Osservazioni formulate dei proprietari interessati

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 24 giugno 2019, n. 4313.

La massima estrapolata:

Le osservazioni formulate dei proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e che le scelte effettuate dall’amministrazione nell’attuazione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di illegittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

Sentenza 24 giugno 2019, n. 4313

Data udienza 14 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5117 del 2009, proposto dalla signora Ad. Ca., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ag., Sa. Ba., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
e dai signori Ca. Ma. ed altri, non costituiti in giudizio;
contro
Comune di (omissis), Regione Puglia non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima n. 01106/2008, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi su delega An. Ag. e Sa. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe si chiede l’annullamento e la riforma della sentenza del Tar Puglia n. 1106 del 2008 con la quale è stato respinto il ricorso presentato dagli odierni appellanti contro gli atti di adozione ed approvazione della variante generale al piano regolatore generale del Comune di (omissis) in adeguamento della legge regionale della Puglia n. 56 del 1980.
In particolare, il ricorso era volto ad ottenere l’annullamento della parte della variante nella quale si prevede per i “nuclei di attività turistica” (nella quale sono situati i terreni di proprietà degli appellanti) uno strumento esecutivo unitario, in luogo di uno strumento limitato all’area di interesse, non tenendo conto delle diversità esistenti.
In tal modo, a giudizio degli stessi appellanti, si è violata la legge n. 1150 del 1942, l’articolo 16 della legge regionale n. 56 del 1980, nonché i principi stabiliti dall’articolo 42 della Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte Costituzionale e dalle leggi regionali n. 66 del1979 e n. 20 del 2001.
2. Contro la sentenza di rigetto del Tar, l’appello in epigrafe ricorre censurando l’eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti in fatto e in diritto e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 della Costituzione e della Convenzione europea per i diritti dell’uomo.
Il Tar avrebbe errato nel ritenere che, con l’osservazione n. 70 presentata sulla proposta di variante, gli appellanti avessero formulato una richiesta di concessione diretta, quando invece era confermato il ruolo del piano attuativo con uno stralcio dell’area di proprietà al fine di tener conto delle diversità esistenti all’interno del nucleo turistico, soprattutto in ragione dei vincoli ambientali gravanti nelle zone più vicine alla fascia costiera. Inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che lo strumento di comparto di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1979 era stato già utilizzato senza successo a conferma della contraddittorietà della variante in esame. Viene evidenziato anche che l’unicità dello strumento esecutivo sarebbe impedita dall’approvazione, in data 29 maggio 2001, di un accordo di programma concernente la realizzazione di una struttura turistico-alberghiera e di un campo di golf e che lo stesso piano regolatore generale ha previsto una strada che separa la zona costiera (con vincoli di edificabilità ) da quella a monte in cui sono ricompresi i terreni di proprietà degli appellanti. In tal modo, a causa della pratica irrealizzabilità del piano unitario, continuerebbe ad essere compresso il diritto di proprietà degli appellanti con conseguente violazione dell’articolo 42 della Costituzione e disparità di trattamento rispetto alla possibilità concessa ad un’altra specifica area di intervenire direttamente tramite permesso di costruire. Viene reiterata la richiesta di risarcimento dei danni.
3. Con la memoria del 12.4.2019 gli appellanti rilevano infine che la variante al piano regolatore approvata dal Comune con la deliberazione n. 59 del 2015 conferma le ragioni del ricorso contro lo strumento unitario per l’intero nucleo turistico. Nella relazione generale a tale deliberazione si afferma, infatti, che con l’accordo di programma antecedente alla variante impugnata la unitarietà del nucleo era stata già snaturata rendendo praticamente impossibile l’applicazione della metodologia indicata a causa della indisponibilità delle aree a monte.
4. Nell’udienza pubblica del 14 maggio 2019 la causa viene trattenuta in decisione.
5. L’appello non è fondato.
5.1. Gli appellanti ritengono che il mancato accoglimento da parte del Comune, nella variante al piano regolatore generale, dell’osservazione n. 70 formulata dagli appellanti, abbia determinato la contraddittorietà e illogicità del piano. Con l’osservazione n. 70 si voleva ottenere “che la nostra area da attività produttiva industriale sia destinata singolarmente ad attività turistiche consentendo la realizzazione di un albergo residence con servizi e attrezzature connesse per intrattenimento e svago (reception, ristorante, bar, piscine, discoteca, parcheggio ecc. con relativi standard per urbanizzazioni secondarie) e indice di 0,8 mc/mq. per la cubatura dell’albergo residence (la medesima della zona TA2)”. Il Tar ha ritenuto che tale richiesta si qualificasse come una istanza di concessione diretta e che ciò fosse in contrasto con le norme urbanistiche (legge regionale n. 6 del 1979). In effetti, la formulazione della osservazione, per la sua specificità, rende plausibile l’interpretazione del Tar e quindi fondato il rigetto del ricorso.
5.2. In ogni caso, si deve confermare anche in questa sede l’ampia discrezionalità dell’amministrazione comunale in sede di definizione degli assetti urbanistici del proprio territorio. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che le osservazioni formulate dei proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici (tra le tante, Cons. Stato, IV sez., n. 3643/2016) e che le scelte effettuate dall’amministrazione nell’attuazione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di illegittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cons. Stato, IV sez., n. 874/2017).
5.3. Nel caso di specie, inoltre, la utilizzazione dello strumento di comparto previsto dall’articolo 15 della legge del 1979 appare coerente con le esigenze perseguite dalla stessa amministrazione. Che poi, a distanza di anni, in occasione della più recente variante citata dagli appellanti siano svolte valutazioni di fatto concernenti l’applicabilità dello strumento unitario, non determina la automatica illogicità di quanto stabilito precedentemente: la valutazione dell’amministrazione, anche per effetto della utilizzazione dell’articolo 15, si fondava evidentemente sulla realizzabilità di tale strumento anche in presenza dell’accordo di programma precedentemente sottoscritto.
Non si evidenziano, pertanto, al momento dell’approvazione, elementi di contraddittorietà tra la decisione metodologica assunta e gli obiettivi dello stesso piano regolatore.
5.4. Quanto infine alla decisione del Tar Puglia, sentenza n. 796/2008, richiamata dagli appellanti per rilevare il diverso atteggiamento del Tar che, in tale sentenza ha accolto un ricorso contro la medesima variante al piano regolatore generale del Comune di (omissis), sono evidenti gli elementi di differenziazione rispetto alla vicenda in esame. In quel caso, infatti, il Tar ha ritenuto illegittima non già una scelta urbanistica dell’amministrazione, ma l’interpretazione dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 relativamente alla necessità o meno di soddisfare sia il parametro di superficie che quello di volume per determinare una diversa tipizzazione dell’area in questione e ha considerato rilevante la contraddittorietà del comportamento della Regione e del Comune.
6. Sulla base di tali considerazioni l’appello deve essere respinto e conseguentemente non è accolta la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4000,00 (quattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Fulvio Rocco – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore

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