Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 aprile 2021| n. 13213.
Per accertare e punire la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della Legge n. 283 del 1962, che comprende le situazioni in cui le sostanze alimentari siano mal conservate, ovvero preparate o confezionate o messe in vendita senza osservare le prescrizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi generali poste a garanzia della buona conservazione igienico-sanitaria e per prevenire i pericoli per la salute di una precoce degradazione o contaminazione o alterazione, dalla produzione fino alla messa in commercio, non è necessario che i prodotti siano diventati anche nocivi, bastando la violazione delle regole igienico-sanitarie sulla detenzione delle sostanze alimentari, senza la necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, potendo il cattivo stato essere provato da elementi obiettivi e dalle regole di comune esperienza, usi e prassi, come espressione della cultura tradizionale.
La presenza di muffa su alimenti mal conservati è sufficiente a integrare il reato punito dalla lettera d), dell’articolo 5 della Legge n. 283/1962, che punisce le ipotesi in cui gli alimenti siano sporchi, invasi da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocivi o anche sottoposti a lavorazioni o trattamenti per mascherarne lo stato di alterazione, intendendosi per «parassiti» non soltanto gli organismi animali o vegetali che vivono utilizzando materiale organico di un altro essere vivente, ma anche quegli organismi che, all’interno o in prossimità di un prodotto, non siano funzionali alla definizione delle sue «caratteristiche organolettiche», ma solo indice di una mancanza di igiene o, comunque, di insudiciamento o alterazione.
Sentenza|8 aprile 2021| n. 13213
Data udienza 10 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: ALIMENTI E BEVANDE – SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/06/2020 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere REYNAUD Gianni Filippo;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fimiani Pasquale, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 giugno 2020, il Tribunale di Bari ha condannato (OMISSIS) alla pena, sospesa, di 2.000 Euro di ammenda in ordine al reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b) e d) e articolo 6, perche’, in qualita’ di legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), deteneva per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione, alterati e invasi da muffe e insetti (in particolare, olive in salamoia contenute in 3410 fusti da Kg. 130 ciascuno e in n. 400 contenitori in plastica da kg. 10 ciascuno).
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per aver il giudice erroneamente qualificato la condotta come sussumibile nella fattispecie di cui al L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) e d), in assenza di elementi probatori in grado di dimostrare scientificamente il cattivo stato di conservazione degli alimenti e la loro destinazione alla vendita, piuttosto che ad un uso industriale. Su entrambi i piani si censura la carenza del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, reputandosi non raggiunti i requisiti minimi di gravita’ indiziaria richiesti dall’articolo 192 c.p.p., comma 2.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per aver il giudice omesso di argomentare in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente inadeguatezza della pena comminata.
3. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ generico e manifestamente infondato.
3.1. In diritto va premesso che, secondo un risalente e consolidato orientamento, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice riguarda quelle situazioni in cui le stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioe’ preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione; a tali situazioni si riferisce infatti la previsione normativa di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione (Sez. U., n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203094). Nel confermare questa impostazione in una successiva decisione, le Sezioni unite di questa Corte hanno altresi’ puntualizzato che la norma incriminatrice, “con l’espressione “cattivo stato di conservazione”, fornisce una nozione aperta di facile comprensione che rimanda anche a concetti generalmente condivisi dalla collettivita’, la quale, a parametro del proprio giudizio, prima ancora che atti normativi, pone regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale”, cio’ che non contrasta con il principio di tassativita’ che vige in materia penale, dovendo ovviamente ritenersi che, “sussistendo una disciplina promanante da un atto normativo, l’interprete si riferira’ unicamente a quella e che l’operativita’ delle nozioni di esperienza ha un ambito meramente residuale” (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti e a., in motivazione).
Il maggioritario orientamento di questa Corte, seguito dal Collegio, ravvisa dunque la sussistenza della contravvenzione in parola tutte le volte in cui le modalita’ di conservazione delle sostanze alimentari contrastino con previsioni normative, o anche soltanto con le regole dell’esperienza, si’ da pregiudicare l’interesse del consumatore a che l’alimento sia oggettivamente ben mantenuto prima di essere ulteriormente lavorato o utilizzato nella produzione, venduto, preparato o somministrato per il consumo (cfr. Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, Malcaus, Rv. 273919; Sez. 3, n. 40554 del 26/06/2014, Hu Wei, Rv. 260655; Sez. 3, n. 6108 del 17/01/2014, Maisto, Rv. 258861; Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, dep. 2013, Maretto, Rv. 257130). In una recente decisione – concernente fattispecie analoga alla presente (Sez. 3, n. 14549 del 05/03/2020, Di Lecce, Rv. 278775) – si e’ considerata immune da censure la decisione impugnata, che aveva ritenuto in cattivo stato di conservazione le olive stoccate, nel mese di febbraio, in un’area esterna allo stabilimento di produzione, per l’inidoneita’ dell’area dal punto di vista igienico e per la sottoposizione dell’alimento a sbalzi termici, ragionevolmente occorrenti anche nella regione Puglia nei mesi invernali.
