Per accertare se c’è stata o meno accettazione tacita di un’eredità

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1438.

La massima estrapolata:

In materia successoria, per accertare se c’è stata o meno accettazione tacita di un’eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all’eredità che, ex articolo 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1438

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28792-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1232/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, il quale, su domanda di (OMISSIS) creditrice di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), aveva accertato che il convenuto (OMISSIS), successibile ex lege in qualita’ di figlio della de cuius, aveva compiuto atti che importavano accettazione dell’eredita’ materna.
La corte d’appello ha innanzitutto condiviso la valutazione del primo giudice circa la concludenza, agli effetti dell’accettazione tacita, della voltura catastale riferita a immobili compresi nell’eredita’.
Essa, al fine di avvalorare ulteriormente le conclusioni, ha aggiunto che il (OMISSIS), a far tempo dall’apertura della successione, possedeva l’alloggio caduto in successione in Torino, via (OMISSIS), avendovi trasferito in questo la propria dimora abituale e sostenuto gli oneri condominiali.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a un unico complesso motivo, con il quale censura, per un verso, l’assunto, fatto proprio dalla corte d’appello, secondo cui la voltura catastale di un immobile ereditario costituisce atto di accettazione tacita dell’eredita’, per altro verso, la ricostruzione dei fatti proposta con la sentenza in ordine all’immissione in possesso, al pagamento degli oneri condominiali e al trasferimento della residenza anagrafica.
(OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza del ricorso, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso e’ infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “L’accettazione tacita di eredita’, che si ha quando il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede, puo’ essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volonta’ di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volonta’ di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita puo’ essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).
D’altronde “l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarita’ di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreche’ della finalita’, degli atti di gestione), e non e’ censurabile in sede di legittimita’, purche’ la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 12753/1999).
A questo proposito si deve aggiungere che la corte di merito non ha fatto discendere l’esistenza di una tacita accettazione di eredita’ dall’avvenuta voltura catastale, ma ha considerato l’adempimento nel complesso delle circostanze di causa. In particolare essa ha posto l’accento sul fatto che il chiamato viveva nell’immobile e aveva pagato gli oneri condominiali.
In verita’ il ricorrente nega l’avvenuto pagamento degli oneri condominiali, ma in questo senso la censura si dirige contro la ricostruzione in fatto della corte d’appello, che in proposito, richiamando i documenti prodotti da (OMISSIS), ha analiticamente indicato in pagamenti compiuti.
Al riguardo il ricorrente richiama un diverso documento contenente la diffida ad adempiere da parte condominio.
In questi termini pero’, in disparte il fatto che non si descrive il contenuto del diverso documento, e’ agevole il rilievo che, di per se’, l’esistenza della diffida non contraddice il pagamento degli oneri assunto dalla corte di merito.
In quanto al fatto che egli non avrebbe trasferito la propria residenza nell’immobile dopo la morte della madre, ma gia’ vi risiedeva e vi abitava in precedenza, la circostanza non solo non contraddice minimamente i rilievi della corte d’appello in ordine al possesso del bene, ma li conferma, non essendo rilevante, nell’ambito della ricostruzione della corte, che il chiamato gia’ abitasse nell’immobile e non ne avesse acquisito il possesso in un secondo tempo. A un attento esame i rilievi della corte in ordine al possesso introducono una circostanza idonea a configurare l’acquisto dell’eredita’ da parte del (OMISSIS) non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell’articolo 485 c.c. (Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), essendo incontroverso che il possesso si e’ protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto l’inventario ed essendo altresi’ incontroverso che egli avesse consapevolezza sia della devoluzione dell’eredita’, sia che il bene posseduto apparteneva all’eredita’ medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Invero l’articolo 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia gia’ nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che cio’ voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l’acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell’inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.
Insomma la valutazione della corte e’ immune da censure, da qualsiasi profilo si consideri la vicenda.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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