Partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 febbraio 2021| n. 7445.

È correttamente ricondotta alla norma incriminatrice di cui all’articolo 270-bis del Cp la condotta di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale ascritta all’indagato, realizzata attraverso un’attività di supporto, materiale e logistico, all’organizzazione denominata Majlis Shura Tuhwar Benghazi (ovvero “Consiglio Consultivo dei Rivoluzionari di Bengasi”), operante in Libia, pur in assenza di un formale inserimento di tale organizzazione, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, nella lista delle entità soggette alle sanzioni previste per le organizzazioni terroristiche, essendo risultato che tale organizzazione era penetrata da un’organizzazione terroristica riconosciuta e operante come tale, quale Ansar Al-Sharia, a sua volta «affiliata» all’organizzazione terroristica Al-Qaeda nel Magreb Islamico.

Sentenza|25 febbraio 2021| n. 7445

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sicurezza pubblica – Terrorismo – Isis – Concorso in terrorismo – Richiesta di sostituzione della custodia in carcere – Rigetto – Motivazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma in data 10/7/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Carlo Renoldi;
letta le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applico’ la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’articolo 270-bis c.p., contestato al capo a) dell’imputazione, per avere, in concorso con soggetti rimasti ignoti, diretto e finanziato l’associazione terroristica denominata (OMISSIS) (ovvero “(OMISSIS)”) quale “(OMISSIS)” e, in particolare, quale capitano delle “(OMISSIS)”, acquistando o, comunque, mettendo a disposizione dell’associazione due barche, denominate (OMISSIS) e (OMISSIS), destinate al traffico di armi di cui al successivo capo b); nonche’ dei delitti di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 2, articolo 270-sexies c.p., contestati al capo b), per avere, al fine di favorire l’azione della predetta associazione, attraverso l’utilizzo della barca (OMISSIS), raccolto, introdotto nello Stato, detenuto e ceduto a terzi, armi da guerra destinate al rifornimento di unita’ combattenti della prima linea d’assalto, quali armi portatili, munizionamento, granate, bombe, mine, lanciarazzi anticarro, lanciarazzi anti-personale, missili anticarro e materiale accessorio da guerra convenzionale e non convenzionale; fatti avvenuti, in acque internazionali, tra (OMISSIS). Infatti, a seguito di un controllo operato in data (OMISSIS), a circa 17 miglia dalla costa libica a est di (OMISSIS), forze navali appartenenti alla missione (OMISSIS), operazione “(OMISSIS)”, avevano rinvenuto a bordo della barca (OMISSIS) (in precedenza denominata (OMISSIS), di proprieta’, al momento del controllo, della societa’ italiana (OMISSIS)) le predette armi e 12 persone, tra cui (OMISSIS) e, soprattutto, (OMISSIS). Secondo quanto dichiarato via radio dal suo comandante, l’imbarcazione aveva natura militare ed era in forza al (OMISSIS) ((OMISSIS)) per lo svolgimento di una missione militare e umanitaria tra (OMISSIS) e (OMISSIS); affermazione, questa, non sostenuta da alcuna documentazione e, anzi, negata sia dal capo della sala operativa della Guardia costiera libica di (OMISSIS), sia dal responsabile della Guardia Costiera di (OMISSIS), i quali avevano riferito di non conoscere il natante. In data (OMISSIS), l’imbarcazione era stata sottoposta a un nuovo controllo e, nel frangente, i militari avevano rivenuto a bordo tre membri di equipaggio, due dei quali i gia’ menzionati (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ 5 fucili mitragliatori “AK 47” e 2 mitragliatrici pesanti con relativo munizionamento, sottoposti a sequestro.
1.1. Con istanza in data 10/7/2020, la difesa di (OMISSIS) chiese la revoca della misura cautelare ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la mancanza di esigenze cautelari. Tuttavia, con provvedimento del 21/4/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigetto’ la richiesta, rilevando che le esigenze cautelari a carico dell’indagato erano immutate, avuto riguardo alla natura e gravita’ dei fatti al medesimo ascritti. E con ordinanza in data 10/7/2020, il Tribunale del riesame di Roma respinse l’appello proposto, ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., nell’interesse dello stesso (OMISSIS), ribadendo il giudizio di gravita’ indiziaria e di sussistenza delle esigenze cautelari in precedenza formulato.
