Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 7 novembre 2018, n. 6279.

La massima estrapolata:

L’obbligazione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem. Tale obbligo va quindi adempiuto non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da quelli che utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa.

Sentenza 7 novembre 2018, n. 6279

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9794 del 2007, proposto da
Fe. An., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ug. Bi. e An. Ch., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via (…);
contro
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Mo. e An. Or., domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia n. 579 del 26 giugno 2007, resa tra le parti, concernente il pagamento di somme per la mancata esecuzione di alcune opere di urbanizzazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Sa., su delega dell’avvocato An. Ch., e, per il comune di Brescia, l’avvocato An. Or.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il comune di Brescia ha rilasciato nel 1972 e nel 1975 al signor Fr. Fe. le concessioni per la realizzazione di un capannone e per la sistemazione interna e il rifacimento della facciata di un edificio a uso uffici. Negli stessi titoli edilizi sono state inserite anche delle prescrizioni che imponevano al signor Fe. di effettuare direttamente alcuni interventi di urbanizzazione (allargamento e asfaltatura della strada, realizzazione di un marciapiede, prolungamento del condotto fognario). Queste opere dovevano essere eseguite sul terreno ceduto al Comune mediante atto di sottomissione sottoscritto ai sensi dell’art. 24 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
2. Il 2 maggio 1979 il Comune con una nota dell’assessore ai Lavori Pubblici ha preso atto dell’inottemperanza alle prescrizioni e ha sollecitato la realizzazione delle opere mancanti. Peraltro, la suddetta nota ha precisato che la realizzazione del marciapiede doveva essere sostituita con la costruzione di alcune caditoie stradali e del tronco di fognatura di circa 20 metri necessario per collegarle al condotto fognario già previsto nelle licenze edilizie. Il costo delle nuove opere era indicato come equivalente a quello dell’opera sostituita.
3. Nonostante il sollecito del Comune le opere non sono state realizzate e per questa ragione la stessa Amministrazione con provvedimento del Sindaco del 17 luglio 1991 ha deciso di operare la loro monetizzazione quantificandone l’importo in lire 13.790.400 (Euro 7.122,15).
4. Il signor An. Fe., figlio dell’originario concessionario deceduto nel 1987, ha tuttavia chiesto al Comune di annullare in autotutela la richiesta per intervenuta prescrizione. L’Amministrazione con provvedimento del commissario straordinario del 5 novembre 1991 ha respinto l’istanza ed ha rettificato l’importo in lire 15.779.400 (Euro 8.149,38).
5. Contro i provvedimenti comunali il signor An. Fe. ha proposto ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sede staccata di Brescia, che con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, ritendo infondate le doglianze del ricorrente in ordine alla mancata individuazione dell’effettivo destinatario (il titolare delle licenze era deceduto), alla violazione dell’art. 31 della legge 1150/1942 (l’Amministrazione non avrebbe il potere di imporre unilateralmente obblighi di fare e tantomeno di convertirli in un importo monetari), alla carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della somma richiesta.
6. Il signor An. Fe. ha quindi impugnato la predetta sentenza, prospettando i seguenti motivi di appello.
6.1. Erroneità della decisione relativamente al primo motivo di ricorso: individuazione del destinatario – motivazione erronea e non pertinente – vizio logico di motivazione.
6.1.1 Il dedotto vizio di inesistenza e comunque illegittimità del provvedimento avente quale destinatario un soggetto inesistente (nella specie il defunto genitore Fr. Fe.) sarebbe stato erroneamente ritenuto infondato dal giudice di primo grado sull’assunto che il provvedimento del 17 luglio 1991, formulato con riferimento al soggetto che aveva chiesto originariamente le licenze edilizie, era stato poi sostituito dal provvedimento del 5 novembre 1991, indirizzato agli eredi.
6.1.2. Secondo l’appellante, inoltre non sarebbe stato dimostrato che gli eredi fossero anche gli attuali proprietari tenuti al pagamento.
6.2. Erroneità della decisione in ordine al secondo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dei legge ed in particolare dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 – difetto di potere – erroneità e falsa interpretazione ed applicazione di legge da parte del T.a.r. – difetto dei presupposti – motivazione non pertinente.
6.2.1. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto legittima la monetizzazione in via sostitutiva delle opere di urbanizzazione non realizzate
6.2.2. In sostanza, sarebbe stata disattesa la censura in ordine alla circostanza che la normativa richiamata (comma 5, dell’art. 31 della legge n. 1150/1942), non avrebbe consentito la monetizzazione delle opere di urbanizzazione non realizzate anche in relazione al fatto che il destinatario delle concessioni non aveva assunto l’obbligo che invece era stato imposto con atto unilaterale del Comune.