3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, attestando che le olive si trovavano in cattivo stato di conservazione non solo perche’ i fusti erano collocati in parte all’aperto e in parte all’interno di un edificio con evidenti carenze igienico-sanitarie, ma soprattutto perche’ le olive erano “ricoperte di muffe” e in “avanzato stato di decomposizione” e non illogicamente tale conseguenza e’ stata attribuita anche all’utilizzo, per il lavaggio, dell’unica fonte di acqua in quel luogo disponibile, secondo quanto riferito dagli operanti, vale a dire quella di un pozzo artesiano privo di certificazione circa la potabilita’ delle acque. Benche’, come detto, le olive fossero anche ricoperte da muffe – cio’ che potrebbe integrare il reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d), (Sez. 3, n. 18098 del 28/02/2012, Siciliano, Rv. 252514), posto che la menzionata fattispecie ricorre quando le sostanze alimentari siano invase da “parassiti”, intendendosi per tali non solo gli organismi animali o vegetali che vivono utilizzando materiale organico di un altro essere vivente, bensi’ tutti gli organismi viventi la cui presenza, all’interno ovvero in contigua prossimita’ di un prodotto alimentare, non sia funzionale alla definizione delle sue caratteristiche organolettiche ma sia, proprio perche’ ordinariamente disgiunta da tale prodotto, indice di una sua condizione di attuale difetto di igiene o, comunque, di insudiciamento o alterazione (Sez. 3, n. 17084 del 09/09/2015, dep. 2016, Rv. 266577) – la sentenza (fg. 5) si e’ peraltro limitata a ritenere la sussistenza dell’ipotesi di detenzione in cattivo stato di conservazione. Difatti, non e’ stato praticato alcun aumento per la continuazione con la pur contestata contravvenzione di cui alla lettera d) della fattispecie incriminatrice.
3.3. Sotto altro profilo, va osservato che, contrariamente a quanto opina la ricorrente, la prova del cattivo stato di conservazione non deve necessariamente essere data con metodi scientifici, potendo invece essere acquisita anche mediante testimonianze dirette e qualificate. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilita’ del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, comma 1, lettera b), il cattivo stato di conservazione degli alimenti puo’ essere accertato dal giudice di merito senza necessita’ del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 2020, Barletta, Rv. 278248; Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Chen, Rv. 258705; Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014, Iannone, Rv. 259002; Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Rv. 259054).
3.4. Quanto al fatto che le olive in questione non sarebbero state destinate alla vendita, va ribadito che la condotta di “destinazione per la vendita” riguarda non soltanto il possesso di prodotti destinati immediatamente alla cessione, ma anche il possesso di prodotti da vendersi successivamente. Essa indica, cioe’, una relazione di fatto fra il soggetto e il prodotto, caratterizzata semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori (cfr. Sez. 6, n. 6325, del 24/02/1994, dep. 30/05/1994, Franchini, Rv. 198986). Inoltre, il concetto di distribuzione per il consumo enunciato dal L. n. 283 del 1962, articolo 5, ha riguardo all’immissione nel commercio del prodotto adulterato o comunque irregolare, immissione che si verifica quando il prodotto entra nella materiale disponibilita’ dell’operatore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornira’ ai consumatori (Sez. 3, n. 17548, del 25/03/2010, dep. 07/05/2010, Seravini, Rv. 247488; Sez. U., n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203094).
Orbene, dalla sentenza emerge che la societa’ di cui e’ responsabile l’imputata gestisce una azienda agricola dedita alla lavorazione e alla commercializzazione di olive e del tutto generico appare il rilievo – veicolato in processo attraverso l’esame testimoniale del coniuge dell’imputata, escusso come testimone e ritenuto dal giudice non credibile, con insindacabile e non illogica valutazione di merito – secondo cui i fusti sistemati all’esterno, contenenti pure essi olive in salamoia, sarebbero stati destinati ad uso industriale. Lo stesso testimone, peraltro, ha ammesso che i fusti sistemati all’interno dell’opificio contenevano “olive da tavola”, cosi’ confermando che almeno una parte del prodotto era certamente destinata al consumo alimentare.
4. Il secondo motivo e’ parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericita’.
4.1. In diritto, va richiamato il consolidato principio secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non puo’ mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimita’ dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante e’ soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
4.2. Nel quantificare la pena senza riconoscere le invocate attenuanti, la sentenza da’ atto dello sfavorevole giudizio sul profilo di personalita’ dell’imputata con riguardo al fatto che la stessa non e’ incensurata e il generico ricorso non indica alcun positivo elemento di valutazione, emergente dagli atti, che sarebbe stato trascurato nella valutazione in parola.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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