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorso propone, preliminarmente, eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Repubblica Araba della Libia ex articolo 20 c.p.p., lamentando, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione dell’articolo 6 c.p. in relazione agli articoli 3, 15 e 287, Convenzione delle Nazioni unite sul mare del 1982, in relazione al principio di diritto internazionale consuetudinario sotteso alla dichiarazione di baia storica, al principio di diritto internazionale della reciprocita’ tra Stati e agli articoli 2 e 143 c.n., articoli 91, 32 e 96, Convenzione Uniclos. In particolare, la difesa eccepisce, ex articolo 20 c.p.p., il difetto di giurisdizione dell’Autorita’ giudiziaria italiana per i fatti contestati all’imputato, evidenziando che: 1) l’imbarcazione (OMISSIS), a bordo della quale erano state trovate le armi, sarebbe stata controllata in acque “interne” della Repubblica Araba della Libia e, quindi, sarebbe stata soggetta alla giurisdizione di quello Stato; 2) essa avrebbe battuto bandiera libica e, quindi, anche sotto tale profilo, sarebbe soggetta alla giurisdizione di quel Paese; 3) le navi da guerra e le navi in servizio governativo non commerciale avrebbero, in alto mare, completa immunita’ sovrana (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza e di cui battano la bandiera.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione degli articoli 272, 274 e 299 c.p.p., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Il Tribunale, nel richiamare la ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza ex articolo 309 c.p.p., non avrebbe esaminato gli elementi “nuovi” dell’istanza proposta ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., sostenuti da documentazione acquisita tramite l’Ambasciata italiana a (OMISSIS) e collimanti con le dichiarazioni rese da (OMISSIS) nell’interrogatorio del 23/1/2020 Pubblico ministero, successivamente alla celebrazione del giudizio del riesame. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi o avrebbe offerto una ricostruzione manifestamente illogica o contraddittoria in relazione ai seguenti profili:
A) Analisi della situazione geopolitica della Libia offerta dalla difesa.
(OMISSIS) ((OMISSIS)) farebbe parte della coalizione di forze unite nella resistenza “partigiana” contro il colpo di Stato del generale (OMISSIS) e non sarebbe, pertanto, una associazione terroristica, tenuto conto dei tre rapporti degli esperti delle Nazioni Unite relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, allegati all’informativa finale dei Carabinieri del R.O.S., da cui emergerebbe che il generale (OMISSIS) avrebbe condotto un golpe militare contro il governo democraticamente eletto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui egli sarebbe un “esponente di spicco delle forze armate libiche stanziate ad Est del paese” e il governo del Presidente (OMISSIS) “un’entita’ pseudo-governativa”. Inoltre, il Tribunale affermerebbe che (OMISSIS) sarebbe una forza dominata dagli islamisti/jihadisti di (OMISSIS), responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, laddove dal Panel delle Nazioni Unite emergerebbe che, nel periodo di riferimento, gennaio-maggio 2014, il (OMISSIS) non si era ancora formato. E infondata sarebbe l’affermazione secondo cui l’instaurazione di un governo regolato dalla Sharia sarebbe espressione di “jihadismo e terrorismo”. Inoltre, a carico dei miliziani delle brigate (OMISSIS), della (OMISSIS), della (OMISSIS), alle dirette dipendenze del (OMISSIS) e coalizzate nel (OMISSIS) operante contro (OMISSIS), non sarebbe mai stato contestato alcun atto di violenza con finalita’ di terrorismo o di eversione.
B) (OMISSIS) non sarebbe mai stata inserita nella lista delle associazioni terroristiche. E il rapporto degli esperti dell’O.N.U. non affermerebbe che “qualsiasi individuo od entita’ che comandi o partecipi ad un’operazione dello stesso (OMISSIS) e’ passibile della stesse sanzioni predisposte per frenare l’operativita’ del qaedista (OMISSIS)” ma che “qualsiasi individuo o entita’ che comandi o partecipi ad un’operazione dello stesso (OMISSIS) potenzialmente puo’ essere soggetto alle medesime sanzioni”. Fermo restando che il panel degli esperti non poteva decidere l’inserimento di un’organizzazione nella lista degli enti colpiti dalle sanzioni, quanto segnalare al Comitato del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U., gli individui o le organizzazioni a cui potevano essere estese. E nei rapporti 2015, 2016 e 2017 non vi sarebbe alcuna richiesta di inserimento di (OMISSIS) in detta lista. Pertanto, non sarebbe dato comprendere l’iter logico seguito dal Tribunale di Roma per arrivare ad affermare che (OMISSIS) sia un’associazione terroristica.
C) (OMISSIS) sarebbe una coalizione di forze alle dipendenze del Ministero della Difesa del (OMISSIS), ufficialmente riconosciuto dall’O.N.U., finanziata dalla (OMISSIS). Il Collegio farebbe passare il sostegno armato, da parte delle forze filogovernative di (OMISSIS), alle milizie che combattevano (OMISSIS), come un supporto a gruppi terroristici armati, asserendo che il (OMISSIS), all’epoca dei controlli in mare della (OMISSIS)/(OMISSIS), stava lasciando liberta’ di azione ai gruppi armati islamisti “egemonizzati” da conclamate organizzazioni terroristiche (come (OMISSIS) e (OMISSIS)) onde giovarsi delle milizie contro l’esercito di (OMISSIS). Al contrario, il flusso di combattenti e di rifornimenti militari ai thuwar (“rivoluzionari”) di (OMISSIS), da parte delle forze governative del (OMISSIS), costituiva il normale supporto a un’azione di resistenza da parte delle forze allineate con il Governo libico legittimo contro il golpe militare del gen. (OMISSIS).
