque inidonea ad esporre l’iter logico seguito dal collegio giudicante.
1.1. Il motivo e’ infondato.
La motivazione della sentenza impugnata esiste ed e’ ben chiara. La Corte d’appello ha ritenuto che l’impugnazione proposta ex articolo 2900 c.c., dal terzo danneggiato in luogo dell’assicurato fosse: a) tardiva; b) infondata per carenza di uno dei presupposti di legge, cioe’ l’inerzia del danneggiato.
Ne’ rileva la circostanza che le suddette valutazioni potessero essere, come si dira’, erronee: una sentenza infatti puo’ dirsi “nulla”, ex articolo 132 c.p.c., quando la motivazione sia mancante od incomprensibile, ma non quando sia erronea in iure.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2900 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che nel caso di specie mancasse, ai fini del promovimento dell’azione surrogatoria, il requisito dell’inerzia del debitore.
Deduce in contrario la ricorrente che l’inerzia del debitore non deve affatto essere colposa, come preteso dalla Corte d’appello, ma puo’ consistere anche in una trascuranza solo parziale, purche’ oggettiva.
E nel caso di specie tale inerzia sussisteva in quanto (OMISSIS), vistasi rigettare dal Tribunale la propria domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore, non aveva impugnato la relativa decisione.
2.1. Il motivo e’ fondato.
L’articolo 2900 c.c., richiede tra gli altri presupposti, per l’esercizio dell’azione ivi prevista, che il debitore “trascuri” di esercitare i diritti e le azioni che gli spettano verso i terzi.
Trascurare e’ un etimo derivante dal latino trans-, con significato di “oltre”, e “curare”, col significato di “occuparsi di”. Per la lingua italiana il verbo “trascurare” ha il significato di “non darsi pensiero di qualcosa o di qualcuno; mancare di attenzione e diligenza nello svolgere il proprio lavoro”.
La norma descrive dunque una condotta puramente oggettiva, che prescinde dall’atteggiamento soggettivo del debitore. Che questi trascuri di esercitare i suoi diritti verso i terzi per scelta ragionata, per colpevole inerzia o per causa di forza maggiore, cio’ e’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione surrogatoria, che sara’ consentito al creditor debitoris tanto nel primo, quanto negli altri due casi (salvo il caso, del quale si dira’ tra breve, della espressa rinuncia al diritto).
Del resto, il verbo “trascurare” nei nostri codici e’ sempre impiegato in senso oggettivo: cosi’ e’ nell’articolo 330 c.c., (Decadenza dalla responsabilita’ genitoriale sui figli), il quale consente al giudice di privare i genitori della potesta’ sui figli “quando il genitore trascura i doveri ad essa inerenti”; cosi’ e’ nell’articolo 1110 c.c., (Rimborso di spese nella comunione), il quale attribuisce al comunista il diritto al rimborso delle spese necessari per la conservazione della cosa comune, “in caso di trascuranza degli altri partecipanti”; cosi’ e’ negli articoli 499 e 991 c.n., (i quali non sono che un’ipotesi speciale di azione surrogatoria), i quali accordano ai membri dell’equipaggio azione diretta contro l’armatore o l’esercente, se questi ultimi “trascurino di agire” per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio.
Ovviamente il debitore il quale vanti diritti verso terzi puo’ sempre rinunciarvi, e tale rinuncia e’ incoercibile e, privando il debitore della titolarita’ del diritto o dell’azione, impedisce al creditore l’esercizio dell’azione surrogatoria. Ma un atto abdicativo quale e’ la rinuncia esige pur sempre una manifestazione di volonta’ inequivoca, e non s’accontenta della mera inerzia.
Nel nostro ordinamento infatti non vale il principio qui tacet consentire videtur, si loqui potuisset ac debuisset, ed il silenzio in tanto puo’ intendersi quale manifestazione di volonta’, in quanto sia significativo e circostanziato.
Pertanto la scelta del debitore di non impugnare la sentenza a lui sfavorevole in tanto puo’ precludere l’azione surrogatoria, in quanto risulti, sulla base di altri elementi, che vi sia stata una acquiescenza alla sentenza stessa: anche tacita, ma pur sempre inequivoca.
2.2. I principi appena riassunti sono gia’ stati affermati in passato da questa Corte, con giurisprudenza cui va data in questa sede continuita’. Ha affermato, in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 3129 del 25/10/1974, Rv. 371612 – 01, che il mancato esercizio da parte dell’assicurato dei diritti vantati nei confronti dell’assicuratore, “qualunque ne sia il motivo”, legittima l’esercizio dell’azione surrogatoria da parte del creditore dell’assicurato; e in seguito Sez. 2, Sentenza n. 7145 del 23/06/1995, Rv. 493059 – 01 ribadi’ che “per la proposizione dell’azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibili a colpa dello stesso”.
