Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 8 gennaio 2020, n. 132.
La massima estrapolata:
Il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per la opposizione contro la sentenza che sia intervenuta tra il debitore e il terzo e sia l’effetto di dolo o collusione decorre dalla scoperta del dolo o della collusione. Tale scoperta deve essere effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.
Sentenza 8 gennaio 2020, n. 132
Data udienza 13 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6166-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, – ORA (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4620/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 28/7/1994 (OMISSIS) conveniva in giudizio la figlia (OMISSIS) chiedendo che, accertate le condizioni previste dall’articolo 801 c.c., venisse pronunciata la revoca della donazione effettuata in favore della convenuta, avente ad oggetto la nuda proprieta’ di un immobile sito in (OMISSIS); in particolare, l’attore lamentava l’intervenuto mutamento del comportamento della donataria che, impegnatasi con scrittura privata ad accudire “Lo scrivente e a prestargli gli alimenti vita natural durante”, si era successivamente disinteressata del padre, arrivando a fargli pervenire una missiva in cui manifestava “l’intenzione e la volonta’ di non mantenere piu’, ne’ tantomeno assistere e di non volere piu’ provvedere a qualsiasi obbligo alimentare” nei suoi confronti.
Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la contumacia della convenuta, con sentenza n. 238/2003 affermava la nullita’ dell’atto di notificazione dell’atto di citazione e, comunque, la mancata prova da parte dell’attore dei fatti costitutivi della domanda, che veniva pertanto rigettata.
2. Avverso la decisione proponeva appello (OMISSIS), deducendo la validita’ della notificazione introduttiva del giudizio e l’erroneita’ della valutazione delle prove operata dal Tribunale; si costituiva in giudizio la figlia (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza 23 settembre 2008, n. 3684, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, ritenendo valida la notificazione e fondata nel merito la domanda, revocando cosi’ la donazione. La sentenza veniva notificata, dal difensore di (OMISSIS), in data 3 novembre 2008 e, in mancanza di impugnazione, passava in giudicato il 2 gennaio 2009.
3. Contro la sentenza n. 3684/2008, con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2009, proponeva opposizione di terzo revocatoria ex articolo 404 c.p.c., comma 2, (OMISSIS) spa ( (OMISSIS) spa), quale mandataria di Unicredit spa, a sua volta mandataria di (OMISSIS) spa, cessionaria del credito nei confronti di (OMISSIS).
Con sentenza 8 luglio 2014, n. 4620, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace nei confronti dell’opponente la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3684/2008, ritenendo tempestiva e fondata nel merito l’impugnazione.
3. Avverso la pronuncia ricorre in cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS) spa, quale mandataria della societa’ (OMISSIS) srl, acquirente da (OMISSIS) spa del credito di quest’ultima verso (OMISSIS).
(OMISSIS) spa, quale mandataria di (OMISSIS) srl., ha depositato comparsa, datata 22 febbraio 2017.
Hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. sia il ricorrente che (OMISSIS) spa.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso e’ articolato in sei motivi.
a) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli articoli 83, 84, 125, 182 e 350 c.p.c. e degli articoli 1708 e 1362 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 e in stretta correlazione anche al n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accertato, nonostante l’eccezione del difetto di potere rappresentativo del difensore avv. (OMISSIS), conferito nella terza procura (generale alle liti) per atto del notaio (OMISSIS) da (OMISSIS) spa, quale mandataria di (OMISSIS) spa, quale mandataria a sua volta di (OMISSIS) spa, idoneamente sollevato da parte opposta al punto 3 della comparsa di costituzione, circa la genericita’ e non specificazione dell’azione di opposizione di terzo revocatoria nella seconda procura, atto notaio (OMISSIS), da leggersi in correlazione con la prima procura, atto notaio Acconcia, con conseguente invalidita’ della procura generale alle liti per atto del notaio (OMISSIS), incidente sulla regolarita’ della costituzione in giudizio della Banca istante; conseguente nullita’ dell’intero giudizio impugnato per difetto dello ius postulandi in capo al difensore costituito per l’opponente di terzo”. In sintesi, con tale articolato motivo il ricorrente contesta l’affermazione del giudice dell’opposizione di insussistenza di difetto di poteri rappresentativi nella procura alle liti conferita al difensore dell’opponente.