Il rapporto del Panel degli esperti dell’O.N.U. del 2015 indicherebbe, invece, (OMISSIS) come una coalizione di forze formatasi tra la popolazione e i (OMISSIS) di (OMISSIS), finanziata dal Governo centrale di (OMISSIS), per resistere agli attacchi illegittimi del (OMISSIS), e non un’associazione terroristica, come sostenuto da (OMISSIS) per legittimare la sua operazione a (OMISSIS). Quindi, se anche la (OMISSIS) avesse beneficiato di supporto finanziario e materiale di soggetti di (OMISSIS) e (OMISSIS) (che operavano sotto il governo (OMISSIS)), tale sostegno sarebbe rientrato nella normale dinamica della guerra civile libica, nel cui ambito la (OMISSIS) era finanziata dal Ministero della Difesa del Governo libico, riconosciuto dalla comunita’ internazionale, attraverso la Banca Centrale Libica, come risulterebbe dal Rapporto 2016 del Panel degli esperti dell’O.N.U., allegato alla lettera del 4/3/2016, che trasmetteva alle Nazioni Unite 2 assegni costituenti il finanziamento della (OMISSIS).
Ne’ il Tribunale spiegherebbe su quali basi abbia affermato che i gruppi operanti a (OMISSIS), sotto l’ombrello di (OMISSIS), sarebbero stati tutti “egemonizzati” da (OMISSIS) e dall'(OMISSIS) e che il governo (OMISSIS) di (OMISSIS), all’epoca in cui avvenivano i controlli in mare della (OMISSIS)/(OMISSIS), stava lasciando liberta’ di azione ai gruppi armati islamisti. Ricostruzione basata su mere congetture e in contrasto con la cronaca di guerra, che avrebbe registrato la sconfitta dell'(OMISSIS) a Sirte nel giugno 2016, nella battaglia di (OMISSIS), per mano del (OMISSIS) di (OMISSIS), con l’ausilio del Consiglio comunale e militare di (OMISSIS) e delle forze anglo-americane stanziate a (OMISSIS) e non per mano del gen. (OMISSIS). Ne’ il Tribunale si sarebbe confrontato con l’argomentazione difensiva secondo cui l'(OMISSIS) nutrirebbe un forte disprezzo nei confronti dei membri di (OMISSIS), considerati “infedeli” e collocati sullo stesso piano degli Stati Uniti. Dunque, il Tribunale attingerebbe dai tre rapporti degli esperti dell’O.N.U., allegati alle tre lettere del 2015, 2016 e 2017, solo informazioni parziali, senza contestualizzarle nell’anno a cui si riferiscono e mescolandole senza un’esatta ricostruzione della situazione della Libia al tempo dei fatti, atteso che solo il rapporto degli esperti relativo al 2014 porrebbe (OMISSIS) a fianco di (OMISSIS) nella resistenza contro gli attacchi di (OMISSIS), mentre, nei rapporti del 2016 e 2017, gli esperti ONU individuerebbero (OMISSIS) e (OMISSIS) come entita’ distinte.
D) Il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato l’iter logico seguito per affermare che (OMISSIS) avrebbe diretto e finanziato l’associazione (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) in qualita’ di Capitano delle (OMISSIS). (OMISSIS), infatti, nelle dichiarazioni pubbliche richiamate nel provvedimento impugnato, avrebbe sempre dichiarato di appartenere alla (OMISSIS) ((OMISSIS)), denominata anche Forze Speciali della (OMISSIS), di aver combattuto contro al fianco dei (OMISSIS) e di aver svolto attivita’ di assistenza e recupero in mare dei migranti in collaborazione con la (OMISSIS), ma non avrebbe mai dichiarato di far parte di (OMISSIS). Appartenenza che il Tribunale avrebbe tratto illogicamente dal fatto che egli avrebbe dichiarato di essere stato un (OMISSIS), ossia un rivoluzionario, avendo partecipato ai moti che portarono alla deposizione di (OMISSIS) e di appartenere alle (OMISSIS), cadendo in un’evidente confusione tra le milizie che operano nel complesso panorama libico.
