Osservazioni sulle proposte di ammissione contenute nel progetto redatto dal curatore

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7136.

La massima estrapolata:

La mancata presentazione da parte dei creditore di osservazioni sulle proposte di ammissione contenute nel progetto redatto dal curatore non comporta acquiescenza al piano e, dunque, non fa venire meno il diritto di opporsi.

Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7136

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Creditore – Mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore – Diritto di opposizione allo stato passivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 15724-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL; (OMISSIS) SRL, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. R.G. 88/2017 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:
Con decreto del 20.4.18, il Tribunale di Massa dichiaro’ inammissibile il ricorso presentato dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso il provvedimento d’ammissione al passivo della procedura concorsuale della (OMISSIS), coop. in liquidazione, a favore di altri creditori, L. Fall., ex articolo 98, comma 3, rilevando che: il ricorrente, nel verbale dello stato passivo, si era limitato a chiedere chiarimenti alla curatela in ordine alle domande impugnate, senza postulare alcun provvedimento da parte del giudice, o svolgere difese nel merito, mentre sarebbe stato onere dell’istante avanzare la domanda in contraddittorio con la curatela e con le altre parti in sede di esame dello stato passivo; cio’ avrebbe potuto costituire prerogativa della parte in esito alle determinazioni espresse dalla curatela alla successiva udienza.
La societa’ ricorre in cassazione con due motivi.
Resiste il liquidatore della (OMISSIS) con controricorso illustrato con memoria.
Il consigliere relatore ha formulato la proposta ex articolo 380 bis c.p.c..

RITENUTO

CHE:
Con il primo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1 e 3, esponendo in particolare che l’articolo 95, prevede la mera facolta’ e non l’obbligo di replicare alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo, sicche’ la mancata formulazioni di osservazioni al progetto non esclude l’impugnazione ex articolo 98, in quanto tale giudizio d’opposizione non e’ equiparabile ad un giudizio ordinario d’appello, trattandosi di gravame a carattere sostitutivo con cui i soggetti legittimati modificano lo stato passivo mediante l’estromissione dal concorso di un credito di un concorrente.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale tenuto conto che nel verbale d’ammissione allo stato passivo erano state formulate deduzioni circa l’inammissibilita’ dei crediti vantati dai soci della (OMISSIS), con richiesta di chiarimenti su circostanze rilevanti sulla loro fondatezza.
I due motivi – esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi – sono fondati. Invero, il Tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione, L. Fall., ex articolo 98, comma 3, proposta dalla societa’ ricorrente avverso l’ammissione al passivo di altri creditori, avendo l’istante chiesto “chiarimenti alla curatela in ordine alle domande d’ammissione al passivo del fallimento da altri avanzate, senza quindi postulare alcun provvedimento da parte del giudice in proposito, sollevare eccezioni, o anche svolgere difese nel merito rispetto a detta domanda”.
Al riguardo, va osservato che in tema di accertamento del passivo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuita’ – la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilita’ di proporre opposizione, non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell’articolo 329 c.p.c., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre la L. Fall., articolo 95, comma 2, introdotto dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicche’ deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non piu’ emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (v. Cass., n. 19937/17; n. 5659/12).
Pertanto, nel caso concreto, la mancata formulazione di contestazioni in ordine alle proposte di ammissioni allo stato passivo contenute nel relativo progetto redatto dal curatore non puo’ comportare la decadenza dal diritto di proporre opposizione allo stato passivo L. Fall., ex articolo 98.
Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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