Il motivo e’ infondato. Il fatto che (OMISSIS) abbia conferito a (OMISSIS) spa l’incarico di compiere attivita’ giudiziarie, tra l’altro attribuendo il potere di “promuovere giudizi di opposizione anche di terzo e di revocazione” e che invece la successiva procura, di (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) a (OMISSIS) spa, si’ preveda il compimento di attivita’ giudiziarie (tra le quali il conferimento delle necessarie procure alle liti), ma non menzioni piu’ la specifica azione di opposizione di terzo revocatoria e che la procura generale alle liti dell’opponente (OMISSIS) spa all’avv. (OMISSIS) abbia si’ conferito il mandato relativamente a “tutte le cause attive o passive”, “con tutte le facolta’”, ma senza menzionare l’opposizione di terzo revocatoria non comporta affatto – come invece sostiene il ricorrente – la mancanza di mandato alle liti da parte di (OMISSIS) e quindi la mancanza di legittimazione all’azione giudiziaria, non rivestendo l’opponente (OMISSIS) spa la qualifica di creditore, ma di mandataria del creditore, con conseguente nullita’ dell’intera attivita’ processuale posta in essere dall’avv. (OMISSIS).
La creditrice (OMISSIS) ha infatti attribuito un mandato che, all’interno dell’incarico a compiere azioni giudiziarie a tutela del credito, specificamente prevedeva il promuovimento dell’opposizione di terzo revocatoria, azione che rientra nelle ampie, onnicomprensive locuzioni presenti nelle due successive procure (attivita’ giudiziarie, tutte le cause attive o passive), cosi’ che e’ corretta l’affermazione della Corte d’appello da un lato della regolarita’ della procura alle liti conferita all’avv. (OMISSIS) e dall’altro lato di valido mandato alle liti da parte di (OMISSIS).
b) Il secondo e il terzo motivo sono strettamente connessi ed e’ opportuna la loro trattazione congiunta:
– Il secondo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione degli articoli 325 e 326 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 relativamente alla corretta individuazione del momento dal quale fare decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., comma 2; conseguente inammissibilita’ dell’opposizione di terzo revocatoria ex articolo 404 c.p.c., comma 2, per l’intervenuta decadenza dall’impugnazione a seguito della decorrenza del termine”. La Corte d’appello – sostiene il ricorrente – dopo avere correttamente affermato che il dies a quo per la proposizione della opposizione di terzo revocatoria decorre, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 404 c.p.c., comma 2 dal giorno in cui e’ stato scoperto il dolo o la collusione, avrebbe poi errato nel non considerare che l’opponente era a conoscenza degli elementi che hanno fondato la presunta esistenza di dolo o collusione tra le parti in epoca anteriore alla data del 4 febbraio 2009, indicata dall’opponente ai sensi dell’articolo 405 c.p.c., ossia da quando, il 27 febbraio 2007, il medesimo ha proposto comparsa di costituzione e risposta nel (primo) giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione proposto dal ricorrente.
– Il terzo motivo e’ rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dalla piena conoscenza da parte della (OMISSIS) spa della sentenza impugnata con opposizione di terzo, in data anteriore al 4 febbraio 2009 e, in particolare, alla data del 10 dicembre 2008 (data dell’udienza cautelare) o alla data del 2 gennaio 2009 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 3684/08) o, tutt’al piu’, alla data del 16 gennaio 2009 (data della notificazione dell’opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c.); conseguente inammissibilita’ della proposizione dell’azione di opposizione di terzo revocatoria anche in ragione della correlata violazione o falsa applicazione degli articoli 325 e 326 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’intervenuta decadenza”: la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di un fatto storico, oggetto di discussione e dal carattere decisivo, ossia la piena conoscenza della sentenza di revoca della donazione in epoca anteriore al 4 febbraio 2009, ossia dal 10 dicembre 2008 (quando si e’ svolta l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione ex articolo 624 c.p.c. per discutere l’istanza di sospensione dell’esecuzione in esito proprio della sentenza d’appello) o tutt’al piu’ dal 16 gennaio 2009 (quando e’ stato notificato il ricorso in opposizione).
I due motivi, che contestano – sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo – l’identificazione del dies a quo per la proposizione dell’opposizione nella data del 4 febbraio 2009, dies a quo che andrebbe invece identificato in una delle quattro precedenti date indicate dal ricorrente, sono infondati.
La Corte d’appello precisa che il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l’opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore e il terzo e sia l’effetto di dolo o collusione in suo danno, decorre dalla scoperta del dolo o della collusione. Tale scoperta – in base a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. 4008/2004) – deve essere “effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, puo’ dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto”.