Sul punto, il Tribunale assumerebbe di essersi gia’ confrontato con tale argomentazione, senza, in realta’, spiegare l’iter logico seguito per arrivare alla conclusione che le (OMISSIS) dette anche (OMISSIS) (F(OMISSIS)) o (OMISSIS) dette in arabo (OMISSIS) sarebbero identificabili con (OMISSIS) ((OMISSIS)). La documentazione prodotta dalla difesa dimostrerebbe che le (OMISSIS) avevano sede, fino al loro annientamento nel novembre 2017, nel porto commerciale di (OMISSIS), con il compito ufficiale, conferito dal Ministero degli Interni, di garantirne la sicurezza, controllando le navi commerciali in entrata e in uscita, di pattugliare le coste antistanti l’area cittadina di (OMISSIS) per circa 30 miglia e contrastare l’immigrazione clandestina, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e con la (OMISSIS). Documentazione che il Tribunale avrebbe obliterato mettendone in dubbio la natura e senza soffermarsi sul suo contenuto, confermando il supporto di (OMISSIS) verso le organizzazioni islamiste a partire dalla posizione ricoperta, con il grado di “capitano”, nella Brigata (OMISSIS), milizia direttamente dipendente del Supreme Security Council, struttura governativa che avrebbe sposato un “indirizzo salafita”; Brigata che si sarebbe posta, sin dalla sua fondazione, come un’organizzazione copia della polizia religiosa dell’Arabia Saudita. In questo modo il Tribunale cadrebbe in due evidenti contraddizioni: a) quella di affermare che (OMISSIS) avrebbe avuto il ruolo di capitano all’interno della Brigata (OMISSIS), quando, poco prima, aveva asserito che l’imputato faceva parte delle (OMISSIS); b) quello di confondere la Brigata (OMISSIS), dipendente dal Ministero della Difesa, con cui ha collaborato (OMISSIS), con la Polizia salafita di Deterrenza “RADA”, che, invece, lo avrebbe arrestato e che sarebbe favorevole a (OMISSIS), essendo affiliata al movimento salafita makhdalista che opera in suo favore a est del paese.
E) Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive relative alla proprieta’ dell’imbarcazione (OMISSIS)/(OMISSIS), che secondo la visura della Camera di commercio di (OMISSIS) della societa’ (OMISSIS) Ltd, nella quale non viene mai menzionato (OMISSIS), sarebbe di proprieta’ di tale societa’.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 25 Cost..
Secondo l’ordinanza cautelare, (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) sarebbe una formazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalita’ di terrorismo. In realta’, in assenza di atti posti di terrorismo, sarebbe necessario che l’associazione sia dichiarata tale da organi nazionali o internazionali a seguito di una rigorosa verifica della natura dell’associazione e dell’adesione a un programma ideologico di natura terroristica-jihadista. Viceversa, nel caso in oggetto, (OMISSIS) non sarebbe mai stata inserita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa nella lista delle entita’ soggette alle sanzioni previste per (OMISSIS). Infatti i tre rapporti redatti dagli esperti dell’O.N.U., su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017, costituirebbero uno studio compiuto da tecnici al fine di informare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione geopolitica della Libia, e di suggerire le eventuali misure da adottare; e non avrebbero mai proposto l’inserimento di (OMISSIS), nella predetta lista. Quindi, il Tribunale di Roma sarebbe incorso in una grave violazione dell’articolo 25 Cost., perche’ basandosi su un rapporto informativo degli esperti O.N.U. al Consiglio di Sicurezza, fraintendendone il contenuto e elevandolo al rango di norma, sarebbe arrivato a conclusioni del tutto contrastanti con gli stessi rapporti degli esperti dell’O.N.U. del 2015, 2016 e 2017, in evidente violazione del dettato costituzionale.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non essendo stati valutati i motivi “nuovi” indicati dalla difesa in punto di attualita’ e concretezza, che dovrebbero essere oggetto di autonoma valutazione ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) e c-bis). L’imputato si troverebbe in stato di detenzione ormai da oltre 3 anni e non avrebbe, quindi, rapporti con nessuno.