6.3. Erroneità della sentenza ove ha respinto il terzo motivo di ricorso: eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà con altri atti della medesima autorità – illogicità – motivazione incongrua e non pertinente – travisamento dei fatti e della documentazione agli atti – difetto di istruttoria.
6.3.1. I provvedimenti impugnati, secondo l’appellante, sarebbero stati contraddittori rispetto alla nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici del 12 maggio 1979 atteso che on la stessa era stato richiesto solo l’esecuzione del tratto di fognatura, superando quindi le prescrizioni delle licenze del 1972 e del 1975.
6.3.2. Il Comune fino al 1991 non aveva comunque realizzato le opere a causa delle sopravvenute scelte urbanistiche in particolare sulla viabilità .
6.3.3. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe considerato nel preventivo l’esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel sopra citato provvedimento del 1979, quantificando la somma sulla base di un mero preventivo e non sulla base del costo sostenuto per realizzare in via sostitutiva delle opere.
7. Il comune di Brescia si è costituito in giudizio il 17 maggio 2016, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato un’ulteriore memoria il 10 maggio 2018.
8. Anche l’appellante ha depositato ulteriore documentazione e memorie, per ultimo una replica il 21 maggio 2018.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2018.
10. L’appello è manifestamente infondato.
11. Con il primo motivo, si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per avere quale destinatario una persona ormai deceduta (il signor Fr. Fe., originario titolare delle due licenze edilizie).
11.1. La tesi dell’appellante non può essere condivisa.
11.2. Se è pur vero che l’ordinanza ingiunzione del 17 luglio 1991 aveva per destinatario il signor Fr. Fe., nel frattempo deceduto, con provvedimento del 5 novembre 1991 il Comune ha rettificato tale ordinanza con riferimento ai destinatari, indicandoli quindi nei suoi eredi.
11.3. Peraltro, con istanza dell’11 ottobre 1991 l’appellante ha dichiarato di essere, con i propri fratelli, erede del signor Fr. Fe., riconoscendo così il suo subentro anche negli obblighi derivanti dai titoli edilizi del 1972 e del 1975.
11.4. Inoltre, va anche condivisa l’osservazione del T.a.r. che ha affermato che l’obbligazione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem (cfr. ex multis, Cass. civile, sez. III, 20 agosto 2015, n. 16999.) Tale obbligo va quindi adempiuto non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da quelli che utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa.
12. Con il secondo motivo di appello, si prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Comune avrebbe ordinato il pagamento di una somma in luogo della realizzazione dei lavori al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla legge, in particolare dall’art. 31, comma 5, della legge n. 1150/1942, nella versione ratione temporis vigente.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Il potere unilaterale del Comune di prescrivere l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è connesso al potere di rilasciare i titoli edilizi. Di conseguenza, l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione prescinde dalla volontà dell’interessato, il quale comunque ha fatto acquiescenza a tali oneri all’atto del ritiro dei titoli edilizi.
12.3. Il Comune ha quindi prima preso atto della mancata realizzazione delle opere, disponendone l’esecuzione seppure con parziale modifica, ed ha successivamente adottato, nel perdurare dell’inadempienza, il provvedimento di monetizzazione.
13. Con il terzo motivo di appello, il signor Fe. afferma che il provvedimento di monetizzazione impugnato sarebbe illegittimo in quanto contraddittorio con una precedente determinazione del 1979 della stessa Amministrazione. Inoltre, il Comune avrebbe considerato nel preventivo l’esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel medesimo provvedimento del 1979 dell’Assessore ai Lavori Pubblici, quantificando la somma sulla base di un mero preventivo e non sulla base del costo sostenuto per realizzare in via sostitutiva delle opere.
13.1. La censura è infondata.
13.2. Il provvedimento del 2 maggio 1979 sostituiva la prescrizione di realizzare il marciapiede in fregio al capannone interessato dalla licenza del 1972 con quella di prolungare il condotto fognario indicato nelle prescrizioni della licenza del 1975 e di munirlo della caditoie. Restava tuttavia fermo l’obbligo di realizzare le ulteriori opere indicate in entrambe le licenze.
13.3. Nel 1991 il Comune ha accertato che tra le opere prescritte non erano state realizzate le caditoie, né era stata sistemata la sede stradale. In sostanza, erano risultati inadempiuti obblighi non modificati dal citato provvedimento del 1979.
13.4. Quanto alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard, la stessa presuppone che il privato anticipi al Comune le somme che quest’ultimo impiegherà per realizzare gli interventi non eseguiti.
13.5. D’altra parte, nel caso di specie, come rilevato dal T.a.r., l’Amministrazione ha redatto un preventivo ai fini della monetizzazione, così come dimostrato dalle note del Servizio Strade del 10 giugno 1991 e del 23 ottobre 1991.
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Brescia nella misura complessiva di euro 5.000,00(cinquemila/00), oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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