Ove le varianti allo strumento urbanistico riguardino un bene specifico

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3221.

La massima estrapolata:

Con riguardo agli strumenti urbanistici ove le varianti allo strumento urbanistico riguardino un bene specifico, le stesse hanno carattere particolare ed il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione individuale che l’amministrazione ha l’obbligo di eseguire ovvero dalla piena conoscenza della variante da parte del singolo soggetto interessato.

Sentenza 21 maggio 2020, n. 3221

Data udienza 23 aprile 2020

Tag – parola chiave: Strumenti urbanistici – Variante – Oggetto- Bene specifico – Carattere particolare – Termine di impugnazione – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8570 del 2013, proposto dall’impresa Ru. S.a.s. di Ru. St. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Co. e Ma. Na., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Co. in Roma, via (…);
contro
la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fa. Ca., Mi. Co. e Re. von Gu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mi. Co. in Roma, via (…);
la Comunità Comprensoriale (omissis) e il Comune di (omissis), non costituita in giudizio nel presente grado;
nei confronti
della Società Au. de. Br. S.p.A., non costituito in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 254/2013, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:
A) con il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 62 del 15 gennaio 2007, recante “Comune di (omissis): previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali per la realizzazione di un campo nomadi – modifica d’ufficio al piano urbanistico – approvazione definitiva”;
2) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 2905 del 11 agosto 2007, recante “Comune di (omissis): previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali per la realizzazione di un campo nomadi – modifica d’ufficio al piano urbanistico”;
3) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3220 del 9 settembre 2007 (citata nelle premesse della deliberazione n. 62 del 15 gennaio 2007);
4) (nei limiti dei motivi del ricorso) del parere della Commissione urbanistica provinciale del 21 dicembre 2006;
5) (nei limiti dei motivi del ricorso) della deliberazione del Consiglio comunale di (omissis) n. 40 del 29 novembre 2006;
6) del parere positivo della società Au. de. Br. S.p.A. del 5 ottobre 2006;
B) con i motivi aggiunti:
7) della deliberazione della Giunta della Comunità comprensoriale (omissis) n. 263 del 22 giugno 2006.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 tenuta come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;
1. Premesso che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 74 cod. proc. amm. per la pronuncia di sentenza in forma semplificata;
2. Considerato che il TRGA, con la sentenza in epigrafe, dichiarava irricevibile il ricorso n. 136 del 2008 (integrato da motivi aggiunti), proposto dall’impresa Ru. S.a.s. di Ru. St. & C. avverso gli atti indicati in epigrafe, con i quali era stata apportata una modifica d’ufficio al piano urbanistico comunale di (omissis) mediante la previsione di una zona per attrezzature sovracomunali (realizzazione di un campo nomadi) sulla p.f. (omissis) in C.C. (omissis) di proprietà della ricorrente (originariamente sita in zona di verde agricolo), rilevando che:
– l’art. 19 l. prov. n. 17/1997 (l. urb. prov.), che disciplina il procedimento per l’approvazione del PUC, al comma 5 impone al Sindaco di comunicare ai proprietari, prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale, la nuova destinazione impressa ai loro terreni, quando riguardi la realizzazione di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico;
– tale norma tuttavia limita l’obbligo di comunicazione alle sole ipotesi in cui la nuova destinazione dell’area derivi da un progetto comunale, mentre nulla è specificato per quanto concerne le iniziative provinciali di cui all’art. 21 l. urb. prov., quali quelle oggetto delle gravate delibere;
– quanto al procedimento di approvazione delle varianti al PUC (anche di quelle di iniziativa provinciale), il citato art. 21 rinvia alle disposizioni previste dalla stessa legge per il procedimento di approvazione del PUC;
– l’art. 20 l. urb. prov. (che disciplina il procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale) al comma 4 stabilisce che la delibera di approvazione della Giunta provinciale sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;
– escluso con ciò l’obbligo di notificazione individuale, il termine per l’impugnazione, a norma dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., decorreva dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 2007, di approvazione della modifica al PUC, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella specie avvenuta il 13 febbraio 2007;
– dunque sia il ricorso introduttivo, notificato alle controparti il 30 aprile 2008, sia l’atto recante motivi aggiunti, notificato il 14 maggio 2008, risultavano notificati oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto conclusivo del procedimento, né erano ravvisabili i presupposti per la rimessione in termini;
3. Ritenuto che l’appello interposto dall’originaria ricorrente avverso la statuizione di irricevibilità sia bensì fondato, ma che il ricorso di primo grado debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla decadenza del vincolo preordinato all’esproprio per la mancata acquisizione del fondo da parte dell’amministrazione espropriante entro il termine decennale di cui all’art. 18, comma 1, l. urb. prov.;
4. Ritenuto, con riferimento al primo profilo, che secondo l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, ove le varianti allo strumento urbanistico riguardino un bene specifico, le stesse hanno carattere particolare ed il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione individuale che l’amministrazione ha l’obbligo di eseguire ovvero dalla piena conoscenza della variante da parte del singolo soggetto interessato (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2014, n. 965; Cons. St., Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 922), nella specie non eseguite rispettivamente non comprovate, con la conseguente erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado (i cui motivi risultano espressamente riproposti nel ricorso in appello, unitamente ai motivi aggiunti);
5. Considerato, con riguardo al secondo profilo, che lo stesso appellante, nella memoria del 16 marzo 2020, ha eccepito l’intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio per la mancata acquisizione del fondo da parte dell’amministrazione espropriante entro il termine decennale di cui all’art. 18, comma 1, l. urb. prov. (con conseguente reviviscenza della zona di verde agricolo, ai sensi della citata disposizione di legge, nella versione vigente ratione temporis), con la conseguenza che deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione di annullamento esperita con il ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse;
6. Ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dall’appellante nella citata memoria, non sia neppure configurabile un interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in quanto:
– l’ivi contenuta deduzione della “possibilità di un utilizzo commerciale del sedime”, oltre ad essere del tutto generica, è smentita dall’affermazione, contenuta nella stessa memoria, per cui l’area nelle more sarebbe stata inserita in zona di rischio idrogeologico, con la conseguente inconferenza della prospettazione di ulteriori proficui utilizzi sotto il profilo economico;
– l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice, generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria sancito dall’art. 30 cod. proc. amm. (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 736);
7. Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 8570 del 2013), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della statuizione di irricevibilità del ricorso di primo grado, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.-l. n. 18/2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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