3. In data 29/10/2020, e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stato chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 9/11/2020, la difesa dell’imputato ha depositato una memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, osservando che la sentenza emessa in data 8/9/2019 dal Tribunale di Tripoli avrebbe condannato (OMISSIS) alla pena dell’ergastolo e all’espulsione dal territorio libico per il reato di cui all’articolo 203 c.p. libico “per aver commesso un atto di provocare la guerra civile nel paese e frammentare l’unita’ nazionale, sostenendo i gruppi armati di (OMISSIS) con altri materiali”, assolvendolo dagli altri delitti perche’ il fatto non sussiste. Da tale sentenza emergerebbe che: 1) (OMISSIS) non sarebbe stato condannato in Libia per reati di terrorismo e traffico armi; 2) ma sarebbe stato condannato in Libia, perche’, in qualita’ di straniero, avrebbe “provocato” la guerra civile, “spezzando l’unita’ nazionale e cercando di dividere i cittadini dello Stato libico, immischiandosi nella guerra civile libica”; 3) la (OMISSIS) non sarebbe un’associazione terroristica, ma una coalizione di forze in lotta contro (OMISSIS) e alle dipendenze del (OMISSIS); 4) (OMISSIS) avrebbe aiutato una fazione in lotta con il trasporto via mare di medicinali, sfollati e feriti; 5) e avrebbe svolto, in Libia, il lavoro di meccanico di imbarcazioni, istruttore nautico e broker nella compravendita di imbarcazioni e materiale nautico; 6) avrebbe lavorato per la polizia marittima, offrendo supporto alla Guardia costiera di (OMISSIS) per il controllo delle coste libiche e per combattere il fenomeno dell’immigrazione clandestina verso l’Italia. Ancora: (OMISSIS) non avrebbe mai diretto o finanziato l’associazione (OMISSIS) e non ne avrebbe mai fatto parte, avendo sempre dichiarato di appartenere alla (OMISSIS), denominata anche (OMISSIS), di aver combattuto contro l'(OMISSIS) a Sirte al fianco dei (OMISSIS), partecipando all’operazione (OMISSIS), di aver svolto attivita’ di assistenza in mare dei migranti, in collaborazione con la (OMISSIS) e di aver messo a disposizione la propria esperienza per il trasporto di medicinali e per il recupero di sfollati e feriti, alle dipendenze del Governo di Tripoli. Anche la sentenza citata qualificherebbe la (OMISSIS) come una fazione in lotta nella guerra civile libica e non come un’associazione terroristica. Il Tribunale di Tripoli avrebbe assolto (OMISSIS) dall’accusa di aver trasportato armi per conto di un’organizzazione illegale, apprezzando il comportamento dell’imputato, che avrebbe partecipato alla lotta contro formazioni terroristiche a Sirte, richiamando, all’uopo, quanto emergerebbe dal fascicolo del Servizio di Intelligence libico n. 277/9-4-2018. La sentenza avrebbe evidenziato che l’imputato avrebbe trasportato solo medicine e apparecchiature mediche alle famiglie bisognose, nelle zone di guerra della citta’ di (OMISSIS), alle dirette dipendenze del Ministero degli Interni del (OMISSIS), al servizio delle (OMISSIS) di (OMISSIS), impegnate nella lotta all’immigrazione clandestina verso l’Italia. Dunque, (OMISSIS) sarebbe stato allontanato dalla Libia perche’ era diventato un mito per le sue gesta eroiche e, quindi, un personaggio scomodo per le Istituzioni, atteso che, nel 2011, allo scoppio della “(OMISSIS)” in Libia, egli si sarebbe unito ai (OMISSIS) contro il regime di (OMISSIS), divenendo un “(OMISSIS)”.
Dopo essersi stabilito a (OMISSIS), (OMISSIS), grazie alle sue competenze nautiche, sarebbe stato inserito nel corpo della Polizia marittima di (OMISSIS) ((OMISSIS) di (OMISSIS)), alle dipendenze del Ministero degli Interni del (OMISSIS), con il compito di garantire la sicurezza del porto di (OMISSIS) attraverso il controllo delle navi commerciali, di pattugliare le coste antistanti l’area cittadina di (OMISSIS) e contrastare l’immigrazione clandestina verso l’Italia.
In occasione della seconda guerra civile, scoppiata a seguito degli attacchi alla citta’ di (OMISSIS) nel maggio 2014 da parte di (OMISSIS), il (OMISSIS) avrebbe inviato sostegno alle Forze armate impegnate contro (OMISSIS), unite nella coalizione (OMISSIS) In tale contesto, (OMISSIS), su incarico del Ministero della Difesa, avrebbe trasportato, via mare, medicinali a (OMISSIS) e, nel viaggio di ritorno, avrebbe portato sfollati e feriti lontano dai luoghi di conflitto. La popolarita’ di (OMISSIS) avrebbe generato preoccupazione tra gli appartenenti all’intelligence libica, che ne avrebbero sollecitato l’espulsione. Infatti, nel Rapporto dei Servizi Libici n. 277 del 9/4/2018, richiamato dalla sentenza citata, il Vice Presidente dei Servizi Segreti, Colonnello (OMISSIS), manifesterebbe forti sospetti sulla collaborazione di (OMISSIS) con i Servizi segreti italiani e avrebbe evidenziato la necessita’ che, in caso di mancata condanna, (OMISSIS) dovesse essere espulso dal territorio libico per evitare ogni tentativo di sfruttamento dei suoi rapporti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimita’ relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p. deve riscontrare, nei limiti di quanto devoluto, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimita’, in particolare, non puo’ intervenire nella ricostruzione dei fatti ne’ sostituire l’apprezzamento, non manifestamente illogico e irrazionale, del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realta’ nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimita’ dovrebbe controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza della gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460).
3. Tanto osservato, il Tribunale del riesame di Roma si e’ espresso a favore della sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione ai delitti di cui all’articolo 270-bis c.p. (capo a) e articoli 81 cpv. e 110 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 2, articolo 270-sexies c.p. (capo b), a partire da una serie di significativi elementi di fatto.