Nel caso di specie – ha ritenuto la Corte d’appello – la scoperta e’ appunto avvenuta per gradi e se l’opponente poteva precedentemente essere stata indotta a presumere il dolo o la collusione tra le parti (e cita al riguardo la comparsa di risposta nel (secondo) giudizio di opposizione ex articolo 619 c.p.c. di (OMISSIS), in cui si menzionava l’avvenuto deposito della sentenza d’appello favorevole a (OMISSIS), deposito di cui il difensore dava atto, insieme alla notificazione finalizzata a far decorrere il termine breve per l’impugnazione), soltanto il 4 febbraio 2019 l’opponente era venuto a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza e quindi, con l’ulteriore e decisiva inerzia della figlia, aveva potuto avere la piena consapevolezza della collusione.
La Corte d’appello ha quindi correttamente interpretato, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (oltre a Cass. 4008/2004, v. pure Cass. 2989/2016), ed applicato il disposto dell’articolo 326 c.p.c. e articolo 404 c.p.c., comma 2, ritenendo, con valutazione discrezionale e sufficientemente argomentata, che l’opponente aveva raggiunto la certezza della collusione solo nel momento in cui e’ venuto a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ne’ ha omesso di considerare fatti storici decisivi (cfr. la pronunzia delle sezioni unite n. 8053/2014).
d) Il quarto motivo lamenta “violazione o falsa applicazione degli articoli 325 e 326 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente apprezzato la Corte d’appello la tempestivita’ dell’impugnazione straordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 2, gravante sul solo opponente di terzo e per avere omesso di rilevare la mancanza della prova positiva”: la data da cui far decorrere il termine per l’opposizione deve essere non solo affermata, ma oggetto di prova rigorosa da parte di chi intende avvalersi dell’azione, il che non e’ avvenuto nel caso di specie.
Il motivo e’ infondato. E’ vero che l’articolo 405 c.p.c., comma 2, prescrive che la domanda di opposizione deve contenere, “nel caso dell’articolo 404 c.p.c., comma 2 l’indicazione del giorno in cui il terzo e’ venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova”, ma tale indicazione, che ha il fine di “porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestivita’ dell’opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dall’articolo 325 e dall’articolo 326, comma 2 codice di rito” (Cass. 10116/1997), e’ stata fornita dall’opponente (cfr. p. 36 del ricorso), opponente che – come si e’ visto sub c – la Corte d’appello ha ritenuto abbia effettivamente scoperto la collusione in quella data.
e) Il quinto motivo denuncia “violazione dell’articolo 2909 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per la sussistenza di un precedente giudicato contrario, formatosi tra le stesse parti del presente giudizio sull’ordinanza decisoria n. 6214, resa inter partes in data 15-16 giugno 2011 dalla sezione IV civile del Tribunale di Roma, giudice Soldi, nel giudizio ex articolo 702 bis c.p.c. (r.g.n. 12047/10) di opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare r.g.n. 95044 e 105592/99; conseguente inammissibilita’ del giudizio di opposizione di terzo revocatoria”: (OMISSIS) spa ha gia’ sostenuto le medesime posizioni difensive nel menzionato giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, definito con provvedimento passato in giudicato, cosi’ che non poteva essere considerata “terzo” legittimato all’opposizione, potendo al massimo agire in sede revocatoria ex articolo 395 c.p.c., comma 1.
Il motivo non puo’ essere accolto. Il giudice dell’opposizione di terzo all’esecuzione, nel provvedimento richiamato, si e’ limitato a prendere atto della sentenza, passata in giudicato, della Corte d’appello di Roma n. 3684/2008, che revocava la donazione dell’immobile oggetto di espropriazione e che stava alla base della opposizione all’esecuzione di (OMISSIS) e ha dichiarato la nullita’ del pignoramento, ma tale provvedimento, che non poteva sindacare la sentenza, non e’ certamente preclusivo del rimedio, straordinario, dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., che ha appunto l’idoneita’ a incidere sulla pronuncia passata in giudicato.
f) Il sesto motivo lamenta “irriducibile contraddittorieta’ e illogicita’ manifesta della motivazione con conseguente violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte di merito, nella determinazione della fondatezza dell’opposizione di terzo revocatoria, argomentato in maniera contraddittoria”: la Corte d’appello avrebbe motivato la fondatezza nel merito dell’opposizione di terzo in base a una serie di argomentazioni “ciascuna delle quali e’ contraddittoria nel proprio svilupparsi e per mezzo di mere affermazioni di stile (..), senza che le stesse siano supportate da alcun ragionamento razionale e che, al contrario, appaiono invero del tutto illogiche con la premessa”.
Il motivo non puo’ essere accolto. A seguito della novella del 2012, “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se'” (Cass., sez. un., 8038/2018). Tale anomalia motivazionale non e’ sicuramente presente negli argomenti della Corte d’appello, che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, si presentano coerenti e non contraddittori.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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