2.3. In definitiva, l’inerzia che giustifica l’azione surrogatoria e’ un elemento puramente oggettivo della fattispecie, e prescinde dalle motivazioni per le quali il debitore abbia scelto di astenersi dall’esercitare il proprio diritto.
Ne consegue che, ai fini del promovimento dell’azione surrogatoria, e’ irrilevante la mera possibilita’ che la scelta dell’assicurato di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti dell’assicuratore sia stata frutto d’una scelta “ponderata”, e dettata dalla condivisione della decisione di primo grado.
L’impossibilita’ di esercitare l’azione surrogatoria puo’ discendere solo da una chiara manifestazione di volonta’ da parte del debitore di rimettere il debito ed estinguere l’obbligazione: in tale ipotesi peraltro, esclusa l’esperibilita’ dell’azione surrogatoria, restera’ al creditor debitoris lo strumento dell’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 c.c., nel concorso degli altri presupposti.
2. Col secondo motivo la ricorrente impugna, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto “nuova” la domanda da essa proposta in via surrogatoria.
2.1. Anche questo motivo e’ fondato.
Nel presente giudizio si e’ verificata la seguente scansione temporale:
-) in primo grado il danneggiato ha convenuto il responsabile, e questi ha chiamato in garanzia il proprio assicuratore;
-) all’esito del giudizio di primo grado il danneggiato e’ risultato vittorioso nei confronti del responsabile, ma quest’ultimo e’ risultato soccombente nei confronti dell’assicuratore;
-) in appello l’assicurato ha trascurato di impugnare il capo di sentenza a lui sfavorevole, e quel capo e’ stato impugnato dal danneggiato ex articolo 2900 c.c..
2.2. Ne consegue, in primo luogo, che l’impugnazione surrogatoria proposta dal danneggiato creditore dell’assicurato non poteva certamente essere proposta sin dal primo grado di giudizio, dal momento che dinanzi al Tribunale l’assicurato non fu affatto inerte, ma al contrario introdusse e coltivo’ la domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore. E l’inerzia dell’assicurato, pertanto, si e’ manifestata solo in grado d’appello, e di conseguenza solo in quel grado poteva legittimamente esercitarsi l’azione surrogatoria. Ne’, ovviamente, era pensabile od esigibile che il danneggiato introducesse un nuovo giudizio al solo fine di proporre una impugnazione in via surrogatoria.
Il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto “nuova” l’impugnazione surrogatoria proposta dalla (OMISSIS) ha avuto pertanto l’effetto di impedire al creditore del tutto l’esercizio dell’azione surrogatoria: ed infatti, a seguire la logica della Corte d’appello, ne discenderebbe che la (OMISSIS) quell’azione surrogatoria non avrebbe potuto mai proporla: non in questo giudizio, perche’ nuova; non in un altro giudizio, perche’ quell’azione aveva ad oggetto l’impugnazione di una sentenza, ovviamente improponibile in via autonoma.
2.3. In secondo luogo, quel che piu’ rileva, in nessun caso una impugnazione surrogatoria nei gradi di merito puo’ ritenersi “nuova” ex articolo 345 c.p.c.
La surrogazione, infatti, in null’altro consiste se non in una sostituzione del creditore al debitore inerte nell’esercizio dell’azione verso il terzo. Identico resta il diritto, identiche le eccezioni opponibili al creditore, identico il termine di prescrizione e gli accessori del credito, identica la natura dell’azione. Quel che muta e’ unicamente il soggetto che la propone.
Orbene, nel caso di specie la domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS) era gia’ stata proposta in primo grado da (OMISSIS). Il thema decidendum rappresentato dall’accertamento della validita’ e dell’efficacia della copertura assicurativa faceva gia’ parte del dibattito processuale, sicche’ la relativa domanda non poteva ritenersi nuova sol perche’ proposta dal terzo danneggiato in via surrogatoria, anziche’ dall’assicurato.
E’ ovvio che il promovimento d’una impugnazione in via surrogatoria impone alla Corte d’appello di accertarne i presupposti, ed in primo luogo l’inerzia del debitore: ma questi accertamenti non possono considerarsi “nuovi” ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., perche’ hanno ad oggetto l’ammissibilita’ del gravame, e quindi rientrano nel proprium di qualsiasi giudizio d’appello (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 19894 del 06/10/2015, Rv. 637315 – 01).
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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