3.1. Sotto un primo profilo, va posta in luce la puntuale ricostruzione, da parte dell’ordinanza impugnata, del complesso scenario politico-militare della Libia, caratterizzato dalla lotta intestina tra forze di differente ispirazione ideologica, le quali, tuttavia, si sono talvolta aggregate, sia pure solo tatticamente, in vista della lotta al loro principale avversario (cio’ e’ a dirsi, ad esempio, per la contingente alleanza sul campo di battaglia tra (OMISSIS) – “affiliata” all’organizzazione terroristica (OMISSIS) e in questa prospettiva, non pare revocabile in dubbio (e, anzi, la difesa lo rivendica con particolare energia), che (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) facesse parte di uno schieramento di forze politico-militari che, al fianco del (OMISSIS) ((OMISSIS)) presieduto da (OMISSIS), si contrapponevano al (OMISSIS) del gen. (OMISSIS), impegnato in durissime operazioni militari contro alcune forze di matrice fondamentalista che avevano una delle loro principali roccaforti proprio nella citta’ libica di (OMISSIS).
Le forze di tale coalizione, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza (non contraddetta, sul punto, dal ricorso), venivano rifornite di truppe e di mezzi inviati, in particolare, dalla citta’ di (OMISSIS), dove erano stabilmente insediate, fin dal rovesciamento del regime del colonnello (OMISSIS), le milizie della formazione (OMISSIS) (“(OMISSIS)”).
In tale contesto, dunque, si inserisce il rinvenimento, in occasione dell’operazione internazionale “(OMISSIS)”, di un vero e proprio arsenale da guerra a bordo dell’imbarcazione (OMISSIS), proveniente, appunto, da (OMISSIS) e diretta a (OMISSIS); natante che l’equipaggio aveva affermato avere natura militare ed essere in forza al (OMISSIS) ((OMISSIS)), ma che i punti di contattoo’ufficiali libici avevano escluso fosse allo stesso riferibile. E che il trasporto si collocasse nell’ambito delle azioni di rifornimento di armi a beneficio del (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS), ma anche di combattenti (circostanza, quest’ultima, fondata del tutto logicamente sulla constatazione che mentre in occasione del controllo del (OMISSIS) erano state rivenute sul nadte solo 3 persone, nel frangente di quello in data (OMISSIS) fossero presenti a bordo ben 12 persone, chiaramente destinate a ingrossare le fila delle truppe di (OMISSIS)), e’ coerente, sia con la presenza a bordo di (OMISSIS), appartenente a (OMISSIS) (si veda, ad esempio, il post del 22/8/2014, con cui rivendicava la sua militanza in tale associazione), associazione che faceva parte, con un ruolo di assoluto primo piano, di (OMISSIS); sia con le stesse dichiarazioni di (OMISSIS). Costui, infatti, non si e’ limitato a dichiararsi un (OMISSIS), parola araba genericamente traducibile come “rivoluzionario” o “ribelle”, ma ha sempre rivendicato la sua partecipazione alle operazioni di contrasto degli obiettivi politico-militari del gen. (OMISSIS), in tutti gli atti difensivi definito come un “golpista”, contro il quale era stata costituita l’alleanza denominata (OMISSIS).
3.2. Coerente con questa rivendicazione e’, quindi, l’attivita’ compiuta da (OMISSIS) per conseguire, attraverso una “frenetica catena di trasferimenti” (cosi’ a pag. 9 dell’ordinanza impugnata), la disponibilita’ del natante (OMISSIS), di proprieta’ della (OMISSIS) e acquistato grazie alla intermediazione esercitata da (OMISSIS), procuratore legale della la societa’ ceca (OMISSIS). Attivita’ attestata da plurimi contatti telefonici tra lo stesso (OMISSIS), il quale si era adoperato, partecipandovi personalmente, al trasferimento dell’imbarcazione dall’Italia alla Libia, via Malta, e lo stesso (OMISSIS), il quale la attendeva nel paese africano; e comprovata dalle operazioni, compiute successivamente al primo controllo operato nell’ambito dell’operazione “(OMISSIS)”, dirette a formalizzare, sul piano amministrativo, il passaggio di proprieta’ dell’imbarcazione a favore della (OMISSIS) Ltd, riferibile a (OMISSIS) secondo quanto attestato anche dal numero della sua utenza telefonica riportato sulla carta intestata della societa’. Circostanze, quelle evidenziate, che, secondo quanto non illogicamente ritenuto dai Giudici di merito, consentono di riferire all’odierno imputato l’attivita’ di procacciamento del natante utilizzato per l’illecito trasporto, indipendentemente da quanto riportato dalla visura della Camera di commercio di (OMISSIS) della predetta societa’ di capitali, nella quale (OMISSIS) non verrebbe menzionato.
3.3. Pienamente logica, pertanto, e’ la ricostruzione compiuta dall’ordinanza impugnata, secondo cui l’odierno imputato aveva consapevolmente partecipato, fornendo un indispensabile contributo organizzativo, al trasporto delle armi da guerra e di combattenti, a beneficio di (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS). E del resto, a ben vedere, le censure articolate, precipuamente, nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, si fondano essenzialmente sul carattere non terroristico delle organizzazioni con cui (OMISSIS) interagiva nel complesso scenario libico.
In proposito, va tuttavia evidenziato, quale considerazione preliminare, il carattere del tutto aspecifico delle argomentazioni difensive sviluppate con il secondo motivo, lettera A), B) e C), con cui il ricorso e le deduzioni successivamente articolate evidenziano come le forze della coalizione costituitasi contro il generale (OMISSIS) non avrebbero natura terroristica, ma farebbero parte della resistenza “partigiana” schieratasi, nel contesto di una vera e propria guerra civile, al fianco del Governo libico democraticamente eletto, tanto e’ vero che (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) sarebbe alle dirette dipendenze del Ministero della Difesa del (OMISSIS), ufficialmente riconosciuto dall’O.N.U., finanziata dalla (OMISSIS), secondo quanto risulterebbe dal Rapporto 2016 del Panel degli esperti dell’O.N.U.; e che (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) non sarebbe mai stata inserita nella lista delle associazioni terroristiche, avendo il rapporto degli esperti dell’O.N.U. ipotizzato che coloro i quali partecipino a una operazione del (OMISSIS) “potenzialmente” potrebbero essere soggetti alle sanzioni previste per tali associazioni.
Infatti, l’ordinanza ha sottolineato come la natura terroristica della (OMISSIS) possa essere configurata indipendentemente dall’inserimento della stessa nella black list dell’O.N.U.; e precisamente a partire dall’accertata penetrazione all’interno della composita coalizione anti- (OMISSIS) di elementi apicali di (OMISSIS) (quali (OMISSIS)), “affiliata” all’organizzazione terroristica (OMISSIS), cui la predetta qualita’ e’ stata pacificamente riconosciuta dalle stesse Nazioni Unite in quanto impegnata nella gestione di campi di addestramento per foreign terrorist fighters e in quanto responsabile, tra l’altro, delle violenze compiute in occasione dell’attentato all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a (OMISSIS), nel corso delle quali era stato ucciso l’ambasciatore statunitense (OMISSIS). Associazione terroristica di cui faceva parte anche (OMISSIS), presente, in occasione di entrambi i controlli, a bordo del natante che portava uomini e mezzi destinati a rifornire le forze islamiste di (OMISSIS), di cui sono state documentate le solide relazioni con (OMISSIS), cementate proprio dalle attivita’ con le imbarcazioni (la (OMISSIS), ma anche la (OMISSIS)) utilizzate per le missioni nello scenario libico, secondo quanto diffusamente riportato nell’ordinanza impugnata.
Appare, quindi, pienamente corretta la ritenuta riconducibilita’ alla norma incriminatrice di cui all’articolo 270-bis c.p. della condotta di partecipazione ad un’associazione con finalita’ di terrorismo internazionale ascritta a (OMISSIS), realizzata attraverso un’attivita’ di supporto, materiale e logistico, a un’organizzazione terroristica riconosciuta e operante come tale, quale (OMISSIS), che faceva parte, con un significativo apporto propulsivo, all’interno di (OMISSIS). Cosicche’ appare del tutto aspecifica e manifestamente infondata l’argomentazione difensiva, svolta con il terzo motivo di doglianza, secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe violato l’articolo 25 Cost. nell’attribuire a (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) la qualita’ di associazione terroristica pur in assenza di un formale inserimento, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, nella lista delle entita’ soggette alle sanzioni previste per l’organizzazione terroristica denominata (OMISSIS). Cosi’ come aspecifica e’ l’affermazione secondo cui l'(OMISSIS) avrebbe egemonizzato i gruppi operanti a (OMISSIS) sotto l’ombrello di (OMISSIS), atteso che l’ordinanza ha fatto riferimento, come appena ricordato, al ruolo egemonico assunto dalla sola (OMISSIS), che con da cui pure era distante sul piano religioso, aveva stretto un’alleanza militare, per ragioni tattiche, destinata a conoscere momenti di forte fibrillazione e, talvolta, di vero e proprio contrasto, intermezzati da tentativi di ricucire le relazioni in vista del comune obiettivo costituito dalla sconfitta del gen. (OMISSIS). Ferma restando la pacifica e mai contestata distinzione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che la difesa assume essere stata ingiustamente obliterata.
