Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|5 dicembre 2022| n. 35654.

Opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza funzionale del giudice

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest’ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio

Ordinanza|5 dicembre 2022| n. 35654. Opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza funzionale del giudice

Data udienza 11 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea – Attrazione anche della controversia per la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i. violativa dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 – Azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle – Implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata – Competenza della sezione specializzata per le imprese

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 14269/2022 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 101/2022 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 10/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, il quale chiede alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonche’ di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Rovereto a decidere nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo RG 773/2020, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al proprio giudice.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha notificato alla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e ai fideiussori (OMISSIS) e (OMISSIS) un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovereto per somme derivanti da aperture di credito in conto corrente.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione e, in particolare, hanno chiesto che fosse dichiarata la nullita’ delle fideiussioni per contrasto con norme imperative in materia di antitrust, attesa la riproduzione del contenuto delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i. nel 2003.
L’adito tribunale, rilevando che tale domanda era stata finalizzata a far accertare una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Trento, sede della sezione specializzata per le imprese; ha ritenuto difatti che anche la domanda di adempimento proposta nei confronti della societa’ debitrice principale dovesse essere attratta alla competenza della sezione specializzata, avuto riguardo al testo del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 3, come modificato dalla L. n. 27 del 2012; sicche’ ha revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese processuali.
La banca ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza.
Le altre parti non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La ricorrente denunzia distinte violazioni di legge (articolo 40 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articoli 3 e 4, articoli 645 e 36 c.p.c.) nella parte in cui il tribunale ha statuito sulla competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ragione della contestazione sollevata dagli opponenti quanto alla sorte delle fideiussioni.
Nel complesso ascrive al tribunale (a) di aver erroneamente qualificato come domanda quella che, quanto ai fideiussori, era da considerare invece come una mera eccezione riconvenzionale, tesa semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria anche nei loro confronti azionata; (b) di aver errato nel non separare le cause, giacche’ quella di opposizione al decreto ingiuntivo instaurata dalla debitrice principale in rapporto al credito contro di essa vantato si sarebbe dovuta considerare di competenza esclusiva (funzionale) dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice dell’ingiunzione, ai sensi dell’articolo 645 c.p.c..
II. – Il primo rilievo di parte ricorrente e’ errato nel presupposto, in quanto dall’esame della citazione in opposizione (nella parte saliente peraltro trascritta finanche nel ricorso, oltre che nell’incipit dell’ordinanza impugnata) emerge che era stata proposta dai fideiussori una vera e propria domanda riconvenzionale, finalizzata a far “accertare e dichiarare la nullita’ totale delle fideiussioni rilasciate” in favore della banca.
L’impiego della formula dichiarativa rende il senso dell’essere stata la riconvenzionale destinata non semplicemente a paralizzare l’avversa pretesa creditoria, sebbene proprio all’accertamento della nullita’ delle fideiussioni con efficacia di giudicato.
Ne segue che e’ corretto l’assunto del tribunale secondo cui la domanda devolveva una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
E’ appena il caso di richiamare il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui della L. n. 287 del 1990, articolo 33, comma 2, e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullita’ della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i., contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a), in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidita’ del contratto a valle implica l’accertamento della nullita’ dell’intesa vietata (Cass. Sez. 6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez. 6-1 n. 21429-22).
III. – Per converso ha errato il tribunale nel non fare concorrente applicazione dell’articolo 645 c.p.c., volta che la domanda di nullita’ era stata proposta in riconvenzione, come detto, da parte degli opponenti al decreto ingiuntivo.
Ai fini della competenza non assume in questo caso alcuna rilevanza l’istituto della connessione al quale ha fatto riferimento il giudice a quo in uno con l’articolo 3, u.c., del Decreto Legislativo citato.
Sia in giurisprudenza che in dottrina e’ pacifico il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Sicche’ il giudice dell’opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, e’ tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest’ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass. Sez. 6-1- n. 15454-15, Cass. Sez. 6-1- n. 19738-17, Cass. Sez. 6-2 n. 8693-22).
In questi casi la coordinazione dei giudizi e’ affidata all’istituto della sospensione (articolo 295 c.p.c.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.
IV. – Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Rovereto quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti.
Le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Rovereto quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.

 

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