Del pari inconferente appare, poi, l’affermazione difensiva secondo cui alcuni esponenti di (OMISSIS)Thuwar(OMISSIS) si sarebbero resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, laddove nel periodo di riferimento, compreso tra gennaio e maggio 2014, il (OMISSIS) non si sarebbe ancora formato, atteso che, ferma la natura fattuale della censura, la circostanza valorizzata dall’ordinanza intende chiaramente riferirsi non all’organizzazione, quanto alle persone fisiche che sarebbero poi confluite nella (OMISSIS).
3.5. Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, si palesa aspecifica anche l’ulteriore osservazione, articolata con la lettera D) del secondo motivo, ovvero la mancata esplicazione delle ragioni per cui a carico di (OMISSIS) sia stato ipotizzato un ruolo partecipativo nell’associazione terroristica pur avendo egli rivestito la qualita’ di capitano delle (OMISSIS) di (OMISSIS) e non avendo partecipato a (OMISSIS). Invero, le condotte partecipative ascritte all’imputato prescindono da una formale adesione alla predetta coalizione, che in base al compendio indiziario si e’ comunque concretizzata in una fattiva opera di organizzazione a favore della stessa, prescindendosi totalmente, nello schema argomentativo dell’ordinanza, dalla identificazione tra le (OMISSIS) e la (OMISSIS), che il ricorso arbitrariamente imputa al tribunale del riesame. E nella stessa prospettiva, la circostanza che le (OMISSIS) svolgessero il compito ufficiale di garantire la sicurezza del porto di (OMISSIS) diventa del tutto irrilevante a fronte dell’ulteriore attivita’ svolta dall’imputato nell’organizzare il rifornimento di uomini e armi a beneficio di (OMISSIS) a partire dalla posizione apicale ricoperta all’interno della predetta struttura di sicurezza. Cosi’ come perde totalmente di rilevanza il fatto che (OMISSIS) facesse parte della Brigata (OMISSIS); circostanza risolutamente negata dalla difesa e in ogni caso sostenuta dall’ordinanza a partire dalle stesse ammissioni, nel corso di un’intervista giornalistica, dell’odierno imputato.
4. Quanto, poi, alle censure in punto di esigenze cautelari, va premesso che il delitto contestato al capo a) rientra tra le fattispecie per le quali l’articolo 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, prevede che, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, sia “applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”.
Nel caso in esame, la difesa ha censurato la mancata esplicitazione degli elementi su cui si fonderebbe il pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto del decorso di un significativo lasso temporale dal momento in cui (OMISSIS) era stato tratto in arresto.
In questo modo, tuttavia, il ricorso non si e’ confrontato con il passaggio della motivazione del Tribunale del riesame che ha correttamente evidenziato come il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca o, comunque, della attenuazione del trattamento cautelare, debba essere costituito, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, da elementi di sicura valenza sintomatica in relazione alla modificazione delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento cautelare, non potendo riconoscersi rilievo, al riguardo, il mero dato relativo al tempo trascorso dall’avvio dell’esecuzione, che puo’ acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (Sez. 2, n. 12807 del 19/2/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 4, n. 34786 del 08/4/2014, Morabito, Rv. 260293; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ne consegue, pertanto, l’inammissibilita’ della relativa doglianza.
5. Tanto premesso sul merito delle questioni poste, va, infine, affrontata la questione, posta con il primo motivo di doglianza, di un difetto di giurisdizione.
In proposito, giova premettere che l’eccezione si fonda su una pluralita’ di profili giuridici che, nondimeno, sono inestricabilmente connessi a questioni di fatto (in specie per quanto attiene alla eventuale applicazione del principio della bandiera, correlato all’accertamento della titolarita’ della proprieta’ del natante al momento del fatto e, corrispondentemente, alla natura civile o militare del medesimo), le quali, ovviamente, avrebbero dovuto essere sottoposte al Tribunale capitolino quale giudice di appello e che non possono essere devolute, per la prima volta, in questa sede. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilita’ del motivo, in quanto questione del tutto nuova rispetto ai contenuti del provvedimento impugnato, secondo la regola processuale posta dall’articolo 606 c.p.p., comma 3.
In ogni caso, osserva il Collegio che secondo quanto previsto dall’articolo 6 c.p. e’ punito secondo la legge italiana chiunque commette un reato nel territorio dello Stato: condizione che si realizza “quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, e’ ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e’ ivi verificato l’evento che e’ la conseguenza dell’azione od omissione”; e dal momento che, secondo quanto ritenuto dall’ordinanza genetica e dai successivi pronunciamenti del Tribunale di riesame, la condotta contestata a (OMISSIS) riguarda, tra l’altro, la messa a disposizione del natante (OMISSIS), trasferito in Libia dall’Italia, non pare potersi dubitare che un significativo e comunque penalmente rilevante segmento della condotta sia stata compiuto nel territorio italiano.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in liberta’ del ricorrente, la Cancelleria provvedera